(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna 
                     n. 21 del 12 febbraio 2010) 
 
 
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                      Sostituzione dell'art. 15 
 
    1. L'art. 15 della legge regionale 2 agosto 1984,  n.  42  (Nuove
norme  in  materia  di  enti  di   bonifica.   Delega   di   funzioni
amministrative) e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 15. (Organi dei consorzi di bonifica). - 1. Sono organi del
consorzio: 
    a) il consiglio di amministrazione  formato  complessivamente  da
componenti elettivi e da componenti nominati secondo quanto  previsto
al comma 3; 
    b) il comitato amministrativo formato da un numero di  componenti
fino a cinque, fra cui il Presidente  e  due  vicepresidenti,  eletti
all'interno del consiglio di amministrazione in modo da garantire  la
pluralita' della contribuenza; 
    c) il Presidente; 
    d) il collegio dei revisori dei conti. 
    2. Tutti i componenti degli organi durano in carica cinque anni e
sono riconfermabili.  Il  numero  dei  componenti  del  consiglio  di
amministrazione aventi diritto al compenso non puo' essere  superiore
a tre. 
    3. Il consiglio di amministrazione e' costituito da un numero  di
venti componenti, eletti dai consorziati e tre  sindaci  o  assessori
delegati in rappresentanza dei comuni ricompresi nel comprensorio. 
    4. Il consiglio di amministrazione puo' essere  integrato  da  un
numero di componenti pari a tre qualora si verifichino le  condizioni
di cui all'art. 16, comma 14.  Il  consiglio  di  amministrazione  e'
altresi'  integrato,  nel  caso  di  consorzi  il  cui   comprensorio
ricomprenda il territorio di  altre  regioni,  da  un  rappresentante
consorziato di ogni regione  qualora  la  contribuenza  espressa  dal
territorio  sia  pari  o  superiore  all'uno  per  cento  di   quella
complessiva del consorzio.  In  tale  ultimo  caso  ogni  lista  deve
riportare, in apposito spazio, il nome del rappresentante individuato
per ogni regione interessata. Alla lista che ottiene  la  maggioranza
relativa dei consiglieri spetta l'espressione del  rappresentante  di
ciascuna regione indicato nell'apposito spazio. 
    5. Il consiglio di amministrazione esercita le sue funzioni anche
in carenza delle nomine di cui ai commi 3 e 4. 
    6. Il Presidente del collegio dei revisori, iscritto all'albo dei
revisori  contabili,  e'  nominato  dall'ente  competente   a   norma
dell'art. 23. 
    7. Partecipano alle sedute del consiglio di  amministrazione  del
consorzio, con voto  consultivo,  tre  rappresentanti  del  personale
dipendente designati  dalle  organizzazioni  sindacali  regionali  di
categoria maggiormente rappresentative e nominati dall'ente  delegato
di cui all'art. 23».