(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo 
                     n. 57 del 6 novembre 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
                              Promulga 
 
    la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                        Finalita' ed oggetto 
 
    1. La  Regione,  ai  sensi  dell'art.  45  della  Costituzione  e
nell'ambito della competenza legislativa di cui all'art. 117,  quarto
comma, della Costituzione, riconosce al settore  dell'artigianato  un
ruolo di primaria importanza ai fini della  tutela,  dello  sviluppo,
della  valorizzazione  economica  e  sociale  del  territorio  e  del
sostegno all'occupazione. 
    2. Spetta alla Regione l'adozione di provvedimenti  diretti  alla
tutela ed allo sviluppo dell'artigianato ed alla valorizzazione delle
produzioni artigiane nelle  loro  diverse  espressioni  territoriali,
artistiche  e  tradizionali,   con   particolare   riferimento   alle
agevolazioni di accesso  al  credito,  all'assistenza  tecnica,  alla
ricerca applicata, alla formazione professionale, all'associazionismo
economico,  alla  realizzazione  di  insediamenti   artigiani,   alle
agevolazioni  per  l'esportazione,  previa   concertazione   con   le
associazioni di categoria artigiane.