(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 10 marzo 2010) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Vista la legge 7 agosto 1997,  n.  266  (Interventi  urgenti  per
l'economia); 
    Visto, in particolare, l'art. 20 di tale legge in base  al  quale
per le imprese con meno  di  duecentocinquanta  dipendenti  e  per  i
consorzi tra esse, che assumono, anche a tempo determinato, dirigenti
privi di occupazione, e' prevista la concessione,  per  ciascuno  dei
predetti lavoratori assunti, di  un  contributo  pari  al  50%  della
contribuzione complessiva dovuta agli istituti di previdenza per  una
durata non superiore a dodici mesi; 
    Atteso che il richiamato art. 20 prevede anche il  sostegno  alla
piccola impresa; 
    Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n.  18  (Norme  regionali
per l'occupazione, la  tutela  e  la  qualita'  del  lavoro)  ed,  in
particolare,  l'art.  2,  comma  2,  lettera  o)  in  base  al  quale
rientrano, fra l'altro, nelle  funzioni  della  Regione  indicate  al
comma 1 del medesimo articolo, anche gli  adempimenti  connessi  alla
realizzazione  degli  interventi  di  ricollocazione  lavorativa  dei
dirigenti previsti dall'art. 20 della legge n. 266/1997 nonche'  ogni
altro adempimento connesso all'erogazione di incentivi previsti dalla
normativa nazionale, la cui disciplina sia attribuita alle Regioni; 
    Visto il "Regolamento per l'erogazione di incentivi al  reimpiego
di personale con  qualifica  dirigenziale  e  per  il  sostegno  alla
piccola impresa" approvato con decreto del Commissario  straordinario
n. 52 del 5 luglio  1999,  reso  esecutivo  con  deliberazione  della
Giunta regionale n. 2390 di data 23 luglio 1999; 
    Atteso che, in base al Regolamento sopra richiamato, il  soggetto
deputato alla concessione delle agevolazioni della legge 266/1997 era
l'Agenzia regionale per l'impiego; 
    Considerato  che  l'Agenzia  regionale  per  l'impiego  e'  stata
soppressa a  decorrere  dal  1°  gennaio  2003  e  che  nei  rapporti
giuridici attivi  e  passivi  di  tale  struttura  e'  subentrata  la
Regione, giusta art. 4 della legge  regionale  25  gennaio  2002,  n.
3(Legge finanziaria 2002); 
    Atteso  che  si  ravvisa  l'opportunita'  di  adottare  un  nuovo
regolamento in materia a fronte del lungo lasso di tempo intercorso e
del  fatto  che  il  regolamento  in  parola  non   pare   rispondere
compiutamente alle mutate esigenze del mercato del  lavoro  locale  a
seguito delle gravi difficolta' economiche che hanno  compromesso  la
stabilita' delle imprese sul territorio determinando  una  situazione
di crisi occupazionale di rilevante entita'; 
    Evidenziato che, anche nell'ambito delle  iniziative  finalizzate
al reimpiego del  personale  con  qualifica  dirigenziale,  si  debba
considerare la crisi occupazionale in atto e valutare  gli  strumenti
da porre in essere per  fronteggiarla,  con  particolare  riguardo  a
specifiche situazioni di settore  e  fattori  di  criticita',  tenuto
conto delle principali variabili del  ciclo  economico  regionale  ai
fini del sostegno alle strategie di rafforzamento dell'economia; 
    Ritenuto pertanto di adottare uno schema di regolamento  che  sia
aderente alla situazione contingente, piu' snello nelle  procedure  e
che preveda, in  caso  di  impossibilita'  di  concedere  a  tutti  i
richiedenti  le  agevolazioni  previste  per  carenza  delle  risorse
assegnate dal Ministero del lavoro, della salute  e  delle  politiche
sociali, delle priorita' che privilegino  i  soggetti  coinvolti  nei
contesti di grave difficolta' occupazionale dichiarata dall'Assessore
regionale competente in materia di lavoro secondo le procedure di cui
all'art. 46 della legge regionale 18/2005; 
    Ritenuto, per  i  motivi  sopra  descritti,  di  dare  attuazione
all'art.  20  della  legge  266/1997  tramite  un  nuovo  schema   di
regolamento; 
    Sentita la Commissione regionale per il lavoro che, nella  seduta
di  data  10  novembre  2009,  dopo  aver  esaminato  lo  schema   di
regolamento, nell'esprimere, all'unanimita',  parere  favorevole,  ha
richiesto di specificare all'art. 2, comma 4, che  il  tetto  massimo
dell'agevolazione  contributiva  pari  a  20.000  euro  e'   riferito
all'arco temporale di dodici mesi; 
    Atteso che la medesima Commissione ha condiviso,  all'unanimita',
la  proposta  dell'Assessore  regionale  competente   di   sostituire
all'art. 5, comma 4, lettera e), le parole: «di non aver lavorato nei
due anni anteriori presso....» con le  parole  «di  non  aver  svolto
lavoro subordinato negli ultimi dodici mesi presso....»; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale di data 19 novembre
2009, n. 2581, con la quale e' stato approvato, in  via  preliminare,
il "Regolamento concernente criteri e modalita' per l'ammissione alle
agevolazioni contributive previste dall'art. 20, comma 2, della legge
7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per  l'economia)  a  favore
delle imprese che assumono personale con qualifica dirigenziale privo
di occupazione e per il sostegno alla piccola impresa  in  attuazione
dell'art. 2,comma 2, lettera o) della legge regionale 9 agosto  2005,
n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del
lavoro)"; 
    Sentita,  ai  sensi  dell'art.  56-bis,  comma  3,  della   legge
regionale 18/2005, la competente  Commissione  consiliare  che  nella
seduta  del  16  dicembre  2009,  ha  esaminato   il   sopra   citato
regolamento, esprimendo sul medesimo parere favorevole; 
    Visto  il  "Regolamento  concernente  criteri  e  modalita'   per
l'ammissione alle agevolazioni contributive  previste  dall'art.  20,
comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266  (Interventi  urgenti  per
l'economia)  a  favore  delle  imprese  che  assumono  personale  con
qualifica dirigenziale privo di occupazione e per  il  sostegno  alla
piccola impresa in attuazione dell'art. 2,comma 2, lettera  o)  della
legge  regionale  9  agosto  2005,  n.  18   (Norme   regionali   per
l'occupazione, la tutela e  la  qualita'  del  lavoro)"  allegato  al
presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
    Visto l'art. 42  dello  Statuto  della  Regione  Autonoma  Friuli
Venezia Giulia; 
    Visti gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno  2007,
n. 17; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15  di  data  14
gennaio 2010; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato il "Regolamento concernente criteri e modalita' per
l'ammissione alle agevolazioni contributive  previste  dall'art.  20,
comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266  (Interventi  urgenti  per
l'economia)  a  favore  delle  imprese  che  assumono  personale  con
qualifica dirigenziale privo di occupazione e per  il  sostegno  alla
piccola impresa in attuazione dell'art. 2, comma 2, lettera o)  della
legge  regionale  9  agosto  2005,  n.  18   (Norme   regionali   per
l'occupazione, la  tutela  e  la  qualita'  del  lavoro)"  nel  testo
allegato  al  presente  provvedimento  di   cui   costituisce   parte
integrante e sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                     Il Vice Presidente: CIRIANI