(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 4 del 16 febbraio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 F i n a l i t a' 1. La Regione promuove la valorizzazione delle produzioni agricole stagionali e di qualita' favorendone il consumo e la commercializzazione, garantendo ai consumatori una maggiore trasparenza dei prezzi e assicurando un'adeguata informazione sull'origine e le specificita' di tali prodotti. 2. A tal fine, la Regione con la presente legge disciplina interventi per: a) incentivare l'impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica di prodotti agricoli stagionali e di qualita' nella preparazione dei pasti; b) favorire l'incremento della vendita diretta di prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli; c) sostenere l'acquisto di prodotti agricoli stagionali e di qualita' da parte delle imprese esercenti attivita' di ristorazione o ospitalita' nell'ambito del territorio regionale; d) garantire il rispetto della normativa in materia di presentazione ed etichettatura dei prodotti agricoli freschi e trasformati attraverso idonea attivita' di controllo anche con l'utilizzo di strumenti tecnologici a tutela del consumatore; e) favorire l'acquisto di prodotti agricoli stagionali e di qualita' da parte dei consumatori. 3. Ai fini della presente legge, si intende per: a) «prodotti di qualita'»: i prodotti agricoli destinati all'alimentazione umana, ottenuti nell'ambito dei seguenti sistemi di qualita' riconosciuti dalla Comunita' europea o dagli Stati membri: norme relative ai prodotti biologici di cui al regolamento (CE) 28 giugno 2007, n. 834/2007; norme relative ai prodotti DOP e IGP di cui al regolamento (CE) 20 marzo 2006, n. 510/2006; norme relative alle specialita' tradizionali garantite di cui al regolamento (CE) 20 marzo 2006, n. 509/2006; norme relative alla commercializzazione dell'olio di oliva di cui al regolamento (CE) 13 giugno 2002, n. 1019/2002 ed al regolamento (CE) 6 marzo 2009, n. 182/2009; prodotti di cui alle leggi regionali 1° aprile 2005, n. 10 «Interventi a favore della cooperazione agricola ed agroalimentare nella Regione Molise»; 12 marzo 2008, n. 7 «Disposizioni transitorie in materia di coltivazione ed uso in agricoltura di organismi geneticamente modificati (OGM)»; 11 novembre 2005, n. 38 «Norme per l'agricoltura biologica»; 16 dicembre 2005, n. 50 «Istituzione delle strade del vino, dell'olio, del tartufo, del latte e dei sapori del Molise»; b) «prodotti stagionali»: i prodotti agricoli destinati all'alimentazione umana, messi in vendita o consegnati allo stato fresco per la preparazione dei pasti nelle attivita' di ristorazione; la messa in vendita o la consegna alle imprese utilizzatrici deve avvenire nel periodo di raccolta tipico delle zone di produzione. 4. All'attuazione della presente legge provvedono la Regione e gli enti locali, secondo le rispettive competenze, nonche' gli enti strumentali regionali.