(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 51 del 21 dicembre 2009) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E m a n a il seguente regolamento regionale: Art. 1 1. Al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 10 (Promozione e tutela delle discipline sportive della montagna, in attuazione della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 «Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia») sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell'art. 5, le parole: «del corso di cui all'art. 6» sono sostituite dalle seguenti: «dei corsi di cui all'art. 6»; b) il comma 2 dell'art. 6 e' sostituito dal seguente: «2. Ciascun corso ha una durata minima di cinquecentoquaranta ore di insegnamento suddivise in fasi di preparazione tecnico-pratica, didattica, teorico-culturale e fasi di tirocinio di venti ore presso scuole di sci della Regione. Le ore di insegnamento sono ridotte a duecento qualora si tratti di corsi riservati ai maestri di sci gia' iscritti all'albo, finalizzati all'ottenimento di una ulteriore abilitazione.»; c) il primo e il secondo periodo del comma 4 dell'art. 6 sono sostituiti dal seguente: «4. La direzione generale regionale competente in materia di sport, con la collaborazione del collegio regionale dei maestri di sci, organizza le prove attitudinali per l'ammissione ai corsi, distinte per ciascuna disciplina, da sostenersi dinanzi alle sottocommissioni di cui all'art. 9, comma 4.»; d) al terzo periodo del comma 4 dell'art. 6, le parole: «della preselezione e» sono soppresse; e) al comma 5 dell'art. 6, le parole: «alla preselezione di cui al comma 4 almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per il suo espletamento» sono sostituite dalle seguenti: «alle prove attitudinali almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per il loro espletamento.»; f) il comma 6 dell'art. 6 e' sostituito dal seguente: «6. I presidenti delle sottocommissioni di cui all'art. 9, comma 4, dispongono l'inizio dello svolgimento delle prove attitudinali dopo aver acquisito, da parte di due maestri di sci designati dal relativo collegio, una dichiarazione di idoneita' della pista e del campo di prova, compresi i percorsi di trasferimento. Gli stessi maestri di sci vigilano affinche' le condizioni di idoneita' e sicurezza permangano durante lo svolgimento delle prove; dell'assenza di tali condizioni danno immediata comunicazione ai presidenti, che sospendono o rinviano le prove.»; g) al comma 2 dell'art. 7 sono soppresse le parole: «o delle Olimpiadi o dei campionati mondiali, per la corrispondente disciplina»; h) dopo il comma 2 dell'art. 7 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Sono esonerati dalle prove attitudinali e dai corsi di cui all'art. 6 per una determinata disciplina gli atleti che, nei cinque anni precedenti la data d'inizio del corso, hanno ottenuto piazzamenti nei primi tre posti alle olimpiadi o ai campionati mondiali, nonche' i vincitori della coppa del mondo per la corrispondente disciplina.»; i) il comma 7 dell'art. 6 e' abrogato;alla lettera a) del comma 1 dell'art. 8, le parole: «commi 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»; j) al comma 2 dell'art. 8, le parole: «il corso di cui all'art. 6» sono sostituite dalle seguenti: «i corsi di cui all'art. 6»; l) il comma 3 dell'art. 8 e' sostituito dal seguente: «3. Sono esonerati dalla prova teorico-culturale i maestri di sci gia' iscritti all'albo che, dopo aver frequentato il corso riservato di cui all'art. 6, comma 2, sostengono gli esami al fine di conseguire una ulteriore abilitazione.»; m) dopo il comma 3 dell'art. 8 sono inseriti i seguenti: «3-bis. La commissione d'esame formula per ciascun candidato il giudizio finale in termini di idoneita' o non idoneita', con decisione assunta a maggioranza; in caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente. Il giudizio finale e' espresso sulla base dei risultati del percorso formativo deducibili dalla relazione scritta dei docenti impegnati nel corso di formazione e sulla base dei risultati delle prove d'esame.»; «3-ter. Il candidato giudicato non idoneo puo' essere ammesso a nuovo esame, consistente nella ripetizione delle prove di cui al comma 1, in occasione di una delle due sessioni ordinarie d'esame per la disciplina corrispondente immediatamente successive, senza l'obbligo di frequenza di un nuovo corso di formazione.»; n) al primo periodo del comma 1 dell'art. 9, le parole: «per la preselezione» e le parole: «in un momento precedente allo svolgimento della preselezione» sono soppresse; o) al comma 1 dell'art. 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e possono essere riconfermate al massimo per ulteriori due successive sessioni d'esame.»; p) la lettera a) del comma 2 dell'art. 9 e' sostituita dalla seguente: «a) un istruttore nazionale iscritto all'albo da almeno sette anni, designato dalla FISI»; q) dopo la lettera a) del comma 2 dell'art. 9 e' inserita la seguente: «a-bis) un maestro di sci iscritto all'albo regionale da almeno sette anni, abilitato nella disciplina di riferimento, designato dal collegio regionale dei maestri di sci»; r) la lettera b) del comma 2 dell'art. 9 e' sostituita dalla seguente: «b) due maestri di sci, abilitati nella disciplina di riferimento, di cui uno avente la direzione di una scuola di sci da almeno due anni, individuati dal dirigente fra i maestri di sci iscritti all'albo da almeno sette anni»; s) alla lettera d) del comma 2 dell'art. 9, dopo le parole: «dell'orientamento in montagna» sono inserite le seguenti: «di nivolgia, valangologia e meteorologia alpina»; t) le lettere e) ed f) del comma 2 dell'art. 9 sono soppresse; u) il comma 3 dell'art. 9 e' abrogato; v) al comma 4 dell'art. 9, le parole: «da: a) tre istruttori nazionali di cui al comma 2, lettera a); b) tre maestri di sci di cui al comma 2, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «dall'istruttore e dai maestri di sci di cui al comma 2, lettere a), a-bis), e b).»; w) al comma 3 dell'art. 10, le parole: «di cui al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 (Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania)»; x) il comma 6 dell'art. 10 e' sostituito dal seguente: «6. L'esercizio occasionale della professione da parte dei maestri di sci provenienti con loro allievi da altre regioni o province autonome o da altri Stati e' soggetto alle disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 206/2007. Per esercizio occasionale s'intende quello svolto per non piu' di quindici giorni, anche non consecutivi, nell'arco di una stagione sciistica.»; y) al comma 1 dell'art. 13 le parole: «minimi e» sono soppresse e le parole «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio»; z) dopo la lettera f) del comma 5 dell'art. 14 sono aggiunte le seguenti: «f-bis) stabilire le caratteristiche e i massimali delle polizze assicurative di cui agli articoli 4, comma 1, lettera f) e 16, comma 1, lettera g)»; f-ter) stabilire le caratteristiche e le modalita' d'uso del distintivo di riconoscimento e della divisa unica dei maestri di sci.»; aa) la lettera a) del comma 1 dell'art. 16 e' soppressa; bb) la lettera c) del comma 1 dell'art. 16 e' sostituita dalla seguente: «c) costituzione mediante atto pubblico e organizzazione su base associativa fra piu' maestri di sci preferibilmente operanti nello stesso comprensorio sciistico»; cc) alla lettera e) del comma 1 dell'art. 16, le parole: «stazione sciistica» sono sostituite dalle seguenti: «comprensorio sciistico»; dd) al comma 4 dell'art. 16, le parole: «limitatamente all'ambito comunale» e le parole: «del comune medesimo» sono soppresse; ee) al comma 3 dell'art. 20, le parole: «da tenersi in evidenza nell'esercizio della professione» sono sostituite dalle seguenti: «da tenere con se' durante l'esercizio della professione, preferibilmente in evidenza»; ff) al comma 2 dell'art. 23, il primo periodo e' soppresso; gg) al comma 4 dell'art. 24 le parole: «di cui all'art. 23, commi 3 e 4» sono soppresse; hh) dopo il comma 4 dell'art. 24 sono aggiunti i seguenti: «4-bis. La commissione d'esame formula per ciascun candidato il giudizio finale, sulla base dei risultati del percorso formativo deducibili dalla relazione scritta dei docenti impegnati nel corso di formazione e sulla base dei risultati delle prove d'esame, in termini di idoneita' o non idoneita', con decisione assunta a maggioranza; in caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente. 4-ter. Il candidato giudicato non idoneo in esito all'esame di cui al comma 2 puo' essere ammesso a nuovo esame, consistente nella ripetizione sia delle prove tecnico-pratiche che della prova orale, in occasione di una delle due sessioni ordinarie d'esame immediatamente successive, senza dover frequentare un nuovo corso di formazione. 4-quater. Il candidato giudicato non idoneo in esito all'esame di cui al comma 3 puo' essere ammesso a nuovo esame in occasione di una delle due sessioni ordinarie d'esame immediatamente successive, senza dover frequentare un nuovo corso di formazione.»; ii) alla lettera a) del comma 2 dell'art. 25, le parole: «mediante sorteggio» sono soppresse; jj) alla lettera a) del comma 3 dell'art. 25, le parole: «guide alpine e maestri» sono sostituite dalle seguenti: «guide alpine-maestri»; kk) al comma 3 dell'art. 26, le parole: «di cui al decreto legislativo n. 319/1994» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo n. 206/2007»; ll) il comma 6 dell'art. 26 e' sostituito dal seguente: «6. L'esercizio occasionale della professione da parte delle guide alpine provenienti con loro allievi da altre regioni o province autonome o da altri Stati e' soggetto alle disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 206/2007. Per esercizio occasionale s'intende quello svolto per non piu' di quindici giorni, anche non consecutivi, nell'arco di un anno.»; mm) al comma 1 dell'art. 28, le parole: «minimi e» sono soppresse; nn) dopo la lettera i) del comma 5 dell'art. 29 sono inserite le seguenti: «i-bis) stabilire le caratteristiche e i massimali delle polizze assicurative di cui agli articoli 21, comma 1, lettera f), e 31, comma 1, lettera f); i-ter) stabilire le caratteristiche e le modalita' d'uso del distintivo di riconoscimento e della divisa degli iscritti.»; oo) la lettera a) del comma 1 dell'art. 31 e' soppressa; pp) la lettera c) del comma 1 dell'art. 31 e' sostituita dalla seguente: «c) costituzione mediante atto pubblico e organizzazione su base associativa fra aspiranti guide alpine e guide alpine-maestri di alpinismo iscritte all'albo regionale, che preveda la ripartizione dei proventi in ragione delle effettive prestazioni»; qq) al comma 4 dell'art. 31, le parole: «limitatamente all'ambito comunale» e le parole: «del comune medesimo» sono soppresse; rr) al comma 6 dell'art. 33, il primo periodo e' soppresso; ss) il comma 7 dell'art. 33 e' sostituito dal seguente: «7. Il corso ha una durata minima di cinquantacinque giorni, ha contenuto teorico-pratico e prevede i seguenti insegnamenti: normativa professionale e ambientale, cultura dell'alpinismo, comunicazione, didattica, marketing, meteorologia, botanica, zoologia, geologia, glaciologia e nivologia, elementi di medicina in montagna, tecniche di primo soccorso, tecnica della camminata, conduzione escursionistica, topografia e orientamento.»; tt) dopo il comma 14 dell'art. 33 sono aggiunti i seguenti: «14-bis. La commissione d'esame formula per ciascun candidato il giudizio finale, sulla base dei risultati del percorso formativo deducibili dalla relazione scritta dei docenti impegnati nel corso di formazione e sulla base dei risultati delle prove d'esame, in termini di idoneita' o non idoneita', con decisione assunta a maggioranza; in caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente.»; 14-ter. Il candidato giudicato non idoneo in esito all'esame di cui al comma 13 puo' essere ammesso a nuovo esame, consistente nella ripetizione sia delle prove tecnico-pratiche che della prova orale, in occasione di una delle due sessioni ordinarie d'esame immediatamente successive, senza dover frequentare un nuovo corso di formazione.»; uu) alla lettera f) del comma 1 dell'art. 47, le parole: «oppure qualifica FISI di omologatore di piste di sci nazionali ed esercizio della corrispondente attivita' da almeno cinque anni» e le parole: «nel rispetto della legge regionale n. 95/1980» sono soppresse; vv) al comma 2 dell'art. 48, dopo le parole: «capacita' scii-stiche» sono inserite le seguenti: «e sci alpinistiche»; ww) il comma 4 dell'art. 48 e' sostituito dal seguente: «4. Il servizio di soccorso presta assistenza e soccorso rapidamente e con perizia alle persone infortunate sulle piste o in zone adiacenti e le consegna agli ordinari servizi di soccorso con le modalita' e i mezzi di trasporto piu' adeguati.»; xx) al comma 3 dell'art. 58, le parole: «sussistano evidenti rischi» sono sostituite dalle seguenti: «sussista pericolo». Il presente regolamento regionale e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia. Milano, 18 dicembre 2009 FORMIGONI (Acquisito il parere della competente Commissione consiliare nella seduta del 18 novembre 2009 e approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 8/10784 del 16 dicembre 2009)