(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte 
                      n. 12 del 25 marzo 2010) 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
    Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla  legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); 
    Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; 
    Visto l'art. 77-ter, comma 11 della legge 6 agosto 2008, n. 133; 
    Visto l'art. 7-quater, comma 7 della legge 9 aprile 2009, n. 33; 
    Vista la legge 26 marzo 2010, n. 42; 
    Visto il regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 3/R; 
    Vista la deliberazione della giunta regionale n. 78-13731 del  29
marzo 2010; 
 
                              E m a n a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'art. 3 del regolamento regionale 8  febbraio  2010,  n.
                                 3/R 
 
    1. Il secondo periodo del comma 4  dell'art.  3  del  regolamento
regionale 8 febbraio 2010, n. 3/R), e' sostituito dai  seguenti:  «La
giunta    regionale,    con    propria    deliberazione,     provvede
all'applicazione dell'art. 7-quater, commi 1, lettere a) e b),  e  3,
della legge n. 33/2009, adattando le regole ed i vincoli ivi previsti
alla  diversita'  delle  situazioni  finanziarie  degli  enti  locali
piemontesi. Con le stesse modalita' procede, altresi', ad adattare al
contesto regionale ogni altra disposizione statale che  incida  sulla
disciplina del Patto di stabilita' interno degli enti locali».