(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana 
                     n. 56 del 31 dicembre 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
PREAMBOLO 
    Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione; 
    Vista la  legge  regionale  24  febbraio  2005,  n.  41  (Sistema
integrato di interventi e  servizi  per  la  tutela  dei  diritti  di
cittadinanza sociale), in particolare gli articoli 20, 21 e 25; 
    Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale  26  marzo
2008, n. 15/R, con cui e' stato emanato il regolamento di  attuazione
di cui all'art. 62 della l.r. 41/2005; 
    Visto il parere favorevole del Consiglio delle  autonomie  locali
espresso nella seduta del 7 settembre 2009; 
    Considerato quanto segue: 
      1. La legge regionale 41/2005 prevede, all'art. 25, che vengano
disciplinati, con legge, i casi  e  le  modalita'  di  accreditamento
delle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e  private,
dei servizi di assistenza domiciliare  e  degli  altri  servizi  alla
persona, ivi inclusi quelli che operano nelle aree  dell'integrazione
socio-sanitaria anche al fine di erogare prestazioni per conto  degli
enti pubblici competenti; 
      2. Lo strumento piu' idoneo  per  promuovere  la  qualita'  del
sistema integrato dei servizi e delle prestazioni e' l'accreditamento
delle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche  e  private
autorizzate e dei servizi alla persona anche al fine di  favorire  la
pluralita' dell'offerta dei servizi e la  relativa  adeguatezza  alla
soddisfazione dei bisogni e realizzare, attraverso  l'accreditamento,
un sistema di offerta di servizi alla persona dotati  di  un  livello
omogeneo di qualita' su tutto il territorio regionale; 
      3. Per realizzare gli obiettivi di qualita' del sistema sociale
integrato,  la  presente  legge  assoggetta  ad   accreditamento   le
strutture residenziali e  semiresidenziali  pubbliche  e  private,  i
servizi di assistenza domiciliare e gli altri  servizi  alla  persona
che, a tal fine, devono possedere i requisiti attinenti  al  processo
di produzione, erogazione e fruizione dei  servizi,  specificati  nel
relativo regolamento di attuazione; 
      4. Con  l'accreditamento  le  strutture  e  gli  erogatori  dei
servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla  persona
sono idonei ad erogare, per conto  degli  enti  pubblici  competenti,
prestazioni sociali e socio-sanitarie; 
      5.  I  destinatari  delle  prestazioni  possono  esercitare  il
diritto  di  scelta  nell'ambito  delle  strutture  e   dei   servizi
accreditati e disponibili, anche attraverso titoli  di  acquisto,  la
cui  erogazione  e'  subordinata  alla  definizione  di  un  progetto
individuale di  intervento  nell'ambito  del  percorso  assistenziale
personalizzato di cui all'art. 7 della l.r. 41/2005; 
 
                    Si approva la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
    1. La presente legge, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale
24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di  interventi  e  servizi
per la  tutela  dei  diritti  di  cittadinanza  sociale),  disciplina
l'accreditamento  delle  strutture  residenziali  e  semiresidenziali
pubbliche e private, dei servizi di assistenza  domiciliare  e  degli
altri servizi alla persona, compresi quelli che  operano  nelle  aree
dell'integrazione socio sanitaria, al fine di promuovere la  qualita'
del sistema integrato dei servizi e delle prestazioni e l'adeguatezza
alla  soddisfazione  dei  bisogni,  nonche'  favorire  la  pluralita'
dell'offerta dei servizi. 
    2. Con l'espressione «altri servizi  alla  persona»,  di  cui  al
comma 1, si  intende  il  complesso  dei  servizi  tesi  a  garantire
l'uguaglianza  rispetto   a   differenti   stati   di   bisogno,   la
valorizzazione delle capacita' e delle risorse personali, nonche'  il
sostegno   alla   autonomia   dei    soggetti    permanentemente    o
temporaneamente non  autosufficienti  o  comunque  in  situazioni  di
disagio, anche in relazione alla fruizione dei servizi stessi.