(Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
           della Regione Toscana n. 1 del 4 gennaio 2010) 
 
 
                         La Giunta regionale 
                            ha approvato 
 
 
                     Il Presidente della Giunta 
                                Emana 
 
    il seguente regolamento: 
    Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione; 
    Visto l'art. 42 dello Statuto; 
    Vista la legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico  della
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro)  ed  in  particolare
gli articoli 3, 4, 5 e 32; 
    Visto il regolamento emanato con  decreto  del  Presidente  della
Giunta regionale 8 agosto 2003 n.  47/R  (Regolamento  di  esecuzione
della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32); 
    Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso  nella
seduta del 5 novembre 2009; 
    Visto il parere della direzione generale della Presidenza; 
    Vista la deliberazione della Giunta  Regionale  del  16  novembre
2009, n. 1031; 
    Visto il parere della commissione consiliare competente  espresso
nella seduta del 16 dicembre 2009; 
    Visto il parere del Consiglio  delle  autonomie  locali  espresso
nella seduta del 14 dicembre 2009; 
    Visto  l'ulteriore  parere   della   direzione   generale   della
Presidenza; 
    Vista la deliberazione della Giunta  regionale  del  28  dicembre
2009, n. 1288; 
    Considerato quanto segue: 
      1. e' necessario dare attuazione all'art. 4 della 1.r.  32/2002
esplicitando e disciplinando la tipologia del  nido  aziendale  quale
servizio educativo localizzato nel luogo di lavoro o nelle  immediate
vicinanze, promosso da uno o piu' enti o aziende pubbliche o  private
per accogliere, anche in via non esclusiva, i  figli  dei  lavoratori
dipendenti. Per questa tipologia di servizio educativo per l'infanzia
e'  necessario   individuare   le   caratteristiche   strutturali   e
qualitative; 
      2. dall'esperienza maturata dall'applicazione  della  normativa
in materia e' inoltre emersa la necessita'  di  introdurre  norme  di
semplificazione       relativamente       all'autorizzazione        e
all'accreditamento, per i quali sono individuati  i  termini,  trenta
giorni o sessanta a seconda della complessita'  delle  operazioni  di
verifica da effettuare da  parte  del  soggetto  competente,  per  la
conclusione dei relativi procedimenti al fine di attuare  i  principi
di parita' di trattamento e  trasparenza,  previsti  dalla  normativa
vigente, su tutto il territorio regionale; 
        3. occorre accentuare e rafforzare le disposizioni in materia
di sicurezza dei bambini e di qualita' e flessibilita'  dei  servizi,
con  particolare  riferimento  agli  aspetti  organizzativi  e   alla
progettazione pedagogica che devono tener conto delle esigenze legate
allo sviluppo e al benessere dei bambini; 
      4. e' opportuno individuare i servizi che non  sono  ricompresi
nella  classificazione  dei  servizi  educativi,  i  cosiddetti  baby
parking, che assicurano un servizio di custodia e si trovano allocati
per lo piu' presso i centri commerciali e  comunque  sono  attrezzati
per consentire l'accoglienza e la permanenza temporanea dei  bambini.
Per tali servizi e'  rimandata  ai  comuni  la  disciplina  che  deve
assicurare la tutela  della  sicurezza,  l'igiene  e  la  salute  dei
bambini; 
      5. nell'ottica di sviluppare un sistema integrato  di  servizi,
si provvede a rafforzare per i comuni le  funzioni  di  gestione,  di
regolazione  del  sistema   di   rete,   mediante   il   sistema   di
autorizzazione e di accreditamento, ed il monitoraggio della qualita'
e del sistema informativo; 
      6.  con  riferimento  al  sistema  di  educazione  non  formale
dell'infanzia,  dell'adolescenza,  dei  giovani  e  degli  adulti  si
introducono norme  piu'  stringenti  per  i  comuni  in  ordine  alla
trasmissione al sistema informativo regionale delle informazioni  che
vengono  utilizzate  dalla  Regione  ai  fini  della  valutazione   e
programmazione degli interventi. 
    Si approva il presente regolamento: 
                               Art. 1 
 
         Sostituzione dell'articolo 8 del d.p.g.r. 47/R/2003 
 
    1. L'art. 8 del regolamento emanato con  decreto  del  Presidente
della Giunta regionale 8 agosto 2003  n.  47/R/2003  (Regolamento  di
esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32) e'  sostituito
dal seguente: 
    «Art. 8 (Classificazione dei servizi). - 1. I  servizi  educativi
per la prima infanzia, di cui all'art. 4 della 1.  r.  32/2002,  sono
classificati in: 
    a) nido di infanzia; 
    b) servizi integrativi, articolati nel modo seguente: 
      1) centro dei bambini e dei genitori; 
      2) centro gioco educativo; 
      3) nido domiciliare; 
    c) nido aziendale. 
    2.  Non  sono  ricompresi  nella  classificazione   dei   servizi
educativi per la prima infanzia, di cui al  comma  1,  i  servizi  di
custodia, comunque denominati, ubicati  in  locali  o  spazi  situati
all'interno di strutture che hanno finalita' di tipo  commerciale  ed
attrezzati per consentire ai bambini attivita' di gioco con carattere
di temporaneita' e occasionalita'. 
    3. La disciplina relativa  ai  servizi  di  cui  al  comma  2  e'
stabilita dal comune territorialmente competente e deve assicurare il
rispetto delle norme vigenti relative alla sicurezza  e  alla  salute
dei bambini.».