(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 15 del 10 marzo 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' della legge 1. La presente legge regionale persegue la propria finalita' in coerenza con i principi generali e fondamentali desumibili dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilita'», modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302 e dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330.