(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 8 
                        del 25 febbraio 2010) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
    1. La  Regione  Piemonte,  nel  quadro  della  realizzazione  del
sistema integrato di interventi e servizi sociali e in armonia con il
Piano socio-sanitario regionale, promuove il benessere,  la  qualita'
della vita e l'autonomia dei cittadini non autosufficienti,  previene
l'aggravamento delle  loro  patologie,  opera  per  evitare  ricoveri
impropri e favorisce la  loro  permanenza  presso  il  domicilio  nel
quadro del rispetto prioritario della  cultura  della  domiciliarita'
richiesto dalla persona e dalla famiglia. 
    2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Regione: 
    a) realizza un insieme articolato e coordinato di prestazioni con
criteri di equita'; 
    b) supporta in particolare coloro  i  quali  assumono  parte  del
carico assistenziale di persone  non  autosufficienti  facenti  parte
continuativamente del proprio nucleo familiare anagrafico; 
    c) valorizza il profilo professionale e formativo dell'assistente
familiare; 
    d)  garantisce  la   qualita'   dei   servizi   prestati   e   la
professionalita' degli operatori; 
    e) rende effettiva la possibilita' di scelta tra cure domiciliari
e inserimento in strutture socio-sanitarie.