(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 8 
                        del 25 febbraio 2010) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
    1.  La  Regione  Piemonte  promuove  e  valorizza  le  discipline
sportive delle olimpiadi e delle paralimpiadi invernali, ne favorisce
la pratica a livello agonistico  ed  amatoriale  e  ne  incentiva  la
diffusione dell'attivita' giovanile.