(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 
          Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 4 novembre 2009) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Visto  il  "Regolamento  per  la  concessione  di  incentivi  per
favorire l'occupazione di soggetti ad  elevata  qualificazione  e  di
personale da impegnare in attivita' di ricerca", emanato con  proprio
decreto 8 ottobre 2004, n. 0325/Pres., in  attuazione  dell'art.  16,
comma 1, della legge regionale  30  aprile  2003  n.  11  (Disciplina
generale in materia di innovazione); 
    Vista la  legge  regionale  bio  novembre  2005,  n.  27,  ed  in
particolare l'art. 1, comma  1,  lettera  a),  che  abroga  la  legge
regionale  11/2003,  e  l'art.  4,  comma  1,  che  dispone  che   ai
procedimenti in  corso  all'entrata  in  vigore  della  stessa  legge
continuano ad applicarsi la legge  regionale  11/2003  e  i  relativi
regolamenti o atti di esecuzione,  e  comma  2,  che  dispone  che  i
regolamenti regionali emanati ai sensi degli articoli 7, 8, 10, 11  e
16 della legge regionale n. 11/2003 continuano a trovare applicazione
sino all'entrata  in  vigore  dei  regolamenti  di  esecuzione  degli
articoli 17, 18, 19, 23 e  24,  comma  1,  lettera  c),  della  legge
regionale lo novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia  di
innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico); 
    Considerato che l'art. 24,  comma  1,  lettera  c),  della  legge
regionale  n.  26/2005  dispone  la  concessione  alle   imprese   di
contributi per la stipula con soggetti a elevata  qualificazione,  di
contratti di lavoro a tempo indeterminato, a termine, di  inserimento
o apprendistato per percorsi di alta formazione; 
    Considerato che il «Programma regionale per la  promozione  e  lo
sviluppo  dell'innovazione,  delle  attivita'   di   ricerca   e   di
trasferimento delle conoscenze e delle competenze anche tecnologiche»
per gli anni 2006-2008, previsto dall'art. 3 della legge regionale n.
26/2005 e approvato con deliberazione della Giunta regionale n.  2372
del 6 ottobre 2006, ha previsto che i criteri di  priorita'  relativi
al regolamento di cui all'art. 24, comma 1, lettera c),  della  legge
regionale n. 26/2005 saranno definiti nella  prossima  programmazione
«in quanto, stante l'attuale vigenza  della  normativa  preesistente,
l'adozione dello stesso viene rinviata»; 
    Considerato altresi', che la legge regionale 30 dicembre 2008  n.
17 (Legge finanziaria 2009),  all'art.  8,  comma  49,  ha  apportato
modifiche alla legge regionale  n.  26/2005,  per  cui  il  Programma
dell'innovazione  sopra  citato   e'   approvato   per   un   periodo
quadriennale, con eventuale aggiornamento annuale, e rimane  comunque
in vigore fino all'approvazione del Programma successivo; 
    Preso  atto  che  trova  pertanto  ancora  oggi  applicazione  il
«Regolamento per  la  concessione  degli  incentivi  per  favorire  i
soggetti ad elevata qualificazione e di  personale  da  impiegare  in
attivita'   di   ricerca»,   emanato   con   proprio    decreto    n.
0325/Pres./2004; 
    Considerato che il regolamento  regionale  in  questione  prevede
l'erogazione di aiuti  «de  minimi»  e  che  l'applicazione  di  tale
categoria  di  aiuti  e'  attualmente   disciplinata   dai   seguenti
regolamenti comunitari: 
      Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre
2006; 
      Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione  del  24  luglio
2007 nel settore della pesca; 
      Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre
2007 nel settore della produzione dei prodotti agricoli; 
    Considerato che la classe di laurea «22/S - Classe  delle  lauree
specialistiche in giurisprudenza», inserita nell'allegato C del sopra
citato regolamento regionale emanato con  proprio  decreto  n.  0325/
Pres./2004, e' erroneamente inserita in tale allegato, in quanto  non
si riferisce alle classi di laurea ammissibili ai sensi dell'art.  5,
comma 2, lettera a), punto 2), ma rientra tra le lauree  diverse,  ai
sensi dello stesso art. 5, comma 2, lettera a), punto 4); 
    Considerato altresi' che il citato regolamento regionale  emanato
con proprio decreto n. 0325/ Pres./2oo4 non prevede disposizioni  per
il  riparto  delle  risorse  tra  le  Province,  che  prowedono  alla
concessione dei contributi; 
    Ritenuto conseguentemente necessario introdurre alcune  modifiche
al regolamento per la concessione  degli  incentivi  per  favorire  i
soggetti ad elevata qualificazione e di  personale  da  impiegare  in
attivita' di ricerca, emanato con proprio decreto n. 0325/Pres./2004,
allo scopo di tener conto della  vigente  disciplina  comunitaria  in
materia di aiuti de minimis e di correggere la classificazione  della
classe di laurea  «22/S  -  Classe  delle  lauree  specialistiche  in
giurisprudenza»; 
    Sentiti il Comitato  di  coordinamento  interistituzionale  e  la
Commissione regionale per il lavoro, che nelle rispettive  sedute  di
data 28 agosto 2009 e 16 settembre 2009 hanno esaminato lo schema  di
regolamento  all'uopo  predisposto  esprimendo  sul  medesimo  parere
favorevole; 
    Visto  l'art.   42   dello   Statuto   della   Regione   autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
    Vista la legge regionale 18 giugno 2007,  n.  17  (Determinazione
della forma di governo della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  e  del
sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto  di
autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera
r); 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 ottobre 2009, n.
2302 con la quale e' stato approvato il «Regolamento di  modifica  al
''Regolamento per la concessione di incentivi per favorire i soggetti
ad elevata qualificazione e di personale da impiegare in attivita' di
ricerca'', emanato con decreto del  Presidente  della  Regione  n.  8
ottobre 2004, n. 325»; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E'  emanato,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  il
«Regolamento di modifica  al  ''Regolamento  per  la  concessione  di
incentivi per favorire i soggetti  ad  elevata  qualificazione  e  di
personale da impiegare in attivita' di ricerca'', emanato con decreto
del Presidente della Regione n. 8 ottobre 2004, n.  325»,  nel  testo
allegato al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO