(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise 
                     n. 4 del 16 febbraio 2010) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                          F i n a l i t a' 
 
    1.  La  Regione  promuove  la  valorizzazione  delle   produzioni
agricole stagionali  e  di  qualita'  favorendone  il  consumo  e  la
commercializzazione,   garantendo   ai   consumatori   una   maggiore
trasparenza  dei  prezzi  e  assicurando   un'adeguata   informazione
sull'origine e le specificita' di tali prodotti. 
    2. A tal fine,  la  Regione  con  la  presente  legge  disciplina
interventi per: 
      a) incentivare l'impiego da parte dei gestori  dei  servizi  di
ristorazione collettiva pubblica di prodotti agricoli stagionali e di
qualita' nella preparazione dei pasti; 
      b) favorire l'incremento  della  vendita  diretta  di  prodotti
agricoli da parte degli imprenditori agricoli; 
      c) sostenere l'acquisto di prodotti agricoli  stagionali  e  di
qualita' da parte delle imprese esercenti attivita' di ristorazione o
ospitalita' nell'ambito del territorio regionale; 
      d)  garantire  il  rispetto  della  normativa  in  materia   di
presentazione  ed  etichettatura  dei  prodotti  agricoli  freschi  e
trasformati  attraverso  idonea  attivita'  di  controllo  anche  con
l'utilizzo di strumenti tecnologici a tutela del consumatore; 
      e) favorire l'acquisto di prodotti  agricoli  stagionali  e  di
qualita' da parte dei consumatori. 
    3. Ai fini della presente legge, si intende per: 
      a)  «prodotti  di  qualita'»:  i  prodotti  agricoli  destinati
all'alimentazione umana, ottenuti nell'ambito dei seguenti sistemi di
qualita' riconosciuti dalla Comunita' europea o dagli  Stati  membri:
norme relative ai prodotti biologici di cui al  regolamento  (CE)  28
giugno 2007, n. 834/2007; norme relative ai prodotti DOP e IGP di cui
al regolamento (CE) 20 marzo 2006, n. 510/2006; norme  relative  alle
specialita' tradizionali garantite di  cui  al  regolamento  (CE)  20
marzo 2006, n.  509/2006;  norme  relative  alla  commercializzazione
dell'olio di oliva di cui al regolamento  (CE)  13  giugno  2002,  n.
1019/2002 ed al regolamento (CE) 6 marzo 2009, n. 182/2009;  prodotti
di cui alle leggi regionali 1°  aprile  2005,  n.  10  «Interventi  a
favore della cooperazione agricola ed  agroalimentare  nella  Regione
Molise»; 12 marzo 2008, n. 7 «Disposizioni transitorie in materia  di
coltivazione  ed  uso  in  agricoltura  di  organismi   geneticamente
modificati (OGM)»; 11 novembre 2005, n. 38 «Norme  per  l'agricoltura
biologica»; 16 dicembre 2005, n. 50  «Istituzione  delle  strade  del
vino, dell'olio, del tartufo, del latte e dei sapori del Molise»; 
      b)  «prodotti  stagionali»:  i  prodotti   agricoli   destinati
all'alimentazione umana, messi in vendita  o  consegnati  allo  stato
fresco per la preparazione dei pasti nelle attivita' di ristorazione;
la messa in vendita o la consegna  alle  imprese  utilizzatrici  deve
avvenire nel periodo di raccolta tipico delle zone di produzione. 
    4. All'attuazione della presente legge provvedono  la  Regione  e
gli enti locali, secondo le rispettive competenze, nonche'  gli  enti
strumentali regionali.