(Pubblicata nel S.O. n. 1 al Bollettino ufficiale 
          della Regione Umbria n. 58 del 30 dicembre 2009) 
 
Il Consiglio regionale ha approvato. 
 
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
    1. La presente legge, in armonia con i  principi  della  legge  8
novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del  sistema
integrato di interventi e servizi sociali), nonche'  con  i  principi
del diritto internazionale e del diritto comunitario  in  materia  di
diritti  sociali  della  persona,  disciplina  la  realizzazione  del
sistema integrato di interventi e servizi sociali. 
    2. In particolare la presente legge disciplina l'esercizio  della
funzione sociale, la programmazione, l'organizzazione e  la  gestione
delle  attivita'  e  dei  servizi  sociali  nella  Regione  in   zone
territoriali adeguate nonche' la loro integrazione con  le  politiche
ed  il  sistema  dei  servizi  sanitari  e  dei  servizi   educativi,
dell'ambiente, dell'avviamento al lavoro e  del  reinserimento  nelle
attivita' lavorative, dei servizi del tempo libero, dei  trasporti  e
delle comunicazioni e, in genere, tutte le politiche ed i settori  di
intervento rilevanti per le politiche sociali.  Definisce,  altresi',
gli indirizzi per l'organizzazione del sistema regionale integrato di
interventi e servizi sociali, per l'affermazione dei  diritti  e  dei
doveri sociali di cittadinanza e della responsabilita'  dei  soggetti
istituzionali e sociali per la costruzione di una comunita' solidale. 
    3. Il sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali
e' finalizzato a realizzare una rete di opportunita'  e  di  garanzie
orientate allo sviluppo umano e  al  benessere  della  comunita',  al
sostegno dei  progetti  di  vita  delle  persone  e  delle  famiglie,
all'esercizio di una cittadinanza attiva. 
    4.  L'ordinamento  dei  servizi  sociali  si  informa,   in   via
prioritaria, ai seguenti principi: 
      a) universalita'  degli  interventi  diretti  alla  generalita'
della  popolazione  ed  omogeneita'  nel   territorio   dei   livelli
essenziali di assistenza sociale di seguito denominati LIVEAS; 
      b) presa in carico unitaria delle problematiche delle persone e
delle famiglie; 
      c) centralita'  dell'azione  promozionale  volta  a  sviluppare
l'autonomia sociale dei singoli e della comunita'; 
      d)   preferenza   e   valorizzazione   della    scelta    della
domiciliarita' nella risposta ai bisogni e nel rispetto del  generale
diritto di libera scelta degli utenti; 
      e)  esclusione  della  monetizzazione  dei  servizi   ove   non
finalizzata ad una piu' efficace risposta al bisogno; 
      f)  attuazione  del  principio  di  sussidiarieta'  orizzontale
intesa quale partecipazione dei cittadini e delle loro organizzazioni
alla funzione sociale, ai sensi  dell'articolo  118,  comma  4  della
Costituzione; 
      g) valorizzazione e sostegno delle reti  sociali  primarie,  in
primo luogo le famiglie, quale ambito di relazioni significative  per
la crescita, lo sviluppo e la cura della persona; 
      h) promozione delle solidarieta' e della coesione sociale; 
      i)  sviluppo  delle  reti  comunicative,   quale   fattore   di
integrazione e di autogoverno dei soggetti. 
    5. I destinatari delle prestazioni sociali  sono  riconosciuti  e
sostenuti dalla Regione, dagli enti dalla stessa dipendenti  e  dagli
enti  locali,  nell'ambito  della  funzione  sociale,   anche   quali
portatori  di  risorse  ed  elementi  attivi  nella   programmazione,
progettazione, realizzazione e valutazione del sistema dei servizi  e
degli interventi sociali.