(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 32 del 10 luglio 2009) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato Nessuna richiesta di referendum ai sensi dell'art. 17-bis dello statuto regionale e' stata avanzata; IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Disposizioni in materia di ineleggibilita' e di incompatibilita' dei deputati regionali 1. Il comma 1 dell'art. 10-sexies della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, introdotto dall'art. 1 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22, e' sostituito dai seguenti: «1. I ricorsi o i reclami relativi a cause di ineleggibilita' o di incompatibilita', ove presentati all'assemblea, sono decisi secondo le norme del suo regolamento interno. 1-bis. Nel caso in cui venga accertata l'incompatibilita', dalla definitiva deliberazione adottata dall'assemblea, decorre il termine di dieci giorni entro il quale l'eletto deve esercitare il diritto di opzione a pena di decadenza. Ove l'incompatibilita' sia accertata in sede giudiziale, il termine di dieci giorni per esercitare il diritto di opzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza. 1-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis si applicano anche ai giudizi in materia di incompatibilita' in corso al momento di entrata in vigore della presente legge e non ancora definiti con sentenza passata in giudicato».