(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 20 del 12 febbraio 2010) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. La presente legge, in coerenza con la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attivita' di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale) detta norme: a) in materia di sportello unico per le attivita' produttive; b) di recepimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno; c) per il superamento della procedura di infrazione comunitaria n. 2007/4541 concernente la professione di maestro di sci; d) in materia di partecipazioni societarie. 2. La Regione garantisce, nel rispetto della direttiva 2006/123/CE, ai prestatori di servizi degli Stati membri dell'Unione europea, la liberta' di stabilimento nonche' il diritto alla libera prestazione di servizi nel territorio regionale.