(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 49 del 9 dicembre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 «Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi» - Ampliamento dei confini del parco regionale Campo dei Fiori 1. Alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) all'art. 86, comma 1, dopo le parole «Castello Cabiaglio» e' aggiunta la parola «Casciago», dopo la parola «Comerio» e' aggiunta la parola «Cunardo» e dopo la parola «Luvinate» sono aggiunte le parole «Masciago Primo»; b) dopo l'art. 89 e' inserito il seguente art. 89-bis: «Art. 89-bis (Disposizioni relative all'ampliamento dei confini del parco regionale). - 1. Nelle aree oggetto di ampliamento nei comuni di Casciago,. Cunardo, Cuvio, Masciago Primo e Rancio Vakuvia, la variante al piano territoriale di coordinamento e' adottata dal consorzio entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Ampliamento dei confini del parco regionale Campo dei Fiori» ed e' approvata secondo le modalita' di cui all'art. 19 della legge regionale n. 86/1983. 2. Fatte salve le disposizioni piu' restrittive previste dallo strumento urbanistico vigente, nelle aree di cui al comma 1, fino alla data di adozione della proposta di piano territoriale e comunque per non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della legge «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Ampliamento dei confini del parco regionale Campo dei Fiori», si applicano le norme di salvaguardia di cui ai commi 3, 4 e 5. 3. Nelle zone agricole e' consentita la costruzione delle sole strutture edilizie strettamente pertinenti alla conduzione di fondi agricoli, nel rispetto delle disposizioni del titolo terzo della parte seconda della legge regionale n. 12/2005. 4. All'esterno del perimetro del tessuto urbano consolidato di cui agli articoli 10, comma 1, e 10-bis della legge regionale n. 12/2005 non sono consentiti: a) l'apertura di nuove cave, fatto salvo il recupero ambientale di iniziativa pubblica convenzionata con l'ente gestore del parco; b) l'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura costituenti depositi permanenti o temporanei, fatte salve le attivita' agro-silvo-pastorali e le forme autorizzate di raccolta; c) l'ammasso anche temporaneo di materiali di qualsiasi natura all'esterno delle aree di pertinenza degli insediamenti produttivi o dei cantieri nei, quali tali materiali vengono utilizzati, fatto salvo l'ammasso di stallatico in attesa di interramento per la normale pratica agronomica; d) la costruzione di qualsiasi tipo di recinzione, fatte salve quelle necessarie alla sicurezza delle costruzioni e loro pertinenze e degli impianti tecnologici e quelle accessorie alle attivita' agrosilvo-pastorali, purche' realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali; non possono comunque essere realizzate recinzioni cieche o in elementi prefabbricati in calcestruzzo e simili, anche ad elementi discontinui, fatta salva la realizzazione di muretti a secco; e) la chiusura di sentieri pubblici o di uso pubblico; f) la chiusura degli accessi ai corpi d'acqua; g) l'esposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, fatta salva la segnaletica a servizio del parco, quella viaria, quella turistica e quella indicante edifici, servizi pubblici o aziende agricole; h) l'allestimento e l'ampliamento dei villaggi turistici; i) il livellamento dei terrazzi e dei declivi; j) la realizzazione di nuove derivazioni o captazioni d'acqua e l'attuazione di interventi che modifichino il regime idrico o la composizione delle acque, fatti salvi i prelievi funzionali alle attivita' agro-silvo-pastorali; k) la trasformazione dei boschi, fatti salvi gli interventi finalizzati alla realizzazione di interventi funzionali all'arricchimento della biodiversita' o di opere di viabilita' agro-silvo-pastorale, di allacciamenti tecnologici e di collegamento viario ad edifici esistenti, o per la costruzione degli edifici di cui al comma 3; l) l'eliminazione delle siepi di specie autoctone nelle aree agricole; m) la distruzione o la manomissione dei muri a secco a sostegno dei terrazzamenti agricoli e di opere murarie ad essi collegate, nonche' la rimozione o la copertura stabile di pavimentazioni in pietra di strade comunali e agricole di comprovata vetusta', fatte salve le sistemazioni provvisorie o gli interventi per lavori di pubblico interesse; n) il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali e comunali e dalle strade vicinali gravate da servitu' di pubblico passaggio, fatti salvi i mezzi di servizio e quelli occorrenti all'attivita' agricola e forestale; o) l'allestimento di impianti fissi e di percorsi e tracciati per l'attivita' sportiva da esercitarsi con mezzi motorizzati; p) la distruzione o l'alterazione di zone umide, quali paludi, torbiere, stagni e fasce marginali dei laghi, ivi comprese le praterie ed i boschi inondati lungo le rive; q) l'alterazione e la deturpazione di grotte ed altri fenomeni carsici, ivi compresi fossili, minerali e concrezioni. 5. All'esterno del perimetro del tessuto urbano consolidato di cui agli articoli 10, comma 1, e 10-bis della legge regionale n. 12/2005, sono subordinati al parere favorevole dell'ente gestore del parco, da esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende non favorevole: a) la costruzione e l'ampliamento di strade finalizzate alla conduzione dei fondi e al raggiungimento degli insediamenti esistenti, anche se previste dagli strumenti urbanistici vigenti; b) l'allestimento di campeggi.»; c) all'allegato A, in corrispondenza del riferimento al parco Campo dei Fiori, e' aggiunta, nella colonna «Leggi di modifica», l'indicazione «Legge regionale (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 «Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi» - Ampliamento dei confini del Parco regionale Campo dei Fiori)», unitamente agli estremi della legge stessa.