(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 21 aprile 2010) IL PRESIDENTE Visto l'art. 8, comma 6, della legge regionale 18 gennaio 2006 n. 2 (Legge finanziaria 2006), in base al quale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 64 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), l'Amministrazione regionale e' autorizzata a costituire presso il Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. un Fondo, denominato Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, destinato alla concessione di garanzie a favore degli istituti bancari che accordino forme di finanziamento a lavoratori subordinati che siano privi di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o che si trovino in una delle particolari situazioni di difficolta' occupazionale individuate con regolamento regionale, ovvero a collaboratori coordinati e continuativi a progetto o con altre forme di lavoro parasubordinato individuate con regolamento regionale, residenti nel territorio regionale; Visto l'art. 8, comma 7, della legge regionale 2/2006, in base al quale con regolamento regionale sono individuati i criteri e le modalita' per la concessione delle garanzie di cui sopra, nonche' le tipologie di spese, sostenute o da sostenere, da parte dei soggetti di cui all'art. 8, comma 6, della legge regionale 2/2006 per le quali viene richiesto il finanziamento bancario e relativamente al solo debito in linea capitale; Visto il "Regolamento, di cui all'art. 8 della legge regionale 18 gennaio 2006 n. 2 (Legge finanziaria 2006), concernente i criteri e le modalita' per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari", di seguito denominato Regolamento, emanato con proprio decreto 10 novembre 2006, n. 0348/Pres.; Considerato che, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, gli interventi peri quali possono essere concessi, da parte degli Istituti di credito convenzionati con il Mediocredito del Friuli Venezia Giulia, i finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo sono i seguenti: a) acquisto di' beni di consumo durevoli; b) credito al consumo non avente ad oggetto l'acquisto di determinati beni; c) anticipazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria. Considerato che l'Accordo per la realizzazione e diffusione di interventi rivolti al sostegno dei lavoratori e delle loro famiglie coinvolte nella grave crisi occupazionale che investe l'economia e la produzione regionale, sottoscritto in data i marzo 2010 dall'Amministrazione regionale, dalle banche regionali, dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dall'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) e dall'Associazione Province italiane (UN, prevede l'inserimento dei lavoratori che siano stati sospesi o posti in riduzione di orario con ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria o alla cassa integrazione guadagni in deroga e dei lavoratori disoccupati fra i soggetti che possono richiederei finanziamenti, assistiti dalla garanzia del Fondo, di cui alle lettere a) e b) del precedente paragrafo; Ritenuto, nell'ottica del perseguimento della massima attenuazione possibile del danno sociale derivante dall'attuale, complessa, congiuntura economica, di' modificare ii Regolamento nel senso previsto dal sopra citato Accordo; Visto l'art. 8, comma 13, della legge regionale 2/2006, in base al quale il Comitato di gestione del Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari esprime il parere sul regolamento di modifica in oggetto; Sentita la Commissione regionale per il lavoro, che nella seduta del 18 marzo 2010 ha esaminato il testo del regolamento all'uopo predisposto esprimendo sul medesimo parere favorevole; Sentito il Comitato di gestione del Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari, che nella seduta del 26 marzo 2010 ha esaminato il testo del regolamento all'uopo predisposto esprimendo sul medesimo parere favorevole; Vista la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2010, n. 609, con la quale e' stato approvato il regolamento recante "Modifiche al Regolamento, di cui all'art. 8 della legge regionale 18 gennaio 2006 n. 2 (Legge finanziaria 2006), concernente i criteri e le modalita' per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 10 novembre 2006, n. 348", nel testo allegato al presente provvedimento cui costituisce parte integrante e sostanziale; Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Decreta: 1. E' emanato il Regolamento recante "Modifiche al Regolamento, di cui all'art. 8 della legge regionale 18 gennaio 2006 n. 2 (Legge finanziaria 2006), concernente i criteri e le modalita' per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari, emanato con emanato con decreto del Presidente della Regione io novembre 2006, n. 348", nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. TONDO