(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 15 del 10 marzo 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche all'art. 2, della legge regionale 27 dicembre 2001, n. 86 1. All'art. 2 (Attribuzione e funzioni del nucleo), comma 1 della legge regionale 27 dicembre 2001, n. 86 (Istituzione del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici), le parole «fondi strutturali» sono sostituite dalle parole «fondi nazionali e comunitari». 2. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 86/2001, e' sostituito dal seguente: «2. In particolare, al nucleo sono assegnate le funzioni di: a) supporto tecnico alle attivita' di programmazione svolte dalle strutture regionali e da quelle responsabili degli interventi cofinanziati con fondi comunitari e nazionali, in particolare alle fasi di formulazione e valutazione ex ante, in itinere ed ex post di piani, programmi, progetti ed interventi di programmazione; b) coordinamento e raccordo con le attivita' di programmazione di settore svolta dalle direzioni regionali e dalle amministrazioni locali; c) analisi di fattibilita' ed opportunita' degli investimenti e di coerenza con gli obiettivi programmatici generali e di pianificazione dell'azione economica sul territorio; d) definizione ed implementazione di procedure e metodologie di programmazione, monitoraggio e valutazione di progetti di investimenti attuati a livello territoriale; e) supporto alla definizione ed all'attuazione degli strumenti della programmazione regionale, delle azioni di sviluppo locale ed in generale degli istituti della programmazione negoziata; f) osservazione e valutazione sullo stato di attuazione di programmi e progetti contenuti nei documenti di programmazione e negli strumenti di programmazione negoziata regionali; g) produzione di studi e linee-guida e attuazione di strumenti formativi ed informativi e di servizi di assistenza tecnica in materia di programmi ed investimenti pubblici ad uso delle strutture regionali e delle amministrazioni locali; h) valutazione di progetti di investimento da finanziarsi attraverso il ricorso a mutui pluriennali, ovvero con altre forme di finanziamento proposti dalle amministrazioni di cui all'art. 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali)». 3. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 86/2001, e' sostituito dal seguente: «3 Il nucleo, inoltre, assolve alle funzioni di valutazione di piani, programmi e progetti di importo superiore a due milioni di euro, ad eccezione dei progetti realizzati in compartecipazione pubblica-privata con la tecnica della finanza di progetto, predisposti dagli enti territoriali, dalla Regione, e dagli enti strumentali». 4. Al comma 5 dell'art. 2 della legge regionale n. 86/2001, la parola «semestralmente» e' sostituita dalla parola «annualmente».