(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 12 del 25 marzo 2010) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; Vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7; Visto il regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 13-13599 del 22 marzo 2010; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Integrazioni al regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R 1. Dopo l'art. 24 del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R (Regolamento regionale di contabilita'), e' inserito il seguente: «Art. 24-bis (Pagamenti in carenza di bilancio). - 1. In carenza di bilancio di previsione, dopo il 30 aprile, sono comunque autorizzati, al fine di assicurare il buon andamento dell'amministrazione collegato alle preminenti esigenze di carattere costituzionale, i pagamenti relativi: a) alle spese obbligatorie; b) ai trasferimenti in favore di enti, agenzie e societa' regionali di cui agli allegati A), B) e C) della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte); c) alle scadenze stabilite da leggi, regolamenti, accordi, convenzioni, affidamenti e contratti; d) alle annualita' di mutui e prestiti; e) agli interventi di Protezione civile, a quelli collegati alle calamita' naturali e ai pignoramenti presso terzi. 2. Ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008), l'autorizzazione ai pagamenti di cui al comma 1 non si applica alle indennita' spettanti ai consiglieri regionali e ai componenti della giunta regionale». Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Torino, 22 marzo 2010 BRESSO