(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana 
                     n. 56 del 31 dicembre 2009) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
PREAMBOLO 
    Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione; 
    Visto l'art. 42 dello Statuto; 
    Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in  materia
di contratti pubblici  e  relative  disposizioni  sulla  sicurezza  e
regolarita' del lavoro) la quale prevede all'art. 66, comma 1,  lett.
e) l'adozione da parte della Giunta regionale di un  regolamento  per
la disciplina dei sistemi telematici di acquisto di cui alla  Sezione
II del Capo VI della legge; 
    Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso  nella
seduta del 1° ottobre 2009; 
    Visti il parere di cui all'art. 16 del regolamento  della  Giunta
regionale 18 maggio 2009, n. 1; 
    Vista la  preliminare  deliberazione  della  Giunta  regionale  2
novembre 2009, n. 980; 
    Visto il parere della Commissione consiliare competente  espresso
nella seduta del 26 novembre 2009; 
    Visto il parere del Consiglio  delle  Autonomie  locali  espresso
nella seduta del 14 dicembre 2009; 
    Visto l'ultimo parere della Direzione Generale della Presidenza; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 21  dicembre  2009,
n. 1190; 
    Considerato quanto segue: 
      1. che al fine della razionalizzazione e del contenimento della
spesa   pubblica,   nell'attivita'   contrattuale   della    pubblica
amministrazione vi e' stato un progressivo cambiamento che ha portato
da una parte alla ricerca di un piu' efficiente utilizzo  dei  metodi
tradizionali  di  acquisto  e  dall'altra   all'introduzione   e   la
diffusione  di  strumenti  telematici  di  approvvigionamento   nelle
pubbliche amministrazioni, il cosiddetto e-procurement pubblico; 
      2. che la direttiva 2004/18/CE del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  31  marzo  2004,  relativa  al  coordinamento  delle
procedure di aggiudicazione degli  appalti  pubblici  di  lavori,  di
forniture e servizi, prendendo atto dello sviluppo negli stati  della
comunita' di nuove tecniche di  acquisto  elettronico,  tecniche  che
consentono  un  aumento  della  concorrenza  e  dell'efficacia  della
commessa pubblica, grazie in particolare al risparmio di tempo  e  di
«denaro» derivante dal loro utilizzo, prevede che le  amministrazioni
aggiudicatrici  possono  far   uso   delle   tecniche   di   acquisto
elettronico, purche' il loro  utilizzo  avvenga  nel  rispetto  delle
norme  stabilite  dalla  direttiva  e  dei  principi  di  parita'  di
trattamento, di non discriminazione e di trasparenza; 
      3. che il decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163  (Codice
dei contratti pubblici relativi a  lavori,  servizi  e  forniture  in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), nel recepire  la
direttiva comunitaria 18/2004, ha previsto l'utilizzo degli strumenti
informatici nella gestione delle procedure gare al fine,  sempre,  di
migliorare la trasparenza e raggiungere una maggiore efficienza negli
acquisti pubblici; 
      4. che in Italia con il decreto del Presidente della Repubblica
4 aprile 2002, n. 101 (Regolamento recante criteri  e  modalita'  per
l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di  procedure
telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni  e  servizi)
sono stati previsti i criteri e le modalita'  per  l'espletamento  da
parte delle Amministrazioni pubbliche delle procedure telematiche  di
acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi  che  comprendono
lo svolgimento delle procedure di gara in modalita' telematica  e  lo
sviluppo del mercato elettronico; 
      5.  che  la  Regione  Toscana  ha  adottato  con  decreto   del
Presidente della Giunta regionale 7 gennaio 2003, n. 3/R (Regolamento
per lo svolgimento delle procedure telematiche di acquisto di beni  e
servizi) un proprio regolamento per disciplinare lo svolgimento delle
procedure telematiche di acquisto di beni e servizi  che  ricomprende
le procedure di  gara  effettuate  con  modalita'  telematica  e  gli
acquisti sul mercato elettronico; 
      6. che con la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 ( Norme  in
materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza
e regolarita' del lavoro) la Regione,  al  fine  di  favorire,  nelle
procedure contrattuali, i processi di  semplificazione  e  efficienza
delle pubbliche amministrazioni nonche' i principi di  trasparenza  e
concorrenza, si e' assunta il compito di promuovere ed incentivare la
diffusione e l'utilizzo tra le amministrazioni dei  sistemi  e  degli
strumenti telematici di acquisto che prevedono l'effettuazione  delle
procedure di gara in modalita' telematica e  l'acquisto  sul  mercato
elettronico; 
      7.  che  la  legge  regionale,  prevede,   a   tal   fine   per
l'effettuazione delle procedure di gara,  l'utilizzo  di  un  sistema
telematico realizzato dalla Regione  e  messo  a  disposizioni  delle
amministrazioni  del  territorio  e  la  costituzione   del   mercato
elettronico  della  Toscana  sul  quale  possono  essere   effettuati
acquisti di forniture e servizi da parte delle amministrazioni; 
      8. che la Regione ha realizzato il Sistema Telematico  Acquisti
Regionale della Toscana (START),  utilizzato  dalla  stessa  e  dalle
amministrazioni del territorio per l'effettuazione delle procedure di
gara in modalita' telematica, in relazione al quale  occorre  dettare
norme  di  natura  organizzativa  per  le  amministrazioni   che   lo
utilizzano relativamente  allo  svolgimento  delle  procedure  ed  ai
rapporti  con  il  gestore  del  sistema,  norme  gia'  previste  dal
regolamento approvato con il d.p.g.r. 3/R/2003; 
      9. che, al fine  della  costituzione  del  mercato  elettronico
della Toscana (MET) e della realizzazione del sistema a rete  di  cui
all'art.  1,  comma  457,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
della  Stato  «legge  finanziaria  2007»)  la  Regione   Toscana   ha
individuato, in  accordo  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e con Consip, le modalita' per la realizzazione del MET; 
      10. che a seguito delle  disposizioni  contenute  nel  presente
regolamento si prevede in un ottica  di  semplificazione  e  riordino
normativo  l'abrogazione  delle  disposizioni  gia'   contenute   nel
precedente regolamento 3/R del 2003. 
 
                            E' approvato 
                      il presente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
                   (Articoli 47 e 48 l.r.38/2007) 
 
    1.  Il  presente  regolamento  disciplina  lo   svolgimento   con
modalita' telematica delle procedure di  gara  per  l'affidamento  di
contratti pubblici di forniture, servizi e lavori di cui all'art.  47
della legge regionale 13 luglio 2007, n.  38  (Norme  in  materia  di
contratti  pubblici  e  relative  disposizioni  sulla   sicurezza   e
regolarita' del lavoro), nonche' la costituzione ed il funzionamento,
in attuazione  dell'art.  66,  comma  1,  lett.  e),  della  medesima
normativa, del mercato elettronico della Toscana. 
    2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano: 
      a) relativamente al Titolo I Capo I e al Titolo II  Capo  II  a
tutte le amministrazioni di cui all'art. 2 della l.r. 38/2007,  fatta
eccezione per la disposizione dell'art. 18, comma 2; 
      b) relativamente alle disposizioni di cui al Titolo II Capo I a
tutte le amministrazioni di cui all'art. 2  della  l.r.  38/2007  che
utilizzano il sistema telematico di cui all'art. 5.