(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 4
                            gennaio 2010) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
    PREAMBOLO 
    Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione; 
    Visto l'articolo 123 della Costituzione; 
    Visto l'articolo 4, comma 1, lettera o) dello Statuto regionale; 
    Vista la legge regionale 18 maggio 1998,  n.  25  (Norme  per  la
gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); 
    Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie  locali,
espresso nella seduta del 14 dicembre 2009; 
    Considerato quanto segue: 
      1. l'articolo 13 del  decreto  legge  4  luglio  2006,  n.  223
(Disposizioni urgenti per il rilancio economico  e  sociale,  per  il
contenimento e la razionalizzazione  della  spesa  pubblica,  nonche'
interventi  in  materia  di  entrate  e  di  contrasto   all'evasione
fiscale), convertito nella legge 4 agosto 2006, n.  248  (Conversione
in legge, con modificazioni, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223,  recante
disposizioni urgenti per il rilancio  economico  e  sociale,  per  il
contenimento e la razionalizzazione  della  spesa  pubblica,  nonche'
interventi  in  materia  di  entrate  e  di  contrasto   all'evasione
fiscale),  al  fine  di  evitare  alterazioni  del  mercato  e  delle
condizioni di concorrenza, prevede tra l'altro: 
        a) che le societa' a capitale interamente  pubblico  o  misto
operino  esclusivamente  con  gli  enti  partecipanti  alla  societa'
medesima; 
        b) che le attivita' non  consentite  cessino  entro  24  mesi
dalla data di entrata in vigore della stessa norma; 
      2. la legge 24 dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -  legge
finanziaria 2008) all'articolo 3, comma  27,  prevede  che  gli  enti
pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche), non  possano  costituire
societa', ne' mantenere partecipazioni in societa' aventi per oggetto
attivita' di  produzione  di  beni  e  di  servizi  non  strettamente
necessarie   per   il   perseguimento   delle    proprie    finalita'
istituzionali; 
      3. la Regione Toscana con l'articolo 10 della  legge  regionale
19 agosto 1988, n. 60 (Norme per la limitazione ed  il  recupero  dei
rifiuti)  ha  promosso  l'istituzione  di  una   agenzia   regionale,
costituita in forma di societa' per azioni a capitale misto  pubblico
privato, che ha assunto la denominazione  «Agenzia  regione  recupero
risorse s.p.a.»; 
      4. la societa' di cui al punto 3, qualora  non  trasformata  in
societa' a capitale interamente pubblico  avente  caratteristiche  in
house, dovrebbe cessare la propria attivita'  in  applicazione  delle
normative sopra citate; 
      5. l'«Agenzia regione recupero  risorse  s.p.a.»  ha  rivestito
negli anni un ruolo strategico di supporto alle  politiche  regionali
di  gestione  dei  rifiuti,  tanto  da  renderne  indispensabile   il
mantenimento, cosi' come riconosciuto  nel  rapporto  concernente  il
governo delle partecipazioni regionali, approvato con decisione della
Giunta regionale 28 luglio 2008, n. 11; 
      6.  sussiste  l'interesse  attuale  della  Regione  Toscana   a
sostenere la trasformazione della societa' di  cui  al  punto  3  che
riveste  un  valore  strategico  in  considerazione  del   ruolo   di
assistenza e di supporto all'attivita' regionale che la  societa'  e'
chiamata a svolgere nell'ambito della gestione dei  rifiuti  e  della
bonifica dei siti inquinati; 
      7. si e' posta la necessita' di supportare, oltre alla Regione,
anche l'attivita' degli altri enti aventi funzioni di  pianificazione
e  programmazione  in  ambito  regionale  in  materia  di  rifiuti  e
bonifiche  dei  siti  inquinati,  segnatamente  province   e   ambiti
territoriali ottimali (ATO) per la  gestione  integrata  dei  rifiuti
urbani di cui all'articolo 24 della legge regionale 18  maggio  1998,
n. 25, tenuto conto delle funzioni poste a carico  degli  stessi  per
attuare il processo di riorganizzazione del sistema di  gestione  dei
rifiuti come derivante dall'applicazione delle  modifiche  introdotte
dalla legge regionale 22 novembre 2007, n. 61 (Modifiche  alla  legge
regionale 18 maggio 1998, n. 25 «Norme per la gestione dei rifiuti  e
la bonifica dei siti inquinati» e norme per la gestione integrata dei
rifiuti); 
      8.   e'   opportuno   non   disperdere   l'esperienza   e    le
professionalita' presenti nell'ambito della «Agenzia regione recupero
risorse   s.p.a.»,   trasformandola   in    una    societa'    avente
caratteristiche in  house  con  funzioni  di  assistenza  e  supporto
tecnico esclusivamente a favore della Regione, delle province e degli
ambiti territoriali ottimali; 
      9.   ai   fini    della praticabilita'    dell'intervento    di
trasformazione societaria, e' stata verificata la disponibilita'  dei
soci diversi dalla Regione a recedere dalla societa', in  conformita'
agli indirizzi espressi nella deliberazione della Giunta regionale  3
novembre  2008,  n.  877,   e   fatti   propri   dal   Consiglio   di
amministrazione della societa' nella seduta del 19 dicembre 2008; 
      10. data la particolare rilevanza delle funzioni  svolte  dalla
Regione in materia di rifiuti e bonifiche dei siti  inquinati  ed  in
considerazione delle valutazioni riportate al punto 5 ed al punto  6,
e' opportuno riservare alla Regione una partecipazione  maggioritaria
nella nuova societa'; 
      11. e' inoltre necessario ottimizzare  l'organizzazione  ed  il
funzionamento della societa' in ragione dei mutati compiti di cui  al
punto 7, garantendo il piu'  elevato  livello  delle  prestazioni  ed
altresi' la piena  rispondenza  dell'attivita'  della  societa'  alle
esigenze dei soci attraverso  la  puntuale  definizione  dell'oggetto
sociale e l'individuazione di meccanismi che assicurino il  controllo
degli stessi sugli  obiettivi  strategici  e  sulle  piu'  importanti
decisioni della societa'; 
      12.  la  dismissione  delle  partecipazioni   azionarie   della
societa' in essere, diverse da quelle della  Regione,  sara'  attuata
tramite  riduzione  del  capitale  sociale  della  societa'  «Agenzia
regione recupero risorse s.p.a.», da  attuarsi  mediante  acquisto  e
successivo annullamento di  azioni  proprie  ai  sensi  dell'articolo
2357-bis,  comma  1,  n.  1)  del  codice  civile,  in   misura   non
proporzionale tra i soci e quindi senza oneri di spesa per la Regione
Toscana; 
      13. si e' reso necessario  prevedere  l'adeguamento  di  alcune
disposizioni  della  1.r.  n.  25/1998  nella  parte  in  cui   fanno
riferimento alla «Agenzia  regione  recupero  risorse  s.p.a.»;  tali
modifiche  acquistano  efficacia  al   compimento del   processo   di
trasformazione della societa'; 
      14.  si  e'  posta,  infine,  l'esigenza  di   introdurre   una
disciplina transitoria per garantire la continuita'  delle  attivita'
della societa'  nelle  more  della  sua  trasformazione, stabilendone
tempi e modalita'. 
    si approva la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
         Oggetto della legge e denominazione della societa' 
 
    1. La  presente  legge  promuove  e  disciplina  il  processo  di
trasformazione  della  societa'  «Agenzia  regione  recupero  risorse
S.p.a.» di cui all'articolo 10 della legge regionale 19 agosto  1988,
n. 60 (Norme per la limitazione ed il recupero dei rifiuti) e la  sua
riorganizzazione in societa' partecipata dalla Regione e dagli  altri
enti pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, per lo  svolgimento  di
servizi strumentali alle attivita' istituzionali dei soci in  materia
di rifiuti e bonifica dei siti inquinati. 
    2. La societa' risultante dal processo di trasformazione  di  cui
al comma  1  assume  la  denominazione  «Agenzia  regionale  recupero
risorse s.p.a.», di seguito denominata societa'.