(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
          della Regione Sicilia n. 53 del 20 novembre 2009) 
 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
La seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                        Imprese beneficiarie 
 
    1. La  Regione  concede  un  contributo  in  favore  di  progetti
d'investimento iniziale, come definiti dagli «Orientamenti in materia
di aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013», pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (g.u.u.e.) C 54  del  4  marzo
2006, nello forma di credito di imposta  alle  imprese,  ivi  incluse
quelle artigiane, operanti nei settori  delle  attivita'  estrattive,
manifatturiere, del turismo e dei servizi, che  effettuano  entro  il
termine del 31 dicembre 2013 nuovi investimenti nel territorio  della
Regione, per un importo agevolabile per le imprese  del  settore  del
turismo non inferiore ad euro 100 mila e  non  superiore  ad  euro  4
milioni e per le altre imprese cosi' determinato: 
      a) microimprese, anche artigiane: non inferiore ad euro 50 mila
e non superiore ad euro 500 mila; 
      b) piccole imprese: non  inferiore  ad  euro  100  mila  e  non
superiore ad euro un milione; 
      c) medie e grandi imprese: non inferiore ad euro 500 mila e non
superiore ad euro 4 milioni. 
    2. Il contributo di cui al comma 1 e'  concesso  alle  piccole  e
medie imprese, di seguito denominate PMI, operanti nel settore  della
trasformazione  e  commercializzazione  dei  prodotti  agricoli,  ivi
incluse quelle agricole di cui all'art. 1 del decreto legislativo  18
maggio 2001, n. 228, che realizzano nuovi investimenti nel territorio
della Regione con riferimento alla sola trasformazione  dei  prodotti
agricoli. 
    3. Il contributo di cui al comma 1 e'  concesso,  altresi',  alle
imprese operanti nei settori della trasformazione dei prodotti  della
pesca e dell'acquacoltura di cui  all'Allegato  I  del  Trattato  che
istituisce  la  Comunita'  europea,   e   successive   modifiche   ed
integrazioni, che realizzano nuovi investimenti nel territorio  della
Regione. 
    4.  Il  contributo  di  cui  alla  presente  legge  e'  riservate
prioritariamente, per una quota pari al  cinquanta  per  cento  delle
risorse annualmente stanziate, alle imprese manifatturiere. 
    5. In ogni caso, una quota pari al venti per cento delle  risorse
annualmente e complessivamente stanziate e' destinata  ai  contributi
per progetti di investimento iniziale delle imprese ubicate  in  zone
agricole svantaggiate. 
    6. Le quote delle risorse discendenti  dalle  disponibilita'  che
residuano annualmente dalle riserve di  cui  ai  commi  4  e  5  sono
impiegate per le finalita' di  cui  alla  presente  legge  secondo  i
criteri previsti dalla medesima. 
    7. Nell'«Allegato A», che  fa  parte  integrante  della  presente
legge, sono specificate le singole attivita' dei settori  individuati
ai precedenti commi. 
    8. L'agevolazione di cui alla presente legge non si applica  alle
imprese in difficolta' ai sensi degli «Orientamenti comunitari  sugli
aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in
difficolta'» (pubblicati nella g.u.u.e. C 244 del 1°  ottobre  2004),
alle imprese che  operano  nei  settori  dell'industria  carbonifera,
dell'industria siderurgica, delle  fibre  sintetiche,  come  definiti
rispettivamente negli Allegati I e II degli «Orientamenti in  materia
di aiuti di Stato  a  finalita'  regionale  2007-2013»  alle  imprese
operanti nei  settori  creditizio,  finanziario  e  assicurativo,  ai
grandi  progetti  d'investimento  di  cui  al  paragrafo  4.3   degli
«Orientamenti in materia di aiuti  di  Stato  a  finalita'  regionale
2007-2013» e ai progetti di investimento effettuati dalle imprese  di
cui al comma 2, qualora le spese ammissibili eccedano il massimale di
cui al punto 45 degli «Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato
nel  settore  agricolo  e  forestale  2007-2013»  (pubblicati   nella
g.u.u.e. C 319 del 27 dicembre 2006). 
    9. Le agevolazioni previste dalla presente  legge  sono  concesse
nel rispetto delle regole di cumulo di cui al  paragrafo  4.4.  degli
«Orientamenti in materia di aiuti  di  Stato  a  finalita'  regionale
2007-2013», eccetto che per i settori di cui al comma 3, per i quali,
in caso di intervento concomitante  di  altri  aiuti  di  provenienza
locale, regionale, nazionale o comunitaria,  trovano  applicazione  i
massimali d'intensita' indicati nella tabella di cui all'Allegato  II
al «Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del  27  luglio  2006
relativo al Fondo europeo per la pesca» (pubblicato nella g.u.u.e.  L
223 del 15 agosto 2006).