L'ASSEMBLEA REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              promulga 
 
    la seguente legge: 
                               Art. 1 
    Stato di disoccupazione1. Lo stato di disoccupazione del soggetto
privo di lavoro che sia immediatamente disponibile  allo  svolgimento
ed alla ricerca di  una  attivita'  lavorativa  e'  comprovato  dalla
presentazione  dell'interessato  presso  il  Centro   per   l'impiego
competente nel cui ambito territoriale  si  trovi  il  domicilio  del
medesimo. 
    2. Il soggetto interessato, per le finalita'  delle  disposizioni
di  legge  vigenti  in  materia  di  agevolazioni  per  l'inserimento
lavorativo,  presenta  al  Centro  per   l'impiego   competente   una
dichiarazione  resa  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti: 
      a)  immediata  disponibilita'  allo  svolgimento  di  attivita'
lavorativa; 
      b) immediata disponibilita' alla partecipazione alle misure  di
orientamento, formazione e politiche attive del lavoro  proposte  dal
Centro per l'impiego competente; 
      c) eventuale attivita' lavorativa precedentemente svolta; 
      d) data dalla quale risulti essere direttamente alla ricerca di
lavoro anche attraverso altri  organismi  autorizzati  o  accreditati
ovvero partecipazioni a bandi o concorsi pubblici o privati. 
    3. I Centri per l'impiego procedono ad erogare ai soggetti di cui
alla  presente  legge  i  servizi  di  cui  alle  lettere  a)  e   b)
dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181  e  di
cui alle leggi vigenti in materia di agevolazioni  per  l'inserimento
lavorativo. 
    4. I Centri per l'impiego rilasciano certificazione  sullo  stato
di disoccupazione e sulla decorrenza iniziale, per  le  finalita'  di
cui alle leggi vigenti in materia di agevolazioni  per  l'inserimento
lavorativo, anche sulla scorta delle dichiarazioni  dei  soggetti  di
cui al presente  articolo  e  sottopongono  le  stesse  ai  controlli
previsti dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445. 
    5. I Centri per l'impiego verificano lo stato  di  disoccupazione
sulla  scorta  dei  criteri  adottati  con   decreto   dell'Assessore
regionale  per  il  lavoro,  la  previdenza  sociale,  la  formazione
professionale e l'emigrazione, sentita la Commissione  regionale  per
l'impiego, secondo i principi di cui alle lettere a),  b),  c)  e  d)
dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.