(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 4 gennaio 2010) La Giunta regionale ha approvato Il Presidente della Giunta Emana il seguente regolamento: Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione; Visto l'art. 42 dello Statuto; Vista la legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) ed in particolare gli articoli 3, 4, 5 e 32; Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003 n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32); Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 5 novembre 2009; Visto il parere della direzione generale della Presidenza; Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 16 novembre 2009, n. 1031; Visto il parere della commissione consiliare competente espresso nella seduta del 16 dicembre 2009; Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 14 dicembre 2009; Visto l'ulteriore parere della direzione generale della Presidenza; Vista la deliberazione della Giunta regionale del 28 dicembre 2009, n. 1288; Considerato quanto segue: 1. e' necessario dare attuazione all'art. 4 della 1.r. 32/2002 esplicitando e disciplinando la tipologia del nido aziendale quale servizio educativo localizzato nel luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze, promosso da uno o piu' enti o aziende pubbliche o private per accogliere, anche in via non esclusiva, i figli dei lavoratori dipendenti. Per questa tipologia di servizio educativo per l'infanzia e' necessario individuare le caratteristiche strutturali e qualitative; 2. dall'esperienza maturata dall'applicazione della normativa in materia e' inoltre emersa la necessita' di introdurre norme di semplificazione relativamente all'autorizzazione e all'accreditamento, per i quali sono individuati i termini, trenta giorni o sessanta a seconda della complessita' delle operazioni di verifica da effettuare da parte del soggetto competente, per la conclusione dei relativi procedimenti al fine di attuare i principi di parita' di trattamento e trasparenza, previsti dalla normativa vigente, su tutto il territorio regionale; 3. occorre accentuare e rafforzare le disposizioni in materia di sicurezza dei bambini e di qualita' e flessibilita' dei servizi, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e alla progettazione pedagogica che devono tener conto delle esigenze legate allo sviluppo e al benessere dei bambini; 4. e' opportuno individuare i servizi che non sono ricompresi nella classificazione dei servizi educativi, i cosiddetti baby parking, che assicurano un servizio di custodia e si trovano allocati per lo piu' presso i centri commerciali e comunque sono attrezzati per consentire l'accoglienza e la permanenza temporanea dei bambini. Per tali servizi e' rimandata ai comuni la disciplina che deve assicurare la tutela della sicurezza, l'igiene e la salute dei bambini; 5. nell'ottica di sviluppare un sistema integrato di servizi, si provvede a rafforzare per i comuni le funzioni di gestione, di regolazione del sistema di rete, mediante il sistema di autorizzazione e di accreditamento, ed il monitoraggio della qualita' e del sistema informativo; 6. con riferimento al sistema di educazione non formale dell'infanzia, dell'adolescenza, dei giovani e degli adulti si introducono norme piu' stringenti per i comuni in ordine alla trasmissione al sistema informativo regionale delle informazioni che vengono utilizzate dalla Regione ai fini della valutazione e programmazione degli interventi. Si approva il presente regolamento: Art. 1 Sostituzione dell'articolo 8 del d.p.g.r. 47/R/2003 1. L'art. 8 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003 n. 47/R/2003 (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32) e' sostituito dal seguente: «Art. 8 (Classificazione dei servizi). - 1. I servizi educativi per la prima infanzia, di cui all'art. 4 della 1. r. 32/2002, sono classificati in: a) nido di infanzia; b) servizi integrativi, articolati nel modo seguente: 1) centro dei bambini e dei genitori; 2) centro gioco educativo; 3) nido domiciliare; c) nido aziendale. 2. Non sono ricompresi nella classificazione dei servizi educativi per la prima infanzia, di cui al comma 1, i servizi di custodia, comunque denominati, ubicati in locali o spazi situati all'interno di strutture che hanno finalita' di tipo commerciale ed attrezzati per consentire ai bambini attivita' di gioco con carattere di temporaneita' e occasionalita'. 3. La disciplina relativa ai servizi di cui al comma 2 e' stabilita dal comune territorialmente competente e deve assicurare il rispetto delle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute dei bambini.».