(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
          della Regione Piemonte n. 8 del 25 febbraio 2010) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
    1. La presente legge disciplina,  nell'ambito  di  un'equilibrata
fruizione dell'ambiente montano a garanzia di una maggiore  sicurezza
per i suoi frequentatori, le categorie di  strutture  fruibili  dagli
alpinisti,  dagli  escursionisti  e  in  generale   da   coloro   che
frequentano la montagna a scopo ricreativo, sportivo, culturale e  di
studio. 
    2.  La  legge  disciplina,  altresi',   le   diverse   forme   di
organizzazione delle strutture ricettive alpinistiche. 
    3. La Regione Piemonte contribuisce al sostegno, funzionamento  e
sviluppo delle strutture ricettive alpinistiche anche mediante  forme
di finanziamento.