(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 4 novembre 2009) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 «Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti» e successive modifiche ed integrazioni; Visto, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera l), della succitata legge regionale n. 30/1987 il quale stabilisce che alla Regione compete la determinazione delle garanzie finanziarie per la copertura dei costi di eventuali interventi conseguenti alla non corretta gestione dell'impianto nonche' necessari al recupero dell'area interessata; Visto il proprio decreto 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. «Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni»; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»; Visto, in particolare, l'art. 265 del succitato decreto legislativo n. 152/2006 il quale dispone che le pubbliche amministrazioni nell'esercizio delle rispettive competenze adeguino la previgente normativa in attuazione alla disciplina contenuta nella parte IV del decreto legislativo n. 152/2006; Rilevata la necessita' di recepire le definizioni previste all'art. 183 del decreto legislativo n. 152/2006 e la nuova classificazione dei rifiuti che, eliminando, tra l'altro, la definizione di rifiuti tossici e nocivi, identifica i rifiuti come non pericolosi e pericolosi ed inoltre, di prevedere la prestazione di idonee garanzie finanziarie anche per il deposito preliminare o messa in riserva dei rifiuti non pericolosi e pericolosi; Ritenuto, pertanto, di sostituire l'art. 3 del proprio decreto 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. «Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni» che determina gli importi delle garanzie finanziarie per gli impianti tecnologici e gli stoccaggi provvisori; Considerata, inoltre, la necessita' di prevedere le modalita' di svincolo delle garanzie finanziarie prestate dai soggetti che gestiscono impianti tecnologici, depositi preliminari o messa in riserva di rifiuti a favore dei Comuni sede degli impianti; Vista la legge regionale n. 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r); Su conforme deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 2009, n. 2242; Decreta: 1. E' emanato il regolamento recante «Modifiche al regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti) e successive modifiche ed integrazioni emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 ottobre 1991, n. oso2/Pres. ''Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni''», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. TONDO