(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 51 
                        del 21 dicembre 2009) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              E m a n a 
 
il seguente regolamento regionale: 
                               Art. 1 
    1. Al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 10 (Promozione  e
tutela delle discipline sportive della montagna, in attuazione  della
legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 «Norme per  lo  sviluppo  dello
sport e delle professioni sportive in Lombardia») sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
      a) al comma 1  dell'art.  5,  le  parole:  «del  corso  di  cui
all'art. 6»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dei  corsi  di  cui
all'art. 6»; 
      b) il comma 2 dell'art. 6 e' sostituito dal seguente: 
    «2. Ciascun corso ha una durata minima di cinquecentoquaranta ore
di insegnamento suddivise in fasi  di  preparazione  tecnico-pratica,
didattica, teorico-culturale e fasi di tirocinio di venti ore  presso
scuole di sci della Regione. Le ore di insegnamento  sono  ridotte  a
duecento qualora si tratti di corsi riservati ai maestri di sci  gia'
iscritti  all'albo,  finalizzati  all'ottenimento  di  una  ulteriore
abilitazione.»; 
      c) il primo e il secondo periodo del comma 4 dell'art.  6  sono
sostituiti dal seguente: 
    «4. La direzione generale  regionale  competente  in  materia  di
sport, con la collaborazione del collegio regionale  dei  maestri  di
sci, organizza le  prove  attitudinali  per  l'ammissione  ai  corsi,
distinte  per  ciascuna  disciplina,  da  sostenersi   dinanzi   alle
sottocommissioni di cui all'art. 9, comma 4.»; 
      d) al terzo periodo del comma 4 dell'art. 6, le parole:  «della
preselezione e» sono soppresse; 
      e) al comma 5 dell'art. 6, le parole: «alla preselezione di cui
al comma 4 almeno quarantacinque giorni prima della data fissata  per
il suo espletamento» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «alle  prove
attitudinali almeno quarantacinque giorni prima  della  data  fissata
per il loro espletamento.»; 
      f) il comma 6 dell'art. 6 e' sostituito dal seguente: 
    «6. I presidenti delle sottocommissioni di cui all'art. 9,  comma
4, dispongono l'inizio dello  svolgimento  delle  prove  attitudinali
dopo aver acquisito, da parte di due maestri  di  sci  designati  dal
relativo collegio, una dichiarazione di idoneita' della pista  e  del
campo di prova, compresi i  percorsi  di  trasferimento.  Gli  stessi
maestri di sci  vigilano  affinche'  le  condizioni  di  idoneita'  e
sicurezza permangano durante lo svolgimento delle prove; dell'assenza
di tali condizioni danno immediata comunicazione ai  presidenti,  che
sospendono o rinviano le prove.»; 
      g) al comma 2 dell'art. 7 sono soppresse le  parole:  «o  delle
Olimpiadi  o  dei  campionati   mondiali,   per   la   corrispondente
disciplina»; 
      h) dopo il comma 2 dell'art. 7 e' aggiunto il seguente: 
    «2-bis. Sono esonerati dalle prove attitudinali e  dai  corsi  di
cui all'art. 6 per una determinata disciplina  gli  atleti  che,  nei
cinque anni precedenti la data d'inizio  del  corso,  hanno  ottenuto
piazzamenti nei primi  tre  posti  alle  olimpiadi  o  ai  campionati
mondiali,  nonche'  i  vincitori  della  coppa  del  mondo   per   la
corrispondente disciplina.»; 
      i) il comma 7 dell'art. 6 e' abrogato;alla lettera a) del comma
1 dell'art. 8, le  parole:  «commi  6  e  7»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 6»; 
      j) al comma 2 dell'art. 8, le parole: «il corso di cui all'art.
6» sono sostituite dalle seguenti: «i corsi di cui all'art. 6»; 
      l) il comma 3 dell'art. 8 e' sostituito dal seguente: 
    «3. Sono esonerati dalla prova teorico-culturale i maestri di sci
gia' iscritti all'albo che, dopo aver frequentato il corso  riservato
di cui  all'art.  6,  comma  2,  sostengono  gli  esami  al  fine  di
conseguire una ulteriore abilitazione.»; 
      m) dopo il comma 3 dell'art. 8 sono inseriti i seguenti: 
    «3-bis. La commissione d'esame formula per ciascun  candidato  il
giudizio  finale  in  termini  di  idoneita'  o  non  idoneita',  con
decisione assunta a maggioranza; in caso di parita' di voti,  prevale
il voto del presidente. Il giudizio finale e' espresso sulla base dei
risultati del percorso formativo deducibili dalla  relazione  scritta
dei docenti impegnati nel  corso  di  formazione  e  sulla  base  dei
risultati delle prove d'esame.»; 
    «3-ter. Il candidato giudicato non idoneo puo' essere  ammesso  a
nuovo esame, consistente nella ripetizione  delle  prove  di  cui  al
comma 1, in occasione di una delle due sessioni ordinarie d'esame per
la  disciplina  corrispondente   immediatamente   successive,   senza
l'obbligo di frequenza di un nuovo corso di formazione.»; 
      n) al primo periodo del comma 1 dell'art. 9, le parole: «per la
preselezione» e le parole: «in un momento precedente allo svolgimento
della preselezione» sono soppresse; 
      o) al comma 1 dell'art. 9 sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole: «e possono essere riconfermate al massimo per  ulteriori  due
successive sessioni d'esame.»; 
      p) la lettera a) del comma 2 dell'art. 9  e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «a) un istruttore nazionale iscritto all'albo da  almeno  sette
anni, designato dalla FISI»; 
      q) dopo la lettera a) del comma 2 dell'art. 9  e'  inserita  la
seguente: 
      «a-bis) un maestro di sci iscritto all'albo regionale da almeno
sette anni, abilitato nella disciplina di riferimento, designato  dal
collegio regionale dei maestri di sci»; 
      r) la lettera b) del comma 2 dell'art. 9  e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «b)  due  maestri  di  sci,  abilitati  nella   disciplina   di
riferimento, di cui uno avente la direzione di una scuola di  sci  da
almeno due anni, individuati dal  dirigente  fra  i  maestri  di  sci
iscritti all'albo da almeno sette anni»; 
      s) alla lettera d) del comma 2 dell'art.  9,  dopo  le  parole:
«dell'orientamento  in  montagna»  sono  inserite  le  seguenti:  «di
nivolgia, valangologia e meteorologia alpina»; 
      t) le lettere e) ed f) del comma 2 dell'art. 9 sono soppresse; 
      u) il comma 3 dell'art. 9 e' abrogato; 
      v) al comma 4 dell'art. 9, le parole: «da:  a)  tre  istruttori
nazionali di cui al comma 2, lettera a); b) tre maestri di sci di cui
al  comma  2,   lettera   b)»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«dall'istruttore e dai maestri di sci di cui al comma 2, lettere  a),
a-bis), e b).»; 
      w) al comma 3 dell'art. 10,  le  parole:  «di  cui  al  decreto
legislativo  2  maggio  1994,  n.  319  (Attuazione  della  direttiva
92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale  di  riconoscimento
della formazione professionale che integra la  direttiva  89/48/CEE)»
sono sostituite dalle seguenti: «di  cui  al  decreto  legislativo  9
novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa
al  riconoscimento  delle  qualifiche  professionali,  nonche'  della
direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive  sulla  libera
circolazione delle persone a  seguito  dell'adesione  di  Bulgaria  e
Romania)»; 
      x) il comma 6 dell'art. 10 e' sostituito dal seguente: 
    «6.  L'esercizio  occasionale  della  professione  da  parte  dei
maestri di sci provenienti  con  loro  allievi  da  altre  regioni  o
province autonome o da altri Stati e' soggetto alle  disposizioni  di
cui agli articoli 9 e 10 del decreto  legislativo  n.  206/2007.  Per
esercizio  occasionale  s'intende  quello  svolto  per  non  piu'  di
quindici giorni, anche non consecutivi,  nell'arco  di  una  stagione
sciistica.»; 
      y) al comma 1 dell'art. 13 le parole: «minimi e» sono soppresse
e le parole «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio»; 
      z) dopo la lettera f) del comma 5 dell'art. 14 sono aggiunte le
seguenti: 
      «f-bis)  stabilire  le  caratteristiche  e  i  massimali  delle
polizze assicurative di cui agli articoli 4, comma 1,  lettera  f)  e
16, comma 1, lettera g)»; 
      f-ter) stabilire le caratteristiche e le  modalita'  d'uso  del
distintivo di riconoscimento e della  divisa  unica  dei  maestri  di
sci.»; 
      aa) la lettera a) del comma 1 dell'art. 16 e' soppressa; 
      bb) la lettera c) del comma 1 dell'art. 16 e' sostituita  dalla
seguente: 
      «c) costituzione mediante atto  pubblico  e  organizzazione  su
base associativa fra piu' maestri  di  sci  preferibilmente  operanti
nello stesso comprensorio sciistico»; 
      cc) alla lettera e)  del  comma  1  dell'art.  16,  le  parole:
«stazione sciistica» sono sostituite  dalle  seguenti:  «comprensorio
sciistico»; 
      dd)  al  comma  4  dell'art.  16,  le  parole:   «limitatamente
all'ambito  comunale»  e  le  parole:  «del  comune  medesimo»   sono
soppresse; 
      ee) al comma 3 dell'art. 20, le parole: «da tenersi in evidenza
nell'esercizio della professione» sono sostituite dalle seguenti: «da
tenere con se' durante l'esercizio della professione, preferibilmente
in evidenza»; 
      ff) al comma 2 dell'art. 23, il primo periodo e' soppresso; 
      gg) al comma 4 dell'art. 24 le parole:  «di  cui  all'art.  23,
commi 3 e 4» sono soppresse; 
      hh) dopo il comma 4 dell'art. 24 sono aggiunti i seguenti: 
    «4-bis. La commissione d'esame formula per ciascun  candidato  il
giudizio finale, sulla base  dei  risultati  del  percorso  formativo
deducibili dalla relazione scritta dei docenti impegnati nel corso di
formazione e sulla base dei risultati delle prove d'esame, in termini
di idoneita' o non idoneita', con decisione assunta a maggioranza; in
caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente. 
    4-ter. Il candidato giudicato non idoneo in  esito  all'esame  di
cui al comma 2 puo' essere ammesso a nuovo esame,  consistente  nella
ripetizione sia delle prove tecnico-pratiche che della  prova  orale,
in  occasione  di  una   delle   due   sessioni   ordinarie   d'esame
immediatamente successive, senza dover frequentare un nuovo corso  di
formazione. 
    4-quater. Il candidato giudicato non idoneo in esito all'esame di
cui al comma 3 puo' essere ammesso a nuovo esame in occasione di  una
delle due sessioni ordinarie d'esame immediatamente successive, senza
dover frequentare un nuovo corso di formazione.»; 
      ii) alla lettera a)  del  comma  2  dell'art.  25,  le  parole:
«mediante sorteggio» sono soppresse; 
      jj) alla lettera a) del comma 3 dell'art. 25, le parole: «guide
alpine  e   maestri»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «guide
alpine-maestri»; 
      kk) al comma 3 dell'art. 26, le  parole:  «di  cui  al  decreto
legislativo n. 319/1994» sono sostituite dalle seguenti: «di  cui  al
decreto legislativo n. 206/2007»; 
      ll) il comma 6 dell'art. 26 e' sostituito dal seguente: 
    «6. L'esercizio occasionale  della  professione  da  parte  delle
guide alpine provenienti con loro allievi da altre regioni o province
autonome o da altri Stati e' soggetto alle disposizioni di  cui  agli
articoli 9 e 10 del decreto legislativo n.  206/2007.  Per  esercizio
occasionale s'intende quello svolto per non piu' di quindici  giorni,
anche non consecutivi, nell'arco di un anno.»; 
      mm) al  comma 1  dell'art.  28,  le  parole:  «minimi  e»  sono
soppresse; 
      nn) dopo la lettera i) del comma 5 dell'art. 29  sono  inserite
le seguenti: 
      «i-bis)  stabilire  le  caratteristiche  e  i  massimali  delle
polizze assicurative di cui agli articoli 21, comma 1, lettera f),  e
31, comma 1, lettera f); 
      i-ter) stabilire le caratteristiche e le  modalita'  d'uso  del
distintivo di riconoscimento e della divisa degli iscritti.»; 
      oo) la lettera a) del comma 1 dell'art. 31 e' soppressa; 
      pp) la lettera c) del comma 1 dell'art. 31 e' sostituita  dalla
seguente: 
      «c) costituzione mediante atto  pubblico  e  organizzazione  su
base associativa fra aspiranti guide alpine e guide alpine-maestri di
alpinismo iscritte all'albo regionale, che  preveda  la  ripartizione
dei proventi in ragione delle effettive prestazioni»; 
      qq)  al  comma  4  dell'art.  31,  le  parole:   «limitatamente
all'ambito  comunale»  e  le  parole:  «del  comune  medesimo»   sono
soppresse; 
      rr) al comma 6 dell'art. 33, il primo periodo e' soppresso; 
      ss) il comma 7 dell'art. 33 e' sostituito dal seguente: 
    «7. Il corso ha una durata minima di cinquantacinque  giorni,  ha
contenuto  teorico-pratico  e  prevede   i   seguenti   insegnamenti:
normativa  professionale  e   ambientale,   cultura   dell'alpinismo,
comunicazione,   didattica,   marketing,   meteorologia,    botanica,
zoologia, geologia, glaciologia e nivologia, elementi di medicina  in
montagna,  tecniche  di  primo  soccorso,  tecnica  della  camminata,
conduzione escursionistica, topografia e orientamento.»; 
      tt) dopo il comma 14 dell'art. 33 sono aggiunti i seguenti: 
    «14-bis. La commissione d'esame formula per ciascun candidato  il
giudizio finale, sulla base  dei  risultati  del  percorso  formativo
deducibili dalla relazione scritta dei docenti impegnati nel corso di
formazione e sulla base dei risultati delle prove d'esame, in termini
di idoneita' o non idoneita', con decisione assunta a maggioranza; in
caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente.»; 
    14-ter. Il candidato giudicato non idoneo in esito  all'esame  di
cui al comma 13 puo' essere ammesso a nuovo esame, consistente  nella
ripetizione sia delle prove tecnico-pratiche che della  prova  orale,
in  occasione  di  una   delle   due   sessioni   ordinarie   d'esame
immediatamente successive, senza dover frequentare un nuovo corso  di
formazione.»; 
      uu) alla lettera f)  del  comma  1  dell'art.  47,  le  parole:
«oppure qualifica FISI di omologatore di piste di  sci  nazionali  ed
esercizio della corrispondente attivita' da almeno cinque anni» e  le
parole:  «nel  rispetto  della  legge  regionale  n.  95/1980»   sono
soppresse; 
      vv) al  comma  2  dell'art.  48,  dopo  le  parole:  «capacita'
scii-stiche» sono inserite le seguenti: «e sci alpinistiche»; 
      ww) il comma 4 dell'art. 48 e' sostituito dal seguente: 
    «4.  Il  servizio  di  soccorso  presta  assistenza  e   soccorso
rapidamente e con perizia alle persone infortunate sulle piste  o  in
zone adiacenti e le consegna agli ordinari servizi di soccorso con le
modalita' e i mezzi di trasporto piu' adeguati.»; 
      xx) al comma 3 dell'art. 58, le  parole:  «sussistano  evidenti
rischi» sono sostituite dalle seguenti: «sussista pericolo». 
    Il presente regolamento regionale e'  pubblicato  nel  Bollettino
ufficiale della Regione. 
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione Lombardia. 
      Milano, 18 dicembre 2009 
 
                              FORMIGONI 
 
    (Acquisito il  parere  della  competente  Commissione  consiliare
nella seduta del 18 novembre 2009 e approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 8/10784 del 16 dicembre 2009)