(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia 
                      n. 32 del 10 luglio 2009) 
 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
    Nessuna richiesta di referendum ai sensi dell'art.  17-bis  dello
statuto regionale e' stata avanzata; 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Disposizioni in materia di ineleggibilita' e di incompatibilita'  dei
                         deputati regionali 
 
    1. Il comma 1 dell'art. 10-sexies della legge regionale 20  marzo
1951, n. 29, introdotto dall'art. 1 della legge regionale 5  dicembre
2007, n. 22, e' sostituito dai seguenti: 
    «1. I ricorsi o i reclami relativi a cause di  ineleggibilita'  o
di  incompatibilita',  ove  presentati  all'assemblea,  sono   decisi
secondo le norme del suo regolamento interno. 
    1-bis. Nel caso in cui venga accertata l'incompatibilita',  dalla
definitiva deliberazione adottata dall'assemblea, decorre il  termine
di dieci giorni entro il quale l'eletto deve esercitare il diritto di
opzione a pena di decadenza. Ove l'incompatibilita' sia accertata  in
sede giudiziale, il termine di dieci giorni per esercitare il diritto
di opzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza. 
    1-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1  e  1-bis  si  applicano
anche ai giudizi in materia di incompatibilita' in corso  al  momento
di entrata in vigore della presente legge e non ancora  definiti  con
sentenza passata in giudicato».