(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 
                     n. 54 del 18 dicembre 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
 
                              PREAMBOLO 
 
    Visti l'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, e l'articolo
122, comma primo, della Costituzione; 
    Visto il regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio che stabilisce i principi  e  i  requisiti  generali  della
legislazione  alimentare,  istituisce  l'Autorita'  europea  per   la
sicurezza alimentare e  issa  procedure  nel  campo  della  sicurezza
alimentare; 
    Visto il regolamento (CE) 882/2004 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio relativo ai controlli  ufficiali  intesi  a  verificare  la
conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle
norme sulla salute e sul benessere degli animali; 
    Visti l'articolo 4, comma 1, lettere a, c), l), n) e  z),  e  gli
articoli 42 e 52 dello Statuto; 
    Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione  del
testo unico delle leggi sanitarie); 
    Vista la legge 2  aprile  1968,  n.  475  (Norme  concernenti  il
servizio farmaceutico); 
    Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362  (Norme  di  riordino  del
settore farmaceutico); 
    Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502  (Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1  della
L. 23 ottobre 1992, n. 421); 
    Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  194  (Attuazione
della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in  commercio  di
prodotti fitosanitari); 
    Vista la legge 22  febbraio  2001,  n.  36  (Legge  quadro  sulla
protezione  dalle  esposizioni  a  campi  elettrici,   magnetici   ed
elettromagnetici); 
    Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione
della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul  lavoro  a
tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES); 
    Visto il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65  (Attuazione
della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE relative alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi); 
    Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione
della direttiva  2001/77/CE  relativa  alla  promozione  dell'energia
elettrica prodotta  da  fonti  energetiche  rinnovabili  nel  mercato
interno dell'elettricita'); 
    Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004 , n. 42 (Codice  dei
beni culturali e del paesaggio); 
    Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  194  (Attuazione
della  direttiva  2002/49/CE  relativa  alla  determinazione  e  alla
gestione del rumore ambientale); 
    Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione
dei principi fondamentali in materia di professioni); 
    Visto il decreto legislativo 22 febbraio 2006, n.  128  (Riordino
della disciplina relativa  all'installazione  e  all'esercizio  degli
impianti di riempimento,  travaso  e  deposito  di  gas  di  petrolio
liquefatto   (GPL),   nonche'   all'esercizio    dell'attivita'    di
distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a  norma  dell'articolo
1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239); 
    Visto il decreto legislativo 3  aprile  2006  n.  152  (Norme  in
materia ambientale) ed, in particolare, l'articolo 94, commi 1  e  5,
l'articolo 99, comma 2 e l'articolo 196, comma 1, lettere b) ed h); 
    Visto l'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio  2007,
n. 7 (Misure urgenti per la tutela  dei  consumatori,  la  promozione
della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e  la  nascita
di    nuove    imprese,    la     valorizzazione     dell''istruzione
tecnico-professionale e la rottamazione di  autoveicoli),  convertito
con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40; 
    Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193  (Attuazione
della direttiva  2004/41/CE  relativa  ai  controlli  in  materia  di
sicurezza alimentare e applicazione dei  regolamenti  comunitari  nel
medesimo settore); 
    Vista la legge 24 dicembre 2007,  n.  244  (Disposizioni  per  il
bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2008); 
    Visto il decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.  81  (Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto  2007,  n.  123  in  materia  di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); 
    Visto l'articolo 5 del decreto-legge 30  dicembre  2008,  n.  207
(Proroga  di  termini  previsti   da   disposizioni   legislative   e
disposizioni finanziarie urgenti) convertito con modificazioni  dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14; 
    Visto il  decreto-legge  27  gennaio  2009,  n.  3  (Disposizioni
urgenti  per  lo  svolgimento  nell'anno  2009  delle   consultazioni
elettorali e referendarie), convertito con modificazioni dalla  legge
25 marzo 2009, n. 26; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5  giugno  2001,
n. 328 (Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti  per
l'ammissione  all'esame  di  Stato  e  delle   relative   prove   per
l'esercizio di  talune  professioni,  nonche'  della  disciplina  dei
relativi ordinamenti); 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,
n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di edilizia); 
    Vista la  legge  regionale  4  aprile  1995,  n.  36  (Interventi
finanziari     a     favore     dell'artigianato     e     disciplina
dell'associazionismo artigiano di garanzia); 
    Vista la  legge  regionale  21  luglio  1995,  n.  81  (Norme  di
attuazione della legge  5  gennaio  1994,  n.  36:  «Disposizioni  in
materia di risorse idriche»); 
    Vista la legge regionale legge regionale 27 luglio  1995,  n.  83
(Istituzione dell'Azienda regionale agricola di Alberese); 
    Vista la legge regionale 3  settembre  1996,  n.  76  (Disciplina
degli accordi di programma); 
    Vista la legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia
di inquinamento acustico); 
    Vista la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91  (Norme  per  la
difesa del suolo); 
    Vista la legge regionale 10 marzo 1999, n.  11  (Provvedimenti  a
favore delle scuole,  delle  Universita'  toscane  e  della  societa'
civile per contribuire, mediante l'educazione  alla  legalita'  e  lo
sviluppo della coscienza civile democratica,  alla  lotta  contro  la
criminalita'  organizzata  e  diffusa  e  contro  i  diversi   poteri
occulti); 
    Vista la legge regionale 25 febbraio 2000,  n.  16  (Riordino  in
materia di igiene  e  sanita'  pubblica,  veterinaria,  igiene  degli
alimenti, medicina legale e farmaceutica); 
    Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n.  39  (Legge  forestale
della Toscana); 
    Vista la legge  regionale  6  agosto  2001,  n.  36  (Ordinamento
contabile della Regione Toscana); 
    Vista legge regionale 5 agosto 2003,  n.  44  (Ordinamento  della
dirigenza e della struttura operativa della Regione.  Modifiche  alla
legge regionale 17 marzo 2000, n.  26  «Riordino  della  legislazione
regionale in materia di organizzazione e personale»); 
    Vista la legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina  delle
attivita' di estetica e di tatuaggio e piercing); 
    Vista la legge regionale 27 luglio 2004,  n.  38  (Norme  per  la
disciplina della ricerca,  della  coltivazione  e  dell'utilizzazione
delle acque minerali, di sorgente e termali); 
    Vista la legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70  (Norme  per  la
selezione dei candidati  e  delle  candidate  alle  elezioni  per  il
Consiglio  regionale  e  alla  carica  di  Presidente  della   Giunta
regionale); 
    Vista la legge regionale 23  dicembre  2004,  n.  74  (Norme  sul
procedimento elettorale e per l'elezione del Presidente della  Giunta
regionale della Toscana, in applicazione  della  legge  regionale  13
maggio 2004, n. 25 «Norme per l'elezione del  consiglio  regionale  e
del Presidente della Giunta regionale»); 
    Vista la legge regionale 3 gennaio  2005,  n.  1  (Norme  per  il
governo del territorio); 
    Vista  la  legge  regionale  9  marzo  2006,  n.  9  (Istituzione
dell'elenco  regionale  dei   laboratori   che   effettuano   analisi
nell'ambito  delle  procedure  di   autocontrollo   delle   industrie
alimentari); 
    Vista legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in  materia  di
polizia comunale e provinciale); 
    Vista la legge regionale 25 luglio 2006, n. 35  (Istituzione  del
servizio civile regionale); 
    Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento
del Bollettino  ufficiale  della  Regione  Toscana  e  norme  per  la
pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale  20  gennaio
1995, n. 9 «Disposizioni in materia di procedimento amministrativo  e
di accesso agli atti»); 
    Vista la legge regionale 27 dicembre 2007,  n.  69  (Norme  sulla
promozione della partecipazione  alla  elaborazione  delle  politiche
regionali e locali); 
    Vista legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia  di
nomine e designazioni e di rinnovo  degli  organi  amministrativi  di
competenza della Regione); 
    Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni  in
materia di qualita' della normazione); 
    Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n.  1  (Testo  unico  in
materia di organizzazione e ordinamento del personale); 
    Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 2  (Nuova  disciplina
dell'organizzazione e del funzionamento dell'Agenzia regionale per lo
sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale ARSIA); 
    Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico  delle
norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale); 
    Vista legge regionale 2  aprile  2009,  n.  16  (Cittadinanza  di
genere); 
    Vista la legge  regionale  27  aprile  2009,  n.  21  (Norme  per
l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura); 
    Vista la legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina  delle
attivita' europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana); 
    Vista la  legge  regionale  23  luglio  2009,  n.  40  (Legge  di
semplificazione e riordino normativo 2009); 
    Considerato quanto segue: 
    Per quanto concerne il capo I, sezione VI (Modifiche  alla  legge
regionale 17 dicembre  2004,  n.  70  «Norme  per  la  selezione  dei
candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio  regionale
e alla carica di Presidente della Giunta regionale»)  e  sezione  VII
(Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2004, n.  74  «Norme  sul
procedimento elettorale  relativo  alle  elezioni  per  il  Consiglio
regionale e per l'elezione  del  Presidente  della  Giunta  regionale
della Toscana, in applicazione della legge regionale 13 maggio  2004,
n. 25 Norme per l'elezione del Consiglio regionale e  del  Presidente
della Giunta regionale»): 
      1. Nelle elezioni primarie e nelle elezioni regionali  svoltesi
nel   2005   mancarono   parametri   per   commisurare   i   rimborsi
dell'organizzazione dei servizi elettorali; 
      2. L'assenza di omogeneita' nei  rimborsi  genera  problemi  di
uniformita'  fra   i   vari   comuni   della   Regione,   di   fronte
all'equivalenza delle attivita' svolte; 
      3. Sia lo Stato che altre regioni hanno provveduto in tal senso
(si vedano fra l'altro l'articolo  1,  comma  2  del  d.l.  3/2009  e
l'articolo 64 della legge regionale Friuli Venezia Giulia 18 dicembre
2007,  n.  28  «Disciplina  del  procedimento  per  la  elezione  del
Presidente della Regione e del Consiglio regionale»). 
    Per quanto concerne il capo I, sezione VIII (Modifica alla  legge
regionale 3 aprile 2006, n. 12 «Norme in materia di polizia  comunale
e provinciale»): 
      1. E' necessario prolungare il termine di adeguamento, da parte
dei regolamenti  locali,  al  regolamento  emanato  con  decreto  del
Presidente della Giunta regionale 2 marzo 2009 n. 6/R (Regolamento in
attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 3 aprile  2006,  n.
12 «Norme in materia di polizia comunale e provinciale»  relativo  ad
uniformi,  veicoli,  strumenti  e  tessere  di  riconoscimento  della
polizia  comunale  e  provinciale),  in   quanto   e'   pendente   la
discussione, alla Prima commissione Affari costituzionali del  Senato
della Repubblica, di proposte di legge in materia di polizia locale e
coordinamento delle politiche per la sicurezza ex articolo 118, comma
terzo, della Costituzione e (pdl 344 e 760 atti Senato); 
      2. Le suddette proposte  di  legge  potrebbero  incidere  sulle
materie oggetto dello  stesso  regolamento  regionale  ed  e'  quindi
opportuno evitare il doppio e ripetuto  adeguamento  dei  regolamenti
locali al d.p.g.r. 6/R/2009 e alle sue necessarie Modifiche a seguito
di nuova normativa statale. 
    Per quanto concerne il capo I, sezione IX ( Modifica  alla  legge
regionale 23 aprile 2007, n. 23  «Nuovo  ordinamento  del  Bollettino
ufficiale della Regione Toscana e norme per  la  pubblicazione  degli
atti.  Modifiche  alla  legge  regionale  20  gennaio  1995,   n.   9
Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e  di  accesso
agli atti»): 
      1. E' necessario intervenire sugli articoli 4 e  5  della  l.r.
23/2007 per  consentire  la  pubblicazione,  nella  prima  parte  del
Bollettino  ufficiale  della  Regione  Toscana  (BURT),  delle  leggi
contestualmente agli atti di indirizzo politico collegati ad esse. 
    Per quanto concerne il capo I, sezione XI (Modifiche  alla  legge
regionale 27 dicembre 2007,  n.  69  «Norme  sulla  promozione  della
partecipazione  alla  elaborazione  delle   politiche   regionali   e
locali»): 
      1. La  disciplina  relativa  a  questa  Autorita'  deve  essere
integrata con la previsione del rimborso a suo favore delle spese  di
vitto, alloggio e trasporto  per  gli  spostamenti  effettuati  nello
svolgimento delle sue attivita' istituzionali. 
    Per quanto concerne il capo I, sezione XII (Modifiche alla  legge
regionale 8 febbraio 2008,  n.  5  «Norme  in  materia  di  nomine  e
designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi  di  competenza
della Regione»): 
      1. E' necessario integrare  la  disposizione  dell'articolo  3,
comma 8, per chiarire che  il  ruolo  del  Presidente  del  Consiglio
regionale in ordine alla definizione delle intese sussiste anche  nel
caso in cui l'intesa sia richiesta da leggi e regolamenti e non  solo
da statuti di organismi privati. 
    Per quanto concerne il capo I, Sezione XIV (Modifiche alla  legge
regionale 26 giugno 2008, n. 37 «Riordino delle Comunita' montane»): 
      1. E' opportuno, a fini di conoscibilita' dell'assetto  attuale
degli ambiti territoriali  delle  comunita'  montane,  confermare  in
legge quelli delle Comunita' montane Mugello e  Montagna  Fiorentina,
oggi  risultanti,  a  differenza  degli   altri   ambiti,   in   atto
amministrativo e, in tale contesto, e' opportuno  ribadire  la  piena
validita' degli atti adottati dalla Regione  per  la  modifica  degli
ambiti  territoriali  e  per  la  costituzione  delle  due  comunita'
montane; 
      2. E' necessario chiarire - sulla base  di  situazioni  che  si
sono  effettivamente  presentate  in  fase  applicativa  -  le  norme
dell'articolo 7, comma 5,  della  l.r.  37/2008,  che  individuano  i
consiglieri che eleggono il rappresentante della minoranza consiliare
e i consiglieri di minoranza, specificando altresi' che i consiglieri
eletti o nominati di diritto possono essere sostituiti  in  qualsiasi
momento. 
    Per quanto concerne il capo I, sezione XVII (Modifiche alla legge
regionale 2 aprile 2009, n. 16 «Cittadinanza di genere»): 
      1. Il tavolo regionale di coordinamento  per  le  politiche  di
genere ha funzioni analoghe a quelle della concertazione  e  pertanto
non appaiono congrue le procedure di nomina dei membri del tavolo  di
cui alla l.r. 5/2008 in quanto volte all'indicazione  nominativa  dei
soggetti che dovrebbero farne parte, mentre cio'  che  rileva  in  un
tavolo quale quello di cui trattasi sono le realta'  istituzionali  e
associative  che  promuovono  politiche   di   genere   e   di   pari
opportunita'. 
    Per quanto concerne il capo  I,  sezione  XVIII  (Modifiche  alla
legge regionale 27 aprile  2009,  n.  19  «Disciplina  del  Difensore
civico regionale»): 
      1. E' necessario  intervenire  sul  trattamento  economico  del
Difensore civico regionale per correggere un errore  materiale  nella
disciplina vigente sull'indennita' a lui spettante e per definire con
chiarezza le componenti dei rimborsi per gli  spostamenti  effettuati
nello svolgimento della sua attivita'. 
    Per quanto concerne il capo I, sezione XIX (Modifiche alla  legge
regionale 22 maggio 2009, n. 26 «Disciplina delle attivita' europee e
di rilievo internazionale della Regione Toscana»): 
      1. Si ravvisa l'opportunita' di prevedere specifici  interventi
del Consiglio regionale in materia di attivita' europee e di  rilievo
internazionale, fatto salvo il necessario coordinamento degli  stessi
con il piano integrato delle attivita' internazionali. 
    Per quanto concerne il capo I, sezione XX (Modifiche  alla  legge
regionale 23 luglio 2009, n. 40 «Legge di semplificazione e  riordino
normativo 2009»): 
      1. Gli impedimenti istituzionali  derivanti  dalla  conclusione
della legislatura non consentono, per la  coincidenza  temporale,  il
rispetto  della  scadenza  perentoria  prevista  per   la   revisione
dell'intera normativa regionale in ordine ai termini  di  conclusione
dei  procedimenti  amministrativi.   Per   ragioni   di   completezza
ordinamentale  la  revisione  viene  estesa  anche  ai   procedimenti
amministrativi il cui termine di  conclusione  e'  previsto  in  atti
amministrativi di competenza del Consiglio regionale; 
      2. E' necessario, anche alla  luce  della  ridefinizione  degli
istituti operata dal legislatore nazionale, colmare una lacuna  della
l.r. 40/2009 in ordine alla disciplina dei pareri e delle valutazioni
tecniche nell'ambito dei procedimenti amministrativi,  procedendo  di
conseguenza all'abrogazione delle disposizioni, ormai superate, della
legge regionale 20 gennaio 1995, n.  9  Disposizioni  in  materia  di
procedimento amministrativo e di accesso agli atti; 
      3. E' necessario, per completare  la  disciplina  dell'istituto
della conferenza di servizi, prevedere anche  l'ipotesi  in  cui  nel
procedimento  sia  necessaria  l'acquisizione  della  valutazione  di
impatto ambientale; 
      4.  Le  esigenze  di  celerita'  e  snellezza  di  procedimenti
amministrativi rendono opportuna una  maggiore  puntualizzazione  dei
casi di rappresentanza della Regione nelle conferenze di servizi. 
    Per quanto concerne il capo II, sezione I (Modifiche  alla  legge
regionale 27 luglio 1995, n. 83 «Istituzione  dell'Azienda  regionale
agricola di Alberese»): 
      1. E' necessario adeguare  la  disciplina  vigente  alle  nuove
previsioni statutarie relative alla ripartizione di competenza  degli
organi  regionali  in  ordine  all'approvazione  del   programma   di
attivita' e dei bilanci preventivi e consuntivi; 
      2. Il quadro legislativo nazionale in materia di lavoro a tempo
determinato  rende  necessario  modificare  la  disciplina   relativa
all'assunzione del direttore tecnico al fine di garantire la corretta
gestione aziendale. 
    Per quanto concerne il capo II, sezione II (Modifiche alla  legge
regionale 21 marzo 2000, n. 39 «Legge forestale della Toscana»): 
      1. Il reimpiego nelle buone pratiche agronomiche forestali  dei
residui   ligneo-cellulosici   dei   tagli    boschivi    costituisce
un'importante risorsa per arricchire il terreno di sostanza  organica
e minerale e  pertanto  appare  necessario  disciplinare,  con  norme
regolamentari, modalita'  ecocompatibili  di  utilizzazione  di  tali
residui; 
      2.  La  semplificazione  dei  procedimenti   amministrativi   e
l'uniformita'  dell'applicazione  delle   procedure   su   tutto   il
territorio  regionale   costituiscono   una   priorita'   dell'azione
regionale e a tal ine nel settore  forestale  si  stabilisce  che  le
province, le comunita' montane e gli enti parco  regionali  prevedano
l'utilizzo del Sistema informativo per la  gestione  delle  attivita'
forestali  (SIGAF)  operante  all'interno  del  Sistema   informativo
agricoltura della Regione Toscana (SIART) e  dell'anagrafe  regionale
delle aziende agricole di  cui  agli  articoli  2  e  3  della  legge
regionale 8 marzo 2000, n. 23  (Istituzione  dell'anagrafe  regionale
delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti
amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura); 
      3. Al fine di superare possibili dubbi interpretativi in merito
all'individuazione dell'ente competente  nel  caso  di  interventi  e
opere che interessano terreni ricadenti sul territorio di piu'  enti,
e' necessario chiarire con una norma generale  quanto  gia'  definito
per i piani presentati da aziende ricadenti nel  territorio  di  piu'
enti, in modo da semplificare altresi' gli adempimenti posti a carico
del richiedente; 
      4.   Alcune   difficolta'   nell'applicazione    del    sistema
sanzionatorio per le  violazioni  alla  normativa  forestale  rendono
necessario enucleare due fattispecie di  violazioni  del  regolamento
forestale e rivedere la sistematica  degli  articoli  sanzionatori  e
l'importo delle sanzioni; 
      5. Nell'articolo 91 e' contenuto un errato rinvio interno. 
    Per quanto concerne il capo II, sezione III (Modifiche alla legge
regionale 7 febbraio 2005, n. 28 «Codice del Commercio.  Testo  unico
in  materia  di  commercio  in  sede   issa,   su   aree   pubbliche,
somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa  quotidiana
e periodica e distribuzione di carburanti»): 
      1. E' necessario estendere la riserva di posteggio, nell'ambito
delle aree destinate all'esercizio del commercio su  aree  pubbliche,
agli imprenditori agricoli associati e, in generale, prevedere che le
produzioni oggetto della vendita provengano in  misura  prevalente  e
non  esclusiva  dalle  rispettive  aziende,  conformemente  a  quanto
previsto dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento
e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della
legge 5 marzo 2001, n. 57). 
    Per quanto concerne il capo II, sezione IV (Modfiiche alla  legge
regionale 9 gennaio 2009, n. 2 («Nuova disciplina dell'organizzazione
e  del  funzionamento  dell'Agenzia  regionale  per  lo  sviluppo   e
l'innovazione nel settore agricolo forestale «ARSIA»): 
      1. E' necessario prorogare a trecentosessanta giorni il termine
previsto  dall'articolo  16,  comma  3,  della  l.r.  2/2009  per  la
predisposizione e l'adozione da parte della  Giunta  regionale  degli
atti necessari al trasferimento delle funzioni relative  al  servizio
fitosanitario regionale  dall'Agenzia  regionale  per  la  protezione
ambientale della Toscana (ARPAT) all'ARSIA. 
    Per quanto concerne il capo II, sezione V (Modifiche  alla  legge
regionale 27 aprile 2009, n. 21 «Norme per l'esercizio, la  tutela  e
la valorizzazione dell'apicoltura»): 
      1.   La   funzione   sanzionatoria   all'autorita'   competente
all'irrogazione delle sanzioni e' attribuita, in via generale,  dalla
legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in  materia  di
sanzioni  amministrative)  ed  e'  pertanto   superfluo   individuare
puntualmente il soggetto in una legge di settore. 
    Per quanto concerne il capo III, sezione I (Modifiche alla  legge
regionale 25 febbraio 2000, n. 16 «Riordino in materia  di  igiene  e
sanita' pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale
e farmaceutica»): 
      1. Le Modifiche apportate all'articolo 7 della l.r. 16/2000 con
la legge regionale 21 novembre 2008, n.  62  (Legge  di  manutenzione
dell'ordinamento regionale 2008), limitano gli interventi che possono
essere  effettuati  «direttamente»  dalle  aziende  unita'  sanitarie
locali all'ambito dell'igiene degli alimenti, tralasciando i  settori
della  sanita'  animale  e  quello   dell'igiene   delle   produzioni
zootecniche; 
      2. Per assicurare una tempestiva ed efficace azione  preventiva
a tutela della salute pubblica, e' opportuno che  le  aziende  unita'
sanita'  sanitarie  locali  siano  dotate  degli  stessi  poteri   di
intervento anche nell'ambito di procedimenti  volti  a  garantire  il
rispetto delle norme in materia di igiene dei mangimi,  di  salute  e
benessere degli animali; 
      3. Al  fine  di  eliminare  definitivamente  il  dubbio  di  un
contrasto dell'articolo 17, comma 2 della l.r. 16/2000 con i principi
fondamentali della materia dettati dalla legge 2 aprile 1968, n.  475
(Norme  concernenti  il  servizio  farmaceutico)  e  dalla  legge   8
novembre1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), si
chiarisce che le proiezioni  farmaceutiche  nei  comuni  classificati
come montani o parzialmente montani aventi  popolazione  superiore  a
dodicimilacinquecento  abitanti  possono  essere  istituite  solo  in
assenza dei requisiti previsti dalla normativa statale per aprire una
farmacia; 
      4. E' necessario  sopprimere  nell'articolo  17,  comma  2,  il
riferimento ai comuni ad economia prevalentemente  turistica  e  alle
citta' d'arte,  in  quanto  e'  stata  abrogata  la  fonte  normativa
(Regolamento 16 marzo 2004, n. 17/R «Regolamento di attuazione  della
legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 Norme  per  la  disciplina  del
commercio in sede issa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114»), che ne prevedeva le modalita' di individuazione. 
    Per quanto concerne il capo III, sezione II (Modifiche alla legge
regionale 31 maggio  2004,  n.  28  «Disciplina  delle  attivita'  di
estetica e di tatuaggio e piercing»): 
      1. L'articolo 9, comma  2,  prevede  a  carico  di  chi  esegue
piercing al padiglione auricolare un regime procedurale  piu'  severo
(comunicazione al comune da effettuarsi almeno  trenta  giorni  prima
dell'inizio  dell'attivita'),  rispetto  a  chi  esegue   l'ordinaria
attivita' di piercing e tatuaggio, per cui si procede  alla  relativa
semplificazione. 
    Per quanto concerne il capo  III,  sezione  III  (Modifiche  alla
legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 «Norme per la disciplina  della
ricerca,  della  coltivazione  e   dell'utilizzazione   delle   acque
minerali, di sorgente e termali»): 
      1. Lo  strumento  della  denuncia  di  inizio  attivita'  (DIA)
differita,  previsto  dall'articolo  41,  comma   3,   che   consiste
nell'astenersi  dall'intraprendere  l'attivita'   di   «utilizzazione
dell'acqua minerale naturale e di sorgente» fino  al  sopralluogo  di
verifica dell'azienda unita' sanitaria locale competente (sospensione
che non  puo'  superare  comunque  i  trenta  giorni  dalla  data  di
presentazione della dichiarazione), si e' rilevato macchinoso e  poco
efficace; 
      2. La DIA differita e' gia' stata soppressa con riferimento  ai
titolari degli stabilimenti che operano nel settore della  produzione
e  del  commercio  alimentare,  e  si  ritiene  opportuno   procedere
analogamente nei  confronti  delle  imprese  esercenti  attivita'  di
utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente; 
      3. La definizione del sistema integrato  dei  laboratori  della
Toscana e' stata effettuata con deliberazione della Giunta  regionale
17 novembre 2008, n. 932, per cui si ritiene opportuno  espungere  le
disposizioni della legge che rinviano al regolamento attuativo  e  ad
un decreto dirigenziale, rispettivamente la definizione dei requisiti
tecnico-strutturali dei laboratori e l'individuazione dei  laboratori
stessi. 
    Per quanto concerne il capo III, sezione V (Modifiche alla  legge
regionale 9 marzo 2006, n. 9 «Istituzione dell'elenco  regionale  dei
laboratori che effettuano  analisi  nell'ambito  delle  procedure  di
autocontrollo delle industrie alimentari»): 
      1. L'esperienza dei  primi  anni  di  applicazione  della  l.r.
9/2006 ha dimostrato che il termine  per  la  comunicazione  previsto
dall'articolo 8 e' insufficiente, anche alla luce del  fatto  che  ad
oggi,  in   Italia,   esiste   un   solo   organismo   nazionale   di
accreditamento. 
    Per quanto concerne il capo III, sezione VI (Modifiche alla legge
regionale 25 luglio 2006, n.  35  «Istituzione  del  servizio  civile
regionale»): 
      1. Per dare operativita' al servizio civile regionale istituito
con la l.r. 35/2006 e' necessaria l'elaborazione del piano  regionale
per il servizio civile previsto dall'articolo 16 della legge stessa; 
      2.  Il  piano  regionale  di  servizio  civile  sara'  tuttavia
elaborato ed approvato nella prossima legislatura dopo l'approvazione
del programma regionale di sviluppo (PRS) ai sensi  dell'articolo  10
della legge regionale 11 agosto 1999, n.  49  (Norme  in  materia  di
programmazione regionale); 
      3. Per garantire  immediata  operativita'  al  servizio  civile
regionale,   nelle   more   dell'approvazione   dell'apposito   piano
regionale, e' necessario individuare, con  strumenti  alternativi  al
piano stesso, i criteri per la selezione dei progetti e la  capacita'
complessiva dei soggetti nell'ambito dei progetti. 
    Per quanto concerne il capo IV, sezione I (Modifiche  alla  legge
regionale 21 luglio 1995, n. 81 «Norme di attuazione  della  legge  5
gennaio 1994, n. 36: Disposizioni in materia di risorse idriche»): 
      1. L'articolo 94 del d.lgs.152/2006 stabilisce che le  regioni,
su proposta delle Autorita' dell' ambito territoriale ottimale (ATO),
individuano le aree di  salvaguardia,  distinte  in  zone  di  tutela
assoluta (determinate dallo stesso decreto) e zone  di  rispetto,  la
cui perimetrazione e' demandata alle regioni; 
      2. La Toscana non si e' ancora dotata  di  norme  tecniche  per
l'individuazione delle zone di rispetto e per la disciplina di  dette
zone, ai sensi dell'articolo 94 commi 1, 4 e 5 del d.lgs. 152/2006. 
    Per quanto concerne il capo IV, sezione II (Modifiche alla  legge
regionale 1 dicembre 1998, n. 89 «Norme in  materia  di  inquinamento
acustico»): 
      1.  In  attesa  della  normativa  statale  che  provvedera'  al
coordinamento  delle  disposizioni  del   d.lgs.   194/2005   con   i
provvedimenti attuativi della legge 26 ottobre 1995,  n.  447  (Legge
quadro sull'inquinamento acustico), si ritiene  necessario  procedere
almeno  al  recepimento  delle  definizioni  contenute  nello  stesso
decreto legislativo, ricordando che la Regione ha gia'  provveduto  a
darvi  in  parte  attuazione,  relativamente  agli  adempimenti  piu'
urgenti, con la legge regionale 27  luglio  2007,  n.  40  (Legge  di
manutenzione dell'ordinamento regionale 2007); 
      2.  Si  ritiene  necessario  che  il  programma  triennale   di
intervento per la bonifica dell'inquinamento acustico, approvato  dal
Consiglio regionale ai sensi dell'articolo  11  della  l.r.  89/1998,
tenga conto anche dei piani di azione di  cui  all'articolo  4  dello
stesso decreto legislativo, relativi agli assi stradali principali di
competenza delle province; 
      3. Al fine di evitare che i comuni approvino piani comunali  di
risanamento acustico relativi a porzioni isolate del  territorio,  si
introduce l'espressa previsione che tali  piani  debbano  avere  come
ambito territoriale di riferimento l'intero territorio comunale e che
in caso contrario gli stessi piani non vengono ammessi ai  contributi
regionali di cui all'articolo 11 della l.r. 89/1998. 
    Per quanto concerne il capo IV, sezione III (Modifiche alla legge
regionale 11 dicembre 1998, n. 91 «Norme per la difesa del suolo»): 
      1. Con la deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  del  23
gennaio 2009, e' stato proposto ricorso avverso l'articolo  34  della
l.r. 62/2008, che ha modificato l'articolo 12-bis, comma 4 della l.r.
91/1998, sollevando eccezione di  costituzionalita'  con  particolare
riferimento  all'articolo  12-bis,  comma   4,   lettera   h),   come
modificato, dal momento che la formulazione di detta lettera presenta
profili di illegittimita' con  riferimento  all'art.  117,  comma  2,
lettera s), della Costituzione; 
      2.  Per  determinare  il  venir   meno   delle   eccezioni   di
illegittimita' costituzionale sollevate dal Consiglio dei ministri si
sostituisce il testo della  lettera  h)  del  comma  4  dell'articolo
12-bis della l.r. 91/1998 con un una  nuova  formulazione  concordata
con Ministero per i rapporti con le regioni. 
    Per quanto concerne il capo IV, sezione IV (Modifiche alla  legge
regionale  3  gennaio  2005,  n.  1  «Norme  per   il   governo   del
territorio»): 
      1. Nell'articolo 51, comma 1, lettera e),  della  l.r.  1/2005,
vanno  eliminati  i  richiami  all'articolo  34  della  l.r.  1/2005,
abrogato dalla l.r. 62/2008; 
      2.  E'  necessario  abrogare  la  lettera  f),  del  comma   1,
dell'articolo 51, della l.r. 1/2005, in ossequio alla sentenza  della
Corte  costituzionale  182/2006,  in  quanto  l'individuazione  degli
ambiti paesaggistici di rilievo sovracomunale e' oggi  contenuta  nel
piano paesaggistico regionale ai sensi dell'articolo  143,  comma  1,
lettera e) del d.lgs. 42/2004 e non piu' nel  piano  territoriale  di
coordinamento di competenza delle province; 
      3. In  conformita'  alla  disciplina  del  d.p.r.  380/2001  si
modifica l'articolo 76, comma 1, lettera b), l'articolo 132, comma  8
e l'articolo 139, comma 9, della l.r. 1/2005 sostituendo  il  termine
«attestazione di conformita'» con il termine «dichiarazione di inizio
attivita'»; 
      4. Per eliminare i riferimenti alle precedenti fonti  normative
in materia di sicurezza nei  luoghi  di  lavoro,  oggi  abrogate,  si
adeguano i rinvii contenuti  nell'articolo  82,  comma  12  e  13,  e
nell'articolo 86, comma 3, della l.r. 1/2005  alle  disposizioni  del
d.lgs. 81/2008; 
      5.  Si  deve  adeguare  l'attuale  normativa   regionale   alle
Modifiche  introdotte   dal   d.p.r.   328/2001,   anche   ai   sensi
dell'articolo 2 del d.lgs. 30/2006, che sancisce l'impossibilita' per
le regioni di adottare provvedimenti che ostacolino l'esercizio della
professione. 
    Per quanto concerne il capo V, sezione II (Modifiche  alla  legge
regionale 5 febbraio 2008, n. 4 «Autonomia dell'Assemblea legislativa
regionale») e sezione III (Modifiche alla legge regionale  8  gennaio
2009, n. 1 «Testo unico in materia di  organizzazione  e  ordinamento
del personale»): 
      1. E' necessario introdurre nella  l.r.  1/2009  e  nella  l.r.
4/2008, rispettivamente per le strutture della Giunta regionale e del
Consiglio regionale, l'individuazione  della  figura  del  datore  di
lavoro agli effetti del d.lgs. 81/2008; 
      2.  Al  fine  di  dissipare  dubbi  interpretativi  occorre  un
adeguamento della normativa in materia di validita' delle graduatorie
dei concorsi indetti  dalla  Regione  Toscana  e  dai  relativi  enti
strumentali in vigore alla data del 1°  gennaio  2005,  conformemente
all'interpretazione  della  norma   nazionale   fornita   anche   dal
Dipartimento della Funzione pubblica con il parere 17  gennaio  2008,
n. 3; 
      Si approva la presente legge: 
                               Art. 1 
 
       Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 76/1996 
 
    1. Il secondo e il terzo periodo  del  comma  1  dell'articolo  9
della legge regionale 3  settembre  1996,  n.  76  (Disciplina  degli
accordi di programma), sono abrogati.