(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana 
                     n. 56 del 31 dicembre 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
PREAMBOLO 
    Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione; 
    Vista la legge 11 dicembre 2000, n. 381 (Istituzione  del  «Parco
nazionale della pace» a S. Anna di Stazzema - Lucca); 
    Visto l'art. 50 dello Statuto della Regione Toscana; 
    Vista la legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38 (Norme in materia
di  tutela  e  valorizzazione  del  patrimonio  storico,  politico  e
culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una
cultura di liberta', democrazia, pace e collaborazione tra  i  popoli
); 
    Considerato quanto segue: 
      1. la Regione Toscana con la l.r. n. 38/2002, si e'  dotata  di
uno strumento che ha reso possibile la costruzione  di  una  politica
organica capace di  tutelare  e  valorizzare  il  patrimonio  storico
politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza; 
      2. la necessita' complessiva di ridefinire l'intero quadro  dei
soggetti che ricevono contributi in considerazione del  ruolo  svolto
nell'ambito delle politiche regionali  per  la  valorizzazione  e  la
conservazione  del   patrimonio   storico,   politico   e   culturale
dell'antifascismo e della resistenza, cardini del nostro  ordinamento
costituzionale,  e  la  salvaguardia  della  memoria   delle   stragi
nazifasciste  in  Toscana,  definendo  altresi'  le   tipologie   del
contributo percepito; 
      3. la necessita' di modificare la legge in questione  inserendo
tra i soggetti che la Regione intende  sostenere  con  un  contributo
finanziario  annuale  anche  la  Fondazione   Museo   e   Centro   di
Documentazione della Deportazione e Resistenza di Figline  di  Prato.
Fondazione istituita da tutti i  Comuni  della  provincia  di  Prato,
dall'ANED (Associazione nazionale  ex-deportati  nei  lager  nazisti)
provinciale, dall'ANPI (Associazione nazionale  partigiani  d'Italia)
provinciale e dalla Comunita' Ebraica  di  Firenze  costituitasi  nel
2007 e riconosciuta con decreto del 19  febbraio  2008,  n.  551  del
Presidente della Giunta Regionale; 
      4.  l'importante  attivita'  di  ricerca,   di   raccolta,   di
conservazione  e  di  fruizione   del   patrimonio   documentario   e
archivistico, nonche' l'azione di  supporto  all'attivita'  didattica
nelle scuole, svolta dalla sopraddetta Fondazione; 
      5. la  necessita'  di  individuare  in  un'apposita  Fondazione
«Parco Nazionale della Pace» la struttura organizzativa adeguata  per
la gestione del Parco della Pace, gia' realizzatosi  a  Sant'Anna  di
Stazzema conseguentemente alla legge 381/2000,  quale  luogo  simbolo
della memoria per la diffusione di una  cultura  di  pace  attraverso
iniziative, manifestazioni, mostre, convegni, a livello nazionale  ed
internazionale; 
 
                    Si approva la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
             Sostituzione dell'art. 2 della l.r 38/2002 
 
    1. L'art. 2 della l.r. 38/2002 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 2 (Soggetti). - 1. La Regione promuove la conservazione dei
valori dell'antifascismo e della Resistenza attraverso un  contributo
finanziario annuale a favore: 
      a) dell'Istituto Storico della Resistenza in Toscana; 
      b) della Fondazione «Museo e  Centro  di  documentazione  della
Deportazione e Resistenza-Luoghi della Memoria Toscana»; 
      c)  della  Federazione  regionale  toscana  delle  associazioni
antifasciste e della Resistenza; 
      d)  degli  Istituti  Storici  per  la  Resistenza  a  carattere
provinciale aventi sede in Toscana, associati all'Istituto  nazionale
per la storia del movimento di liberazione in Italia. 
    2. Il contributo di cui al comma 1 e' finalizzato alla: 
      a) realizzazione di attivita' di ricerca, di divulgazione e  di
eventi; 
      b)  raccolta,  conservazione   e   fruizione   del   patrimonio
documentario e archivistico; 
      c) realizzazione di attivita' didattica per le scuole; 
    3. A favore dei soggetti di cui al comma 1 possono essere messi a
disposizione beni immobili di proprieta' regionale.».