(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte 
                      n. 12 del 25 marzo 2010) 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
    Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla  legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); 
    Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; 
    Vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7; 
    Visto il regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R; 
    Vista la deliberazione della giunta regionale n. 13-13599 del  22
marzo 2010; 
 
                              E m a n a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
   Integrazioni al regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R 
 
    1. Dopo l'art. 24 del regolamento regionale 5 dicembre  2001,  n.
18/R  (Regolamento  regionale  di  contabilita'),  e'   inserito   il
seguente: 
    «Art. 24-bis (Pagamenti in carenza di bilancio). - 1. In  carenza
di  bilancio  di  previsione,  dopo  il  30  aprile,  sono   comunque
autorizzati,   al   fine   di   assicurare    il    buon    andamento
dell'amministrazione collegato alle preminenti esigenze di  carattere
costituzionale, i pagamenti relativi: 
      a) alle spese obbligatorie; 
      b) ai trasferimenti in  favore  di  enti,  agenzie  e  societa'
regionali di cui agli allegati A), B) e C) della legge  regionale  11
aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte); 
      c) alle scadenze  stabilite  da  leggi,  regolamenti,  accordi,
convenzioni, affidamenti e contratti; 
      d) alle annualita' di mutui e prestiti; 
      e) agli interventi di Protezione  civile,  a  quelli  collegati
alle calamita' naturali e ai pignoramenti presso terzi. 
    2. Ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 23 maggio 2008, n.
12 (Legge finanziaria per l'anno 2008), l'autorizzazione ai pagamenti
di cui al comma  1  non  si  applica  alle  indennita'  spettanti  ai
consiglieri regionali e ai componenti della giunta regionale». 
    Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione. 
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare. 
 
      Torino, 22 marzo 2010 
 
                               BRESSO