(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 15 
                         del 10 marzo 2010) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 Modifiche all'art. 2, della legge regionale 27 dicembre 2001, n. 86 
 
    1. All'art. 2 (Attribuzione e funzioni del nucleo), comma 1 della
legge regionale 27 dicembre  2001,  n.  86  (Istituzione  del  Nucleo
regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici),  le
parole  «fondi  strutturali»  sono  sostituite  dalle  parole  «fondi
nazionali e comunitari». 
    2. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale  n.  86/2001,  e'
sostituito dal seguente: 
      «2. In particolare, al nucleo sono assegnate le funzioni di: 
    a) supporto tecnico alle attivita' di programmazione svolte dalle
strutture  regionali  e  da  quelle  responsabili  degli   interventi
cofinanziati con fondi comunitari e nazionali,  in  particolare  alle
fasi di formulazione e valutazione ex ante, in itinere ed ex post  di
piani, programmi, progetti ed interventi di programmazione; 
    b) coordinamento e raccordo con le attivita' di programmazione di
settore svolta dalle  direzioni  regionali  e  dalle  amministrazioni
locali; 
    c) analisi di fattibilita' ed opportunita' degli  investimenti  e
di  coerenza  con  gli  obiettivi   programmatici   generali   e   di
pianificazione dell'azione economica sul territorio; 
    d) definizione ed implementazione di procedure e  metodologie  di
programmazione,   monitoraggio   e   valutazione   di   progetti   di
investimenti attuati a livello territoriale; 
    e) supporto alla definizione ed  all'attuazione  degli  strumenti
della programmazione regionale, delle azioni di sviluppo locale ed in
generale degli istituti della programmazione negoziata; 
    f) osservazione  e  valutazione  sullo  stato  di  attuazione  di
programmi e progetti contenuti  nei  documenti  di  programmazione  e
negli strumenti di programmazione negoziata regionali; 
    g) produzione di studi e linee-guida e  attuazione  di  strumenti
formativi ed informativi  e  di  servizi  di  assistenza  tecnica  in
materia di programmi ed investimenti pubblici ad uso delle  strutture
regionali e delle amministrazioni locali; 
    h)  valutazione  di  progetti  di  investimento  da   finanziarsi
attraverso il ricorso a mutui pluriennali, ovvero con altre forme  di
finanziamento proposti dalle amministrazioni di cui all'art. 4  della
legge 17 maggio 1999, n. 144  (Misure  in  materia  di  investimenti,
delega al Governo per il riordino degli incentivi  all'occupazione  e
della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni  per  il
riordino degli enti previdenziali)». 
    3. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale  n.  86/2001,  e'
sostituito dal seguente: 
      «3 Il nucleo, inoltre, assolve alle funzioni di valutazione  di
piani, programmi e progetti di importo superiore  a  due  milioni  di
euro, ad  eccezione  dei  progetti  realizzati  in  compartecipazione
pubblica-privata  con  la  tecnica   della   finanza   di   progetto,
predisposti dagli enti territoriali,  dalla  Regione,  e  dagli  enti
strumentali». 
    4. Al comma 5 dell'art. 2 della legge regionale  n.  86/2001,  la
parola «semestralmente» e' sostituita dalla parola «annualmente».