(Pubblicata nel S.O. al Bollettino ufficiale 
            della Regione Umbria n. 1 del 5 gennaio 2010) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                             Recepimento 
 
    1. All'elezione del Consiglio regionale e  del  Presidente  della
Giunta regionale si applicano le disposizioni della presente legge. 
    2. Per quanto non espressamente previsto e in quanto  compatibili
con la presente legge sono recepite la legge 17 febbraio 1968, n. 108
(Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a  statuto
normale) e la  legge  23  febbraio  1995,  n.  43  (Nuove  norme  per
l'elezione dei Consigli delle Regioni  a  statuto  ordinario),  cosi'
come integrate dall'art. 5 della  legge  costituzionale  22  novembre
1999, n. 1, con le successive modificazioni e integrazioni. 
    3. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con  la  presente
legge, le altre disposizioni statali o  regionali,  anche  di  natura
regolamentare, vigenti in materia.