(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 8 del 25 febbraio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' 1. La Regione Piemonte, nel quadro della realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e in armonia con il Piano socio-sanitario regionale, promuove il benessere, la qualita' della vita e l'autonomia dei cittadini non autosufficienti, previene l'aggravamento delle loro patologie, opera per evitare ricoveri impropri e favorisce la loro permanenza presso il domicilio nel quadro del rispetto prioritario della cultura della domiciliarita' richiesto dalla persona e dalla famiglia. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Regione: a) realizza un insieme articolato e coordinato di prestazioni con criteri di equita'; b) supporta in particolare coloro i quali assumono parte del carico assistenziale di persone non autosufficienti facenti parte continuativamente del proprio nucleo familiare anagrafico; c) valorizza il profilo professionale e formativo dell'assistente familiare; d) garantisce la qualita' dei servizi prestati e la professionalita' degli operatori; e) rende effettiva la possibilita' di scelta tra cure domiciliari e inserimento in strutture socio-sanitarie.