(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 8 del 25 febbraio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' 1. La Regione Piemonte promuove e valorizza le discipline sportive delle olimpiadi e delle paralimpiadi invernali, ne favorisce la pratica a livello agonistico ed amatoriale e ne incentiva la diffusione dell'attivita' giovanile.