(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 54 del 18 dicembre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga la seguente legge: PREAMBOLO Visti l'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, e l'articolo 122, comma primo, della Costituzione; Visto il regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e issa procedure nel campo della sicurezza alimentare; Visto il regolamento (CE) 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; Visti l'articolo 4, comma 1, lettere a, c), l), n) e z), e gli articoli 42 e 52 dello Statuto; Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie); Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico); Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico); Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421); Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 (Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari); Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici); Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES); Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (Attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi); Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'); Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004 , n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio); Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale); Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni); Visto il decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 (Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di gas di petrolio liquefatto (GPL), nonche' all'esercizio dell'attivita' di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239); Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) ed, in particolare, l'articolo 94, commi 1 e 5, l'articolo 99, comma 2 e l'articolo 196, comma 1, lettere b) ed h); Visto l'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell''istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40; Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore); Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per il bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2008); Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); Visto l'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti) convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14; Visto il decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie), convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 2009, n. 26; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 (Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia); Vista la legge regionale 4 aprile 1995, n. 36 (Interventi finanziari a favore dell'artigianato e disciplina dell'associazionismo artigiano di garanzia); Vista la legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36: «Disposizioni in materia di risorse idriche»); Vista la legge regionale legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell'Azienda regionale agricola di Alberese); Vista la legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 (Disciplina degli accordi di programma); Vista la legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico); Vista la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo); Vista la legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Universita' toscane e della societa' civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalita' e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalita' organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti); Vista la legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanita' pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica); Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana); Vista la legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana); Vista legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 «Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale»); Vista la legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attivita' di estetica e di tatuaggio e piercing); Vista la legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali); Vista la legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 (Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale); Vista la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 «Norme per l'elezione del consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale»); Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio); Vista la legge regionale 9 marzo 2006, n. 9 (Istituzione dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari); Vista legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale); Vista la legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale); Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 «Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti»); Vista la legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali); Vista legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione); Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualita' della normazione); Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale); Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 2 (Nuova disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale ARSIA); Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale); Vista legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere); Vista la legge regionale 27 aprile 2009, n. 21 (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura); Vista la legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attivita' europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana); Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009); Considerato quanto segue: Per quanto concerne il capo I, sezione VI (Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 «Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale») e sezione VII (Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 «Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale»): 1. Nelle elezioni primarie e nelle elezioni regionali svoltesi nel 2005 mancarono parametri per commisurare i rimborsi dell'organizzazione dei servizi elettorali; 2. L'assenza di omogeneita' nei rimborsi genera problemi di uniformita' fra i vari comuni della Regione, di fronte all'equivalenza delle attivita' svolte; 3. Sia lo Stato che altre regioni hanno provveduto in tal senso (si vedano fra l'altro l'articolo 1, comma 2 del d.l. 3/2009 e l'articolo 64 della legge regionale Friuli Venezia Giulia 18 dicembre 2007, n. 28 «Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale»). Per quanto concerne il capo I, sezione VIII (Modifica alla legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 «Norme in materia di polizia comunale e provinciale»): 1. E' necessario prolungare il termine di adeguamento, da parte dei regolamenti locali, al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 marzo 2009 n. 6/R (Regolamento in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 «Norme in materia di polizia comunale e provinciale» relativo ad uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento della polizia comunale e provinciale), in quanto e' pendente la discussione, alla Prima commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica, di proposte di legge in materia di polizia locale e coordinamento delle politiche per la sicurezza ex articolo 118, comma terzo, della Costituzione e (pdl 344 e 760 atti Senato); 2. Le suddette proposte di legge potrebbero incidere sulle materie oggetto dello stesso regolamento regionale ed e' quindi opportuno evitare il doppio e ripetuto adeguamento dei regolamenti locali al d.p.g.r. 6/R/2009 e alle sue necessarie Modifiche a seguito di nuova normativa statale. Per quanto concerne il capo I, sezione IX ( Modifica alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 «Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti»): 1. E' necessario intervenire sugli articoli 4 e 5 della l.r. 23/2007 per consentire la pubblicazione, nella prima parte del Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), delle leggi contestualmente agli atti di indirizzo politico collegati ad esse. Per quanto concerne il capo I, sezione XI (Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 «Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali»): 1. La disciplina relativa a questa Autorita' deve essere integrata con la previsione del rimborso a suo favore delle spese di vitto, alloggio e trasporto per gli spostamenti effettuati nello svolgimento delle sue attivita' istituzionali. Per quanto concerne il capo I, sezione XII (Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 «Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione»): 1. E' necessario integrare la disposizione dell'articolo 3, comma 8, per chiarire che il ruolo del Presidente del Consiglio regionale in ordine alla definizione delle intese sussiste anche nel caso in cui l'intesa sia richiesta da leggi e regolamenti e non solo da statuti di organismi privati. Per quanto concerne il capo I, Sezione XIV (Modifiche alla legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 «Riordino delle Comunita' montane»): 1. E' opportuno, a fini di conoscibilita' dell'assetto attuale degli ambiti territoriali delle comunita' montane, confermare in legge quelli delle Comunita' montane Mugello e Montagna Fiorentina, oggi risultanti, a differenza degli altri ambiti, in atto amministrativo e, in tale contesto, e' opportuno ribadire la piena validita' degli atti adottati dalla Regione per la modifica degli ambiti territoriali e per la costituzione delle due comunita' montane; 2. E' necessario chiarire - sulla base di situazioni che si sono effettivamente presentate in fase applicativa - le norme dell'articolo 7, comma 5, della l.r. 37/2008, che individuano i consiglieri che eleggono il rappresentante della minoranza consiliare e i consiglieri di minoranza, specificando altresi' che i consiglieri eletti o nominati di diritto possono essere sostituiti in qualsiasi momento. Per quanto concerne il capo I, sezione XVII (Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 «Cittadinanza di genere»): 1. Il tavolo regionale di coordinamento per le politiche di genere ha funzioni analoghe a quelle della concertazione e pertanto non appaiono congrue le procedure di nomina dei membri del tavolo di cui alla l.r. 5/2008 in quanto volte all'indicazione nominativa dei soggetti che dovrebbero farne parte, mentre cio' che rileva in un tavolo quale quello di cui trattasi sono le realta' istituzionali e associative che promuovono politiche di genere e di pari opportunita'. Per quanto concerne il capo I, sezione XVIII (Modifiche alla legge regionale 27 aprile 2009, n. 19 «Disciplina del Difensore civico regionale»): 1. E' necessario intervenire sul trattamento economico del Difensore civico regionale per correggere un errore materiale nella disciplina vigente sull'indennita' a lui spettante e per definire con chiarezza le componenti dei rimborsi per gli spostamenti effettuati nello svolgimento della sua attivita'. Per quanto concerne il capo I, sezione XIX (Modifiche alla legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 «Disciplina delle attivita' europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana»): 1. Si ravvisa l'opportunita' di prevedere specifici interventi del Consiglio regionale in materia di attivita' europee e di rilievo internazionale, fatto salvo il necessario coordinamento degli stessi con il piano integrato delle attivita' internazionali. Per quanto concerne il capo I, sezione XX (Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 «Legge di semplificazione e riordino normativo 2009»): 1. Gli impedimenti istituzionali derivanti dalla conclusione della legislatura non consentono, per la coincidenza temporale, il rispetto della scadenza perentoria prevista per la revisione dell'intera normativa regionale in ordine ai termini di conclusione dei procedimenti amministrativi. Per ragioni di completezza ordinamentale la revisione viene estesa anche ai procedimenti amministrativi il cui termine di conclusione e' previsto in atti amministrativi di competenza del Consiglio regionale; 2. E' necessario, anche alla luce della ridefinizione degli istituti operata dal legislatore nazionale, colmare una lacuna della l.r. 40/2009 in ordine alla disciplina dei pareri e delle valutazioni tecniche nell'ambito dei procedimenti amministrativi, procedendo di conseguenza all'abrogazione delle disposizioni, ormai superate, della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti; 3. E' necessario, per completare la disciplina dell'istituto della conferenza di servizi, prevedere anche l'ipotesi in cui nel procedimento sia necessaria l'acquisizione della valutazione di impatto ambientale; 4. Le esigenze di celerita' e snellezza di procedimenti amministrativi rendono opportuna una maggiore puntualizzazione dei casi di rappresentanza della Regione nelle conferenze di servizi. Per quanto concerne il capo II, sezione I (Modifiche alla legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 «Istituzione dell'Azienda regionale agricola di Alberese»): 1. E' necessario adeguare la disciplina vigente alle nuove previsioni statutarie relative alla ripartizione di competenza degli organi regionali in ordine all'approvazione del programma di attivita' e dei bilanci preventivi e consuntivi; 2. Il quadro legislativo nazionale in materia di lavoro a tempo determinato rende necessario modificare la disciplina relativa all'assunzione del direttore tecnico al fine di garantire la corretta gestione aziendale. Per quanto concerne il capo II, sezione II (Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 «Legge forestale della Toscana»): 1. Il reimpiego nelle buone pratiche agronomiche forestali dei residui ligneo-cellulosici dei tagli boschivi costituisce un'importante risorsa per arricchire il terreno di sostanza organica e minerale e pertanto appare necessario disciplinare, con norme regolamentari, modalita' ecocompatibili di utilizzazione di tali residui; 2. La semplificazione dei procedimenti amministrativi e l'uniformita' dell'applicazione delle procedure su tutto il territorio regionale costituiscono una priorita' dell'azione regionale e a tal ine nel settore forestale si stabilisce che le province, le comunita' montane e gli enti parco regionali prevedano l'utilizzo del Sistema informativo per la gestione delle attivita' forestali (SIGAF) operante all'interno del Sistema informativo agricoltura della Regione Toscana (SIART) e dell'anagrafe regionale delle aziende agricole di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura); 3. Al fine di superare possibili dubbi interpretativi in merito all'individuazione dell'ente competente nel caso di interventi e opere che interessano terreni ricadenti sul territorio di piu' enti, e' necessario chiarire con una norma generale quanto gia' definito per i piani presentati da aziende ricadenti nel territorio di piu' enti, in modo da semplificare altresi' gli adempimenti posti a carico del richiedente; 4. Alcune difficolta' nell'applicazione del sistema sanzionatorio per le violazioni alla normativa forestale rendono necessario enucleare due fattispecie di violazioni del regolamento forestale e rivedere la sistematica degli articoli sanzionatori e l'importo delle sanzioni; 5. Nell'articolo 91 e' contenuto un errato rinvio interno. Per quanto concerne il capo II, sezione III (Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 «Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede issa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti»): 1. E' necessario estendere la riserva di posteggio, nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, agli imprenditori agricoli associati e, in generale, prevedere che le produzioni oggetto della vendita provengano in misura prevalente e non esclusiva dalle rispettive aziende, conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57). Per quanto concerne il capo II, sezione IV (Modfiiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 2 («Nuova disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale «ARSIA»): 1. E' necessario prorogare a trecentosessanta giorni il termine previsto dall'articolo 16, comma 3, della l.r. 2/2009 per la predisposizione e l'adozione da parte della Giunta regionale degli atti necessari al trasferimento delle funzioni relative al servizio fitosanitario regionale dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) all'ARSIA. Per quanto concerne il capo II, sezione V (Modifiche alla legge regionale 27 aprile 2009, n. 21 «Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura»): 1. La funzione sanzionatoria all'autorita' competente all'irrogazione delle sanzioni e' attribuita, in via generale, dalla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) ed e' pertanto superfluo individuare puntualmente il soggetto in una legge di settore. Per quanto concerne il capo III, sezione I (Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 «Riordino in materia di igiene e sanita' pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica»): 1. Le Modifiche apportate all'articolo 7 della l.r. 16/2000 con la legge regionale 21 novembre 2008, n. 62 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2008), limitano gli interventi che possono essere effettuati «direttamente» dalle aziende unita' sanitarie locali all'ambito dell'igiene degli alimenti, tralasciando i settori della sanita' animale e quello dell'igiene delle produzioni zootecniche; 2. Per assicurare una tempestiva ed efficace azione preventiva a tutela della salute pubblica, e' opportuno che le aziende unita' sanita' sanitarie locali siano dotate degli stessi poteri di intervento anche nell'ambito di procedimenti volti a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene dei mangimi, di salute e benessere degli animali; 3. Al fine di eliminare definitivamente il dubbio di un contrasto dell'articolo 17, comma 2 della l.r. 16/2000 con i principi fondamentali della materia dettati dalla legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) e dalla legge 8 novembre1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), si chiarisce che le proiezioni farmaceutiche nei comuni classificati come montani o parzialmente montani aventi popolazione superiore a dodicimilacinquecento abitanti possono essere istituite solo in assenza dei requisiti previsti dalla normativa statale per aprire una farmacia; 4. E' necessario sopprimere nell'articolo 17, comma 2, il riferimento ai comuni ad economia prevalentemente turistica e alle citta' d'arte, in quanto e' stata abrogata la fonte normativa (Regolamento 16 marzo 2004, n. 17/R «Regolamento di attuazione della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 Norme per la disciplina del commercio in sede issa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114»), che ne prevedeva le modalita' di individuazione. Per quanto concerne il capo III, sezione II (Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 «Disciplina delle attivita' di estetica e di tatuaggio e piercing»): 1. L'articolo 9, comma 2, prevede a carico di chi esegue piercing al padiglione auricolare un regime procedurale piu' severo (comunicazione al comune da effettuarsi almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attivita'), rispetto a chi esegue l'ordinaria attivita' di piercing e tatuaggio, per cui si procede alla relativa semplificazione. Per quanto concerne il capo III, sezione III (Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 «Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali»): 1. Lo strumento della denuncia di inizio attivita' (DIA) differita, previsto dall'articolo 41, comma 3, che consiste nell'astenersi dall'intraprendere l'attivita' di «utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente» fino al sopralluogo di verifica dell'azienda unita' sanitaria locale competente (sospensione che non puo' superare comunque i trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione), si e' rilevato macchinoso e poco efficace; 2. La DIA differita e' gia' stata soppressa con riferimento ai titolari degli stabilimenti che operano nel settore della produzione e del commercio alimentare, e si ritiene opportuno procedere analogamente nei confronti delle imprese esercenti attivita' di utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente; 3. La definizione del sistema integrato dei laboratori della Toscana e' stata effettuata con deliberazione della Giunta regionale 17 novembre 2008, n. 932, per cui si ritiene opportuno espungere le disposizioni della legge che rinviano al regolamento attuativo e ad un decreto dirigenziale, rispettivamente la definizione dei requisiti tecnico-strutturali dei laboratori e l'individuazione dei laboratori stessi. Per quanto concerne il capo III, sezione V (Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2006, n. 9 «Istituzione dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari»): 1. L'esperienza dei primi anni di applicazione della l.r. 9/2006 ha dimostrato che il termine per la comunicazione previsto dall'articolo 8 e' insufficiente, anche alla luce del fatto che ad oggi, in Italia, esiste un solo organismo nazionale di accreditamento. Per quanto concerne il capo III, sezione VI (Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 «Istituzione del servizio civile regionale»): 1. Per dare operativita' al servizio civile regionale istituito con la l.r. 35/2006 e' necessaria l'elaborazione del piano regionale per il servizio civile previsto dall'articolo 16 della legge stessa; 2. Il piano regionale di servizio civile sara' tuttavia elaborato ed approvato nella prossima legislatura dopo l'approvazione del programma regionale di sviluppo (PRS) ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale); 3. Per garantire immediata operativita' al servizio civile regionale, nelle more dell'approvazione dell'apposito piano regionale, e' necessario individuare, con strumenti alternativi al piano stesso, i criteri per la selezione dei progetti e la capacita' complessiva dei soggetti nell'ambito dei progetti. Per quanto concerne il capo IV, sezione I (Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 «Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36: Disposizioni in materia di risorse idriche»): 1. L'articolo 94 del d.lgs.152/2006 stabilisce che le regioni, su proposta delle Autorita' dell' ambito territoriale ottimale (ATO), individuano le aree di salvaguardia, distinte in zone di tutela assoluta (determinate dallo stesso decreto) e zone di rispetto, la cui perimetrazione e' demandata alle regioni; 2. La Toscana non si e' ancora dotata di norme tecniche per l'individuazione delle zone di rispetto e per la disciplina di dette zone, ai sensi dell'articolo 94 commi 1, 4 e 5 del d.lgs. 152/2006. Per quanto concerne il capo IV, sezione II (Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 «Norme in materia di inquinamento acustico»): 1. In attesa della normativa statale che provvedera' al coordinamento delle disposizioni del d.lgs. 194/2005 con i provvedimenti attuativi della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), si ritiene necessario procedere almeno al recepimento delle definizioni contenute nello stesso decreto legislativo, ricordando che la Regione ha gia' provveduto a darvi in parte attuazione, relativamente agli adempimenti piu' urgenti, con la legge regionale 27 luglio 2007, n. 40 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2007); 2. Si ritiene necessario che il programma triennale di intervento per la bonifica dell'inquinamento acustico, approvato dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 89/1998, tenga conto anche dei piani di azione di cui all'articolo 4 dello stesso decreto legislativo, relativi agli assi stradali principali di competenza delle province; 3. Al fine di evitare che i comuni approvino piani comunali di risanamento acustico relativi a porzioni isolate del territorio, si introduce l'espressa previsione che tali piani debbano avere come ambito territoriale di riferimento l'intero territorio comunale e che in caso contrario gli stessi piani non vengono ammessi ai contributi regionali di cui all'articolo 11 della l.r. 89/1998. Per quanto concerne il capo IV, sezione III (Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 «Norme per la difesa del suolo»): 1. Con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 gennaio 2009, e' stato proposto ricorso avverso l'articolo 34 della l.r. 62/2008, che ha modificato l'articolo 12-bis, comma 4 della l.r. 91/1998, sollevando eccezione di costituzionalita' con particolare riferimento all'articolo 12-bis, comma 4, lettera h), come modificato, dal momento che la formulazione di detta lettera presenta profili di illegittimita' con riferimento all'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione; 2. Per determinare il venir meno delle eccezioni di illegittimita' costituzionale sollevate dal Consiglio dei ministri si sostituisce il testo della lettera h) del comma 4 dell'articolo 12-bis della l.r. 91/1998 con un una nuova formulazione concordata con Ministero per i rapporti con le regioni. Per quanto concerne il capo IV, sezione IV (Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il governo del territorio»): 1. Nell'articolo 51, comma 1, lettera e), della l.r. 1/2005, vanno eliminati i richiami all'articolo 34 della l.r. 1/2005, abrogato dalla l.r. 62/2008; 2. E' necessario abrogare la lettera f), del comma 1, dell'articolo 51, della l.r. 1/2005, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale 182/2006, in quanto l'individuazione degli ambiti paesaggistici di rilievo sovracomunale e' oggi contenuta nel piano paesaggistico regionale ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera e) del d.lgs. 42/2004 e non piu' nel piano territoriale di coordinamento di competenza delle province; 3. In conformita' alla disciplina del d.p.r. 380/2001 si modifica l'articolo 76, comma 1, lettera b), l'articolo 132, comma 8 e l'articolo 139, comma 9, della l.r. 1/2005 sostituendo il termine «attestazione di conformita'» con il termine «dichiarazione di inizio attivita'»; 4. Per eliminare i riferimenti alle precedenti fonti normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, oggi abrogate, si adeguano i rinvii contenuti nell'articolo 82, comma 12 e 13, e nell'articolo 86, comma 3, della l.r. 1/2005 alle disposizioni del d.lgs. 81/2008; 5. Si deve adeguare l'attuale normativa regionale alle Modifiche introdotte dal d.p.r. 328/2001, anche ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. 30/2006, che sancisce l'impossibilita' per le regioni di adottare provvedimenti che ostacolino l'esercizio della professione. Per quanto concerne il capo V, sezione II (Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 «Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale») e sezione III (Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 «Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale»): 1. E' necessario introdurre nella l.r. 1/2009 e nella l.r. 4/2008, rispettivamente per le strutture della Giunta regionale e del Consiglio regionale, l'individuazione della figura del datore di lavoro agli effetti del d.lgs. 81/2008; 2. Al fine di dissipare dubbi interpretativi occorre un adeguamento della normativa in materia di validita' delle graduatorie dei concorsi indetti dalla Regione Toscana e dai relativi enti strumentali in vigore alla data del 1° gennaio 2005, conformemente all'interpretazione della norma nazionale fornita anche dal Dipartimento della Funzione pubblica con il parere 17 gennaio 2008, n. 3; Si approva la presente legge: Art. 1 Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 76/1996 1. Il secondo e il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 (Disciplina degli accordi di programma), sono abrogati.