(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 10 marzo 2010) IL PRESIDENTE Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia); Visto, in particolare, l'art. 20 di tale legge in base al quale per le imprese con meno di duecentocinquanta dipendenti e per i consorzi tra esse, che assumono, anche a tempo determinato, dirigenti privi di occupazione, e' prevista la concessione, per ciascuno dei predetti lavoratori assunti, di un contributo pari al 50% della contribuzione complessiva dovuta agli istituti di previdenza per una durata non superiore a dodici mesi; Atteso che il richiamato art. 20 prevede anche il sostegno alla piccola impresa; Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro) ed, in particolare, l'art. 2, comma 2, lettera o) in base al quale rientrano, fra l'altro, nelle funzioni della Regione indicate al comma 1 del medesimo articolo, anche gli adempimenti connessi alla realizzazione degli interventi di ricollocazione lavorativa dei dirigenti previsti dall'art. 20 della legge n. 266/1997 nonche' ogni altro adempimento connesso all'erogazione di incentivi previsti dalla normativa nazionale, la cui disciplina sia attribuita alle Regioni; Visto il "Regolamento per l'erogazione di incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e per il sostegno alla piccola impresa" approvato con decreto del Commissario straordinario n. 52 del 5 luglio 1999, reso esecutivo con deliberazione della Giunta regionale n. 2390 di data 23 luglio 1999; Atteso che, in base al Regolamento sopra richiamato, il soggetto deputato alla concessione delle agevolazioni della legge 266/1997 era l'Agenzia regionale per l'impiego; Considerato che l'Agenzia regionale per l'impiego e' stata soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2003 e che nei rapporti giuridici attivi e passivi di tale struttura e' subentrata la Regione, giusta art. 4 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3(Legge finanziaria 2002); Atteso che si ravvisa l'opportunita' di adottare un nuovo regolamento in materia a fronte del lungo lasso di tempo intercorso e del fatto che il regolamento in parola non pare rispondere compiutamente alle mutate esigenze del mercato del lavoro locale a seguito delle gravi difficolta' economiche che hanno compromesso la stabilita' delle imprese sul territorio determinando una situazione di crisi occupazionale di rilevante entita'; Evidenziato che, anche nell'ambito delle iniziative finalizzate al reimpiego del personale con qualifica dirigenziale, si debba considerare la crisi occupazionale in atto e valutare gli strumenti da porre in essere per fronteggiarla, con particolare riguardo a specifiche situazioni di settore e fattori di criticita', tenuto conto delle principali variabili del ciclo economico regionale ai fini del sostegno alle strategie di rafforzamento dell'economia; Ritenuto pertanto di adottare uno schema di regolamento che sia aderente alla situazione contingente, piu' snello nelle procedure e che preveda, in caso di impossibilita' di concedere a tutti i richiedenti le agevolazioni previste per carenza delle risorse assegnate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, delle priorita' che privilegino i soggetti coinvolti nei contesti di grave difficolta' occupazionale dichiarata dall'Assessore regionale competente in materia di lavoro secondo le procedure di cui all'art. 46 della legge regionale 18/2005; Ritenuto, per i motivi sopra descritti, di dare attuazione all'art. 20 della legge 266/1997 tramite un nuovo schema di regolamento; Sentita la Commissione regionale per il lavoro che, nella seduta di data 10 novembre 2009, dopo aver esaminato lo schema di regolamento, nell'esprimere, all'unanimita', parere favorevole, ha richiesto di specificare all'art. 2, comma 4, che il tetto massimo dell'agevolazione contributiva pari a 20.000 euro e' riferito all'arco temporale di dodici mesi; Atteso che la medesima Commissione ha condiviso, all'unanimita', la proposta dell'Assessore regionale competente di sostituire all'art. 5, comma 4, lettera e), le parole: «di non aver lavorato nei due anni anteriori presso....» con le parole «di non aver svolto lavoro subordinato negli ultimi dodici mesi presso....»; Vista la deliberazione della Giunta regionale di data 19 novembre 2009, n. 2581, con la quale e' stato approvato, in via preliminare, il "Regolamento concernente criteri e modalita' per l'ammissione alle agevolazioni contributive previste dall'art. 20, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia) a favore delle imprese che assumono personale con qualifica dirigenziale privo di occupazione e per il sostegno alla piccola impresa in attuazione dell'art. 2,comma 2, lettera o) della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro)"; Sentita, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 3, della legge regionale 18/2005, la competente Commissione consiliare che nella seduta del 16 dicembre 2009, ha esaminato il sopra citato regolamento, esprimendo sul medesimo parere favorevole; Visto il "Regolamento concernente criteri e modalita' per l'ammissione alle agevolazioni contributive previste dall'art. 20, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia) a favore delle imprese che assumono personale con qualifica dirigenziale privo di occupazione e per il sostegno alla piccola impresa in attuazione dell'art. 2,comma 2, lettera o) della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro)" allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale; Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Visti gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15 di data 14 gennaio 2010; Decreta: 1. E' emanato il "Regolamento concernente criteri e modalita' per l'ammissione alle agevolazioni contributive previste dall'art. 20, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia) a favore delle imprese che assumono personale con qualifica dirigenziale privo di occupazione e per il sostegno alla piccola impresa in attuazione dell'art. 2, comma 2, lettera o) della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro)" nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. Il Vice Presidente: CIRIANI