(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 4
                            gennaio 2010) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
    PREAMBOLO. 
    Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;. 
    Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto; 
    Vista la legge regionale 21 giugno 2006, n. 25 (Istituzione della
Fondazione toscana Gabriele Monasterio per la  ricerca  medica  e  di
sanita' pubblica); 
    Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina  del
servizio sanitario regionale); 
    Visto il parere favorevole del Consiglio delle  autonomie  locali
espresso nella seduta del 5 ottobre 2009. 
    Considerato quanto segue: 
      1. La Fondazione Toscana Gabriele  Monasterio  per  la  ricerca
medica e di  sanita'  pubblica  (di  seguito  denominata  Fondazione)
istituita con legge regionale 21 giugno 2006, n.  25,  quale  persona
giuridica di diritto privato, svolge una attivita' di  rilievo  e  di
interesse pubblico nel campo dell'assistenza sanitaria e di ricerca e
nel contesto del servizio sanitario regionale,  ricevendo,  per  tale
motivo,  finanziamenti  diretti  da  parte  dello   stesso   servizio
sanitario regionale. 
      2.  La  Fondazione  e'  retta  da  uno  statuto  approvato  con
deliberazione del  Consiglio  regionale  e  su  di  essa  la  Regione
esercita funzioni di indirizzo e controllo analoghe a quelle  che  le
competono nei confronti delle aziende sanitarie. 
      3.  La  Fondazione  e'   stata   riconosciuta   come   presidio
ospedaliero specialistico nell'ambito dell'area vasta nord ovest e in
relazione ai rapporti convenzionali con le aziende sanitarie toscane,
partecipando in  tal  modo  alle  attivita'  del  servizio  sanitario
regionale. 
      4. Il rilievo pubblicistico della Fondazione  rende  necessario
un adeguamento della natura giuridica  della  stessa,  riconoscendola
come ente pubblico che partecipa a pieno titolo  alle  attivita'  del
servizio sanitario regionale. 
      5.  La  Regione  ha  competenza  legislativa  sugli  enti   che
esercitano attivita' sanitarie nel suo territorio e,  pertanto,  puo'
disporre con legge.  il  riconoscimento  della  natura  pubblicistica
della Fondazione sulla base del  rilievo  pubblicistico  degli  scopi
alla medesima assegnati. 
                               Art. 1 
 
            Riconoscimento come ente di diritto pubblico 
 
    1. La «Fondazione Toscana  Gabriele  Monasterio  per  la  ricerca
medica e di sanita' pubblica», di  seguito  denominata  «Fondazione»,
gia' istitutuita come  fondazione  di  diritto  privato  dalla  legge
regionale 21 giugno 2006, n. 25 (Istituzione della Fondazione Toscana
Gabriele monasterio per la ricerca medica e di sanita' pubblica),  e'
riconosciuta come ente di diritto pubblico.