(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 7 del 18 febbraio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato. LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' ed oggetto 1. In attuazione dell'art. 117 della Costituzione e dell'art. 10 dello Statuto, la Regione Piemonte riconosce e promuove il diritto all'abitazione mediante politiche territoriali e abitative tese ad assicurare il fabbisogno delle famiglie e delle persone meno abbienti e di particolari categorie sociali. 2. La presente legge disciplina il sistema dell'intervento pubblico nel settore dell'edilizia sociale attraverso: a) l'individuazione delle modalita' di assegnazione degli alloggi e di calcolo del relativo canone di locazione; b) l'ordinamento degli enti operanti in materia; c) la definizione dei criteri per l'alienazione degli alloggi.