(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria 
                     n. 18 del 21 ottobre 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                 Assemblea legislativa della Liguria 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
 
    Variazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito 
 
    1.  Per  l'anno  2009,  l'aliquota   dell'addizionale   regionale
all'imposta sul  reddito  (IRE),  di  cui  all'art.  50  del  decreto
legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446  (Istituzione  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni delle
aliquote  e  delle  detrazioni  dell'IREF  e   istituzione   di   una
addizionale  regionale  a  tale  imposta,  nonche'   riordino   della
disciplina dei tributi locali), per  i  soggetti  aventi  un  reddito
complessivo ai fini dell'addizionale regionale IRE non  superiore  ad
€ 30.000,00, e' fissata nella misura prevista dall'art. 50, comma  3,
primo periodo, del decreto  legislativo  n.  446/1997,  senza  alcuna
maggiorazione regionale. 
    2.  Per  i  soggetti  aventi  un  reddito  complessivo  ai   fini
dell'addizionale regionale IRE superiore a  € 30.000,00,  per  l'anno
d'imposta 2009, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul
reddito  (IRE),  di  cui  all'art.  50  del  decreto  legislativo  n.
446/1997, da applicarasi all'intero amontare del reddito complessivo,
fissata nella misura prevista dall'art. 50, comma 3,  primo  periodo,
del decreto legislativo n. 446/1997, maggiratta  nella  misura  dello
0,50 per cento, fatto salvo quanto previsto al comma 3. 
    3. Per l'anno d'imposta 2009 per i  soggetti  aventi  un  reddito
complessivo ai  fini  dell'addizionale  regionale  IRE  compreso  tra
€ 30.000,01 ed € 30.152,13, l'imposta determinata ai sensi del  comma
2 e' ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,986
e la differenza  fra  €  30.152,13  ed  il  reddito  complessivo  del
soggetto ai fini dell'addizionale regionale IRE.