(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 12 del 25 marzo 2010) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; Visto l'art. 77-ter, comma 11 della legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto l'art. 7-quater, comma 7 della legge 9 aprile 2009, n. 33; Vista la legge 26 marzo 2010, n. 42; Visto il regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 3/R; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 78-13731 del 29 marzo 2010; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche all'art. 3 del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 3/R 1. Il secondo periodo del comma 4 dell'art. 3 del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 3/R), e' sostituito dai seguenti: «La giunta regionale, con propria deliberazione, provvede all'applicazione dell'art. 7-quater, commi 1, lettere a) e b), e 3, della legge n. 33/2009, adattando le regole ed i vincoli ivi previsti alla diversita' delle situazioni finanziarie degli enti locali piemontesi. Con le stesse modalita' procede, altresi', ad adattare al contesto regionale ogni altra disposizione statale che incida sulla disciplina del Patto di stabilita' interno degli enti locali».