(Pubblicata nel S.O. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 5 del 27 gennaio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. Con la presente legge la Regione nei limiti e nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, nonche' della normativa statale, detta la disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale, di competenza della Regione e degli altri soggetti di cui all'art. 2, nonche' disposizioni in materia di regolarita' contributiva per i lavori pubblici. 2. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a: a) garantire la qualita' della realizzazione dei lavori pubblici, che deve svolgersi nel rispetto dei principi di economicita', efficacia, efficienza, trasparenza, tempestivita' e correttezza; b) promuovere la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente nella prospettiva della sostenibilita' dello sviluppo regionale, nonche' l'uso oculato delle risorse naturali, con particolare riguardo alla tecnica costruttiva, ai materiali e alle fonti non rinnovabili; c) promuovere l'accessibilita' e la fruibilita' per tutti dell'ambiente costruito e non costruito, anche attraverso la eliminazione e la non realizzazione delle barriere architettoniche; d) promuovere la tutela dei diritti e della salute dei lavoratori ed il rispetto degli obblighi contrattuali, assicurativi, previdenziali e contributivi; e) promuovere e favorire l'uso di sistemi e strumenti telematici e informatici nelle procedure relative alla realizzazione dell'opera pubblica nel suo ciclo di vita, anche al fine di garantire la massima trasparenza.