(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 53 del 20 novembre 2009) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga La seguente legge: Art. 1 Imprese beneficiarie 1. La Regione concede un contributo in favore di progetti d'investimento iniziale, come definiti dagli «Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013», pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (g.u.u.e.) C 54 del 4 marzo 2006, nello forma di credito di imposta alle imprese, ivi incluse quelle artigiane, operanti nei settori delle attivita' estrattive, manifatturiere, del turismo e dei servizi, che effettuano entro il termine del 31 dicembre 2013 nuovi investimenti nel territorio della Regione, per un importo agevolabile per le imprese del settore del turismo non inferiore ad euro 100 mila e non superiore ad euro 4 milioni e per le altre imprese cosi' determinato: a) microimprese, anche artigiane: non inferiore ad euro 50 mila e non superiore ad euro 500 mila; b) piccole imprese: non inferiore ad euro 100 mila e non superiore ad euro un milione; c) medie e grandi imprese: non inferiore ad euro 500 mila e non superiore ad euro 4 milioni. 2. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso alle piccole e medie imprese, di seguito denominate PMI, operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ivi incluse quelle agricole di cui all'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che realizzano nuovi investimenti nel territorio della Regione con riferimento alla sola trasformazione dei prodotti agricoli. 3. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso, altresi', alle imprese operanti nei settori della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'Allegato I del Trattato che istituisce la Comunita' europea, e successive modifiche ed integrazioni, che realizzano nuovi investimenti nel territorio della Regione. 4. Il contributo di cui alla presente legge e' riservate prioritariamente, per una quota pari al cinquanta per cento delle risorse annualmente stanziate, alle imprese manifatturiere. 5. In ogni caso, una quota pari al venti per cento delle risorse annualmente e complessivamente stanziate e' destinata ai contributi per progetti di investimento iniziale delle imprese ubicate in zone agricole svantaggiate. 6. Le quote delle risorse discendenti dalle disponibilita' che residuano annualmente dalle riserve di cui ai commi 4 e 5 sono impiegate per le finalita' di cui alla presente legge secondo i criteri previsti dalla medesima. 7. Nell'«Allegato A», che fa parte integrante della presente legge, sono specificate le singole attivita' dei settori individuati ai precedenti commi. 8. L'agevolazione di cui alla presente legge non si applica alle imprese in difficolta' ai sensi degli «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta'» (pubblicati nella g.u.u.e. C 244 del 1° ottobre 2004), alle imprese che operano nei settori dell'industria carbonifera, dell'industria siderurgica, delle fibre sintetiche, come definiti rispettivamente negli Allegati I e II degli «Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013» alle imprese operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, ai grandi progetti d'investimento di cui al paragrafo 4.3 degli «Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013» e ai progetti di investimento effettuati dalle imprese di cui al comma 2, qualora le spese ammissibili eccedano il massimale di cui al punto 45 degli «Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013» (pubblicati nella g.u.u.e. C 319 del 27 dicembre 2006). 9. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse nel rispetto delle regole di cumulo di cui al paragrafo 4.4. degli «Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013», eccetto che per i settori di cui al comma 3, per i quali, in caso di intervento concomitante di altri aiuti di provenienza locale, regionale, nazionale o comunitaria, trovano applicazione i massimali d'intensita' indicati nella tabella di cui all'Allegato II al «Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca» (pubblicato nella g.u.u.e. L 223 del 15 agosto 2006).