(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 56 del 31 dicembre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga la seguente legge: PREAMBOLO Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione; Vista la legge 11 dicembre 2000, n. 381 (Istituzione del «Parco nazionale della pace» a S. Anna di Stazzema - Lucca); Visto l'art. 50 dello Statuto della Regione Toscana; Vista la legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38 (Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di liberta', democrazia, pace e collaborazione tra i popoli ); Considerato quanto segue: 1. la Regione Toscana con la l.r. n. 38/2002, si e' dotata di uno strumento che ha reso possibile la costruzione di una politica organica capace di tutelare e valorizzare il patrimonio storico politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza; 2. la necessita' complessiva di ridefinire l'intero quadro dei soggetti che ricevono contributi in considerazione del ruolo svolto nell'ambito delle politiche regionali per la valorizzazione e la conservazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza, cardini del nostro ordinamento costituzionale, e la salvaguardia della memoria delle stragi nazifasciste in Toscana, definendo altresi' le tipologie del contributo percepito; 3. la necessita' di modificare la legge in questione inserendo tra i soggetti che la Regione intende sostenere con un contributo finanziario annuale anche la Fondazione Museo e Centro di Documentazione della Deportazione e Resistenza di Figline di Prato. Fondazione istituita da tutti i Comuni della provincia di Prato, dall'ANED (Associazione nazionale ex-deportati nei lager nazisti) provinciale, dall'ANPI (Associazione nazionale partigiani d'Italia) provinciale e dalla Comunita' Ebraica di Firenze costituitasi nel 2007 e riconosciuta con decreto del 19 febbraio 2008, n. 551 del Presidente della Giunta Regionale; 4. l'importante attivita' di ricerca, di raccolta, di conservazione e di fruizione del patrimonio documentario e archivistico, nonche' l'azione di supporto all'attivita' didattica nelle scuole, svolta dalla sopraddetta Fondazione; 5. la necessita' di individuare in un'apposita Fondazione «Parco Nazionale della Pace» la struttura organizzativa adeguata per la gestione del Parco della Pace, gia' realizzatosi a Sant'Anna di Stazzema conseguentemente alla legge 381/2000, quale luogo simbolo della memoria per la diffusione di una cultura di pace attraverso iniziative, manifestazioni, mostre, convegni, a livello nazionale ed internazionale; Si approva la presente legge: Art. 1 Sostituzione dell'art. 2 della l.r 38/2002 1. L'art. 2 della l.r. 38/2002 e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Soggetti). - 1. La Regione promuove la conservazione dei valori dell'antifascismo e della Resistenza attraverso un contributo finanziario annuale a favore: a) dell'Istituto Storico della Resistenza in Toscana; b) della Fondazione «Museo e Centro di documentazione della Deportazione e Resistenza-Luoghi della Memoria Toscana»; c) della Federazione regionale toscana delle associazioni antifasciste e della Resistenza; d) degli Istituti Storici per la Resistenza a carattere provinciale aventi sede in Toscana, associati all'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia. 2. Il contributo di cui al comma 1 e' finalizzato alla: a) realizzazione di attivita' di ricerca, di divulgazione e di eventi; b) raccolta, conservazione e fruizione del patrimonio documentario e archivistico; c) realizzazione di attivita' didattica per le scuole; 3. A favore dei soggetti di cui al comma 1 possono essere messi a disposizione beni immobili di proprieta' regionale.».