(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 8 del 25 febbraio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' 1. La presente legge disciplina, nell'ambito di un'equilibrata fruizione dell'ambiente montano a garanzia di una maggiore sicurezza per i suoi frequentatori, le categorie di strutture fruibili dagli alpinisti, dagli escursionisti e in generale da coloro che frequentano la montagna a scopo ricreativo, sportivo, culturale e di studio. 2. La legge disciplina, altresi', le diverse forme di organizzazione delle strutture ricettive alpinistiche. 3. La Regione Piemonte contribuisce al sostegno, funzionamento e sviluppo delle strutture ricettive alpinistiche anche mediante forme di finanziamento.