(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 
          Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 4 novembre 2009) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Vista la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 «Norme regionali
relative allo smaltimento dei  rifiuti»  e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
    Visto, in particolare, l'art.  5,  comma  1,  lettera  l),  della
succitata legge regionale n. 30/1987 il  quale  stabilisce  che  alla
Regione compete la determinazione delle garanzie finanziarie  per  la
copertura dei costi di  eventuali  interventi  conseguenti  alla  non
corretta  gestione  dell'impianto  nonche'  necessari   al   recupero
dell'area interessata; 
    Visto  il  proprio  decreto  8  ottobre   1991,   n.   0502/Pres.
«Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n.
30 e successive modifiche ed integrazioni»; 
    Visto il decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  «Norme  in
materia ambientale»; 
    Visto,  in  particolare,  l'art.  265   del   succitato   decreto
legislativo  n.  152/2006  il  quale   dispone   che   le   pubbliche
amministrazioni nell'esercizio delle rispettive  competenze  adeguino
la previgente normativa in attuazione alla disciplina contenuta nella
parte IV del decreto legislativo n. 152/2006; 
    Rilevata  la  necessita'  di  recepire  le  definizioni  previste
all'art.  183  del  decreto  legislativo  n.  152/2006  e  la   nuova
classificazione  dei  rifiuti  che,  eliminando,  tra   l'altro,   la
definizione di rifiuti tossici e nocivi, identifica  i  rifiuti  come
non pericolosi e pericolosi ed inoltre, di prevedere  la  prestazione
di idonee garanzie finanziarie anche per il  deposito  preliminare  o
messa in riserva dei rifiuti non pericolosi e pericolosi; 
    Ritenuto, pertanto, di sostituire l'art. 3 del proprio decreto  8
ottobre 1991, n. 0502/Pres. «Regolamento di  esecuzione  della  legge
regionale  7  settembre  1987,  n.  30  e  successive  modifiche   ed
integrazioni» che determina gli importi  delle  garanzie  finanziarie
per gli impianti tecnologici e gli stoccaggi provvisori; 
    Considerata, inoltre, la necessita' di prevedere le modalita'  di
svincolo  delle  garanzie  finanziarie  prestate  dai  soggetti   che
gestiscono impianti tecnologici,  depositi  preliminari  o  messa  in
riserva di rifiuti a favore dei Comuni sede degli impianti; 
    Vista la legge regionale n. 30/1987  e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
    Visto  l'art.   42   dello   Statuto   della   Regione   autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
    Vista la legge regionale 18 giugno 2007,  n.  17  (Determinazione
della forma di governo della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  e  del
sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto  di
autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera
r); 
    Su conforme deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre  2009,
n. 2242; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato il regolamento recante «Modifiche al regolamento di
esecuzione della legge regionale  7  settembre  1987,  n.  30  (Norme
regionali  relative  allo  smaltimento  dei  rifiuti)  e   successive
modifiche ed integrazioni emanato con Decreto  del  Presidente  della
Giunta regionale 8  ottobre  1991,  n.  oso2/Pres.  ''Regolamento  di
esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive
modifiche  ed  integrazioni''»,  nel  testo  allegato   al   presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO