(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte 
                     n. 7 del 18 febbraio 2010) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato. 
 
 
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                        Finalita' ed oggetto 
 
    1. In attuazione dell'art. 117 della Costituzione e dell'art.  10
dello Statuto, la Regione Piemonte riconosce e  promuove  il  diritto
all'abitazione mediante politiche territoriali e  abitative  tese  ad
assicurare il fabbisogno delle famiglie e delle persone meno abbienti
e di particolari categorie sociali. 
    2.  La  presente  legge  disciplina  il  sistema  dell'intervento
pubblico nel settore dell'edilizia sociale attraverso: 
      a)  l'individuazione  delle  modalita'  di  assegnazione  degli
alloggi e di calcolo del relativo canone di locazione; 
      b) l'ordinamento degli enti operanti in materia; 
      c) la definizione dei criteri per l'alienazione degli alloggi.