(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 15 
                         del 10 marzo 2010) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge:  
                               Art. 1 
 
                        Finalita' della legge 
 
    1. La presente legge regionale persegue la propria  finalita'  in
coerenza con  i  principi  generali  e  fondamentali  desumibili  dal
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327  «Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di
espropriazioni  per  pubblica  utilita'»,  modificato   dal   decreto
legislativo 27 dicembre 2002, n. 302 e  dal  decreto  legislativo  27
dicembre 2004, n. 330.