(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 57 del 6 novembre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' ed oggetto 1. La Regione, ai sensi dell'art. 45 della Costituzione e nell'ambito della competenza legislativa di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, riconosce al settore dell'artigianato un ruolo di primaria importanza ai fini della tutela, dello sviluppo, della valorizzazione economica e sociale del territorio e del sostegno all'occupazione. 2. Spetta alla Regione l'adozione di provvedimenti diretti alla tutela ed allo sviluppo dell'artigianato ed alla valorizzazione delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, con particolare riferimento alle agevolazioni di accesso al credito, all'assistenza tecnica, alla ricerca applicata, alla formazione professionale, all'associazionismo economico, alla realizzazione di insediamenti artigiani, alle agevolazioni per l'esportazione, previa concertazione con le associazioni di categoria artigiane.