(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale 
         della Regione Lombardia n. 49 del 9 dicembre 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
 
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007,  n.  16
«Testo unico delle leggi  regionali  in  materia  di  istituzione  di
parchi» - Ampliamento dei confini del parco regionale Campo dei Fiori 
 
    1. Alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico  delle
leggi regionali in materia di istituzione di parchi)  sono  apportate
le seguenti modifiche e integrazioni: 
      a) all'art. 86, comma 1, dopo le parole «Castello Cabiaglio» e'
aggiunta la parola «Casciago», dopo la parola «Comerio»  e'  aggiunta
la parola «Cunardo» e dopo la  parola  «Luvinate»  sono  aggiunte  le
parole «Masciago Primo»; 
      b) dopo l'art. 89 e' inserito il seguente art. 89-bis: 
    «Art. 89-bis (Disposizioni relative all'ampliamento  dei  confini
del parco regionale). - 1. Nelle  aree  oggetto  di  ampliamento  nei
comuni di Casciago,. Cunardo, Cuvio, Masciago Primo e Rancio Vakuvia,
la variante al piano territoriale di coordinamento  e'  adottata  dal
consorzio entro due anni dalla data di entrata in vigore della  legge
«Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n.  16
(Testo unico delle leggi  regionali  in  materia  di  istituzione  di
parchi) - Ampliamento dei  confini  del  parco  regionale  Campo  dei
Fiori» ed e' approvata secondo le modalita' di cui all'art. 19  della
legge regionale n. 86/1983. 
    2. Fatte salve le disposizioni piu'  restrittive  previste  dallo
strumento urbanistico vigente, nelle aree di cui  al  comma  1,  fino
alla data di adozione della proposta di piano territoriale e comunque
per non oltre due anni dalla data di entrata in  vigore  della  legge
«Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n.  16
(Testo unico delle leggi  regionali  in  materia  di  istituzione  di
parchi) - Ampliamento dei  confini  del  parco  regionale  Campo  dei
Fiori», si applicano le norme di salvaguardia di cui ai commi 3, 4  e
5. 
    3. Nelle zone agricole e' consentita la  costruzione  delle  sole
strutture edilizie strettamente pertinenti alla conduzione  di  fondi
agricoli, nel rispetto delle  disposizioni  del  titolo  terzo  della
parte seconda della legge regionale n. 12/2005. 
    4. All'esterno del perimetro del tessuto  urbano  consolidato  di
cui agli articoli 10, comma 1, e  10-bis  della  legge  regionale  n.
12/2005 non sono consentiti: 
      a) l'apertura di nuove cave, fatto salvo il recupero ambientale
di iniziativa pubblica convenzionata con l'ente gestore del parco; 
      b) l'abbandono  di  rifiuti  di  qualsiasi  natura  costituenti
depositi  permanenti  o  temporanei,   fatte   salve   le   attivita'
agro-silvo-pastorali e le forme autorizzate di raccolta; 
      c) l'ammasso anche temporaneo di materiali di qualsiasi  natura
all'esterno delle aree di pertinenza degli insediamenti produttivi  o
dei cantieri nei, quali  tali  materiali  vengono  utilizzati,  fatto
salvo l'ammasso di  stallatico  in  attesa  di  interramento  per  la
normale pratica agronomica; 
      d) la costruzione di qualsiasi tipo di recinzione, fatte  salve
quelle necessarie alla sicurezza delle costruzioni e loro  pertinenze
e degli impianti  tecnologici  e  quelle  accessorie  alle  attivita'
agrosilvo-pastorali, purche' realizzate secondo tipologie e materiali
tradizionali;  non  possono  comunque  essere  realizzate  recinzioni
cieche o in elementi prefabbricati in calcestruzzo e simili, anche ad
elementi discontinui, fatta  salva  la  realizzazione  di  muretti  a
secco; 
      e) la chiusura di sentieri pubblici o di uso pubblico; 
      f) la chiusura degli accessi ai corpi d'acqua; 
      g)  l'esposizione  di  cartelli  e  manufatti  pubblicitari  di
qualunque natura e scopo, fatta salva la segnaletica a  servizio  del
parco, quella viaria, quella turistica e  quella  indicante  edifici,
servizi pubblici o aziende agricole; 
      h) l'allestimento e l'ampliamento dei villaggi turistici; 
      i) il livellamento dei terrazzi e dei declivi; 
      j) la realizzazione di nuove derivazioni o captazioni d'acqua e
l'attuazione di interventi che modifichino  il  regime  idrico  o  la
composizione delle acque, fatti  salvi  i  prelievi  funzionali  alle
attivita' agro-silvo-pastorali; 
      k) la trasformazione dei boschi,  fatti  salvi  gli  interventi
finalizzati   alla    realizzazione    di    interventi    funzionali
all'arricchimento  della  biodiversita'  o  di  opere  di  viabilita'
agro-silvo-pastorale, di allacciamenti tecnologici e di  collegamento
viario ad edifici esistenti, o per la costruzione  degli  edifici  di
cui al comma 3; 
      l) l'eliminazione delle siepi di specie  autoctone  nelle  aree
agricole; 
      m) la distruzione o la manomissione dei muri a secco a sostegno
dei terrazzamenti agricoli e di  opere  murarie  ad  essi  collegate,
nonche' la rimozione o la  copertura  stabile  di  pavimentazioni  in
pietra di strade comunali e agricole di  comprovata  vetusta',  fatte
salve le sistemazioni provvisorie o  gli  interventi  per  lavori  di
pubblico interesse; 
      n)  il  transito  con  mezzi  motorizzati  fuori  dalle  strade
statali, provinciali e comunali e dalle strade  vicinali  gravate  da
servitu' di pubblico passaggio, fatti salvi i  mezzi  di  servizio  e
quelli occorrenti all'attivita' agricola e forestale; 
      o) l'allestimento di impianti fissi e di percorsi  e  tracciati
per l'attivita' sportiva da esercitarsi con mezzi motorizzati; 
      p) la distruzione o l'alterazione di zone umide, quali  paludi,
torbiere, stagni  e  fasce  marginali  dei  laghi,  ivi  comprese  le
praterie ed i boschi inondati lungo le rive; 
      q) l'alterazione e la deturpazione di grotte ed altri  fenomeni
carsici, ivi compresi fossili, minerali e concrezioni. 
    5. All'esterno del perimetro del tessuto  urbano  consolidato  di
cui agli articoli 10, comma 1, e  10-bis  della  legge  regionale  n.
12/2005, sono subordinati al parere favorevole dell'ente gestore  del
parco, da esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i
quali il parere si intende non favorevole: 
      a) la costruzione e l'ampliamento di  strade  finalizzate  alla
conduzione  dei  fondi  e  al   raggiungimento   degli   insediamenti
esistenti, anche se previste dagli strumenti urbanistici vigenti; 
      b) l'allestimento di campeggi.»; 
      c) all'allegato A, in corrispondenza del riferimento  al  parco
Campo dei Fiori, e' aggiunta,  nella  colonna  «Leggi  di  modifica»,
l'indicazione «Legge regionale (Modifiche e integrazioni  alla  legge
regionale 16 luglio 2007, n. 16 «Testo unico delle leggi regionali in
materia di istituzione di parchi» - Ampliamento dei confini del Parco
regionale Campo dei Fiori)»,  unitamente  agli  estremi  della  legge
stessa.