(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 
          Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 4 novembre 2009) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Visto il proprio decreto 3 marzo 2006, n. 062/Pres., con il quale
e' stato emanato il  «Regolamento  per  l'istituzione,  la  tenuta  e
l'aggiornamento degli Albi dei vigneti  a  denominazione  di  origine
(DO) e degli elenchi delle vigne  ad  indicazione  geografica  tipica
(IGT), in esecuzione della legge regionale 20  agosto  2003,  n.  14,
art. 6, comma 4», e  in  particolare  quanto  previsto  dall'art.  8,
relativo ai parametri produttivi; 
    Visto il proprio decreto 20 ottobre 2006, n. 0316/Pres.,  con  il
quale sono state emanate modifiche al predetto regolamento; 
    Visto  il  decreto  del  Ministero  delle   politiche   agricole,
alimentari e forestali 28 dicembre 2006 «Disposizioni sulla  denuncia
annuale delle uve DOCG, DOC e IGT e la  certificazione  delle  stesse
produzioni,  nonche'  sugli  adempimenti  degli  enti  ed   organismi
preposti alla gestione dei relativi dati ed ai controlli»; 
    Visto il decreto 29 aprile  2009,  n.  21,  del  dirigente  della
Direzione produzioni agroalimentari della Regione del Veneto, con cui
e' stata stabilita la resa massima  ottenibile  dalle  superfici,  in
coltura specializzata, dei vigneti iscritti agli Albi a  DO  e  delle
vigne iscritte agli elenchi a IGT; 
    Tenuto conto che tali rese riguardano anche la DOC «Prosecco», la
DOC «Lison Pramaggiore» e la IGT «Delle Venezie», che sono  tutte  di
comune interesse regionale in quanto si estendono anche al territorio
della regione Friuli-Venezia Giulia; 
    Visti i decreti di riconoscimento e i  relativi  disciplinari  di
produzione dei vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e  a
indicazione  geografica  tipica  del   Friuli-Venezia   Giulia,   con
particolare riguardo a quelli delle predette DO e IGT interregionali; 
    Ritenuto  che  per  assicurare  efficacia  ed  efficienza   nella
gestione delle informazioni dei  predetti  albi  ed  elenchi  nonche'
dello  schedario   viticolo   regionale,   senza   peraltro   rendere
eccessivamente onerosa e complessa l'attivita' del singolo produttore
nell'adempiere alle disposizioni previste dalla citata normativa, sia
opportuno variare e unificare le percentuali relative alla produzione
delle superfici vitate atte a produrre vini a DO  e  IGT,  a  partire
dalla prima campagna viticola successiva a quella d'impianto  e  sino
alla normale produzione; 
    Tenuto conto che  nel  definire  le  percentuali  progressive  di
entrata in produzione si deve considerare anche quanto si verifica  a
seguito della pratica del sovrainnesto  in  piante  gia'  entrate  in
piena produzione; 
    Ritenuto pertanto di uniformare le rese di cui trattasi a  quelle
gia' determinate dalla regione del  Veneto,  anche  al  fine  di  non
creare disomogeneita' e disparita'  di  trattamento  all'interno  del
territorio delle precitate DO e IGT interregionali; 
    Sentita la  filiera  vitivinicola  della  regione  Friuli-Venezia
Giulia, che si e' espressa a favore dell'adeguamento delle rese della
produzione dei vigneti nei primi  anni  di  impianto  a  quelle  gia'
determinate dalla regione del Veneto; 
    Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7; 
    Visto il  proprio  decreto  27  agosto  2004,  n.  0277/Pres.,  e
successive   modificazioni,    concernente    il    regolamento    di
organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali; 
    Visto  l'art.   42   dello   Statuto   della   Regione   autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
    Vista la legge regionale 18 giugno 2007,  n.  17  (Determinazione
della forma di governo della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  e  del
sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto  di
autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera
r); 
    Su conforme deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre  2009,
n. 2251; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato il «Regolamento di modifica  al  ''Regolamento  per
l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli Albi dei  vigneti  a
denominazione  di  origine  (DO)  e  degli  elenchi  delle  vigne  ad
indicazione  geografica  tipica  (IGT)  in  esecuzione  della   legge
regionale 20 agosto 2003, n. 14, art. 6,  comma  4'',  approvato  con
decreto del Presidente della Regione n. 62/2006 »  e  modificato  con
decreto 20  ottobre  2006,  n.  0316/Pres.,  nel  testo  allegato  al
presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale. 
    2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservare  e  fare
osservare come Regolamento della Regione. 
    3. Il presente  provvedimento  sara'  pubblicato  sul  Bollettino
ufficiale della Regione. 
 
                                TONDO