(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 
           Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 21 aprile 2010) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Visto l'art. 8, comma 6, della legge regionale 18 gennaio 2006 n.
2 (Legge finanziaria 2006), in base al quale, in attuazione di quanto
previsto dall'art. 64 della legge regionale  9  agosto  2005,  n.  18
(Norme regionali per l'occupazione,  la  tutela  e  la  qualita'  del
lavoro), l'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  costituire
presso il Mediocredito del Friuli Venezia  Giulia  S.p.A.  un  Fondo,
denominato Fondo regionale di garanzia per l'accesso  al  credito  da
parte dei lavoratori precari,  dotato  di  autonomia  patrimoniale  e
finanziaria, destinato alla concessione di garanzie  a  favore  degli
istituti bancari che accordino forme di  finanziamento  a  lavoratori
subordinati che siano  privi  di  un  contratto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato o che si trovino in una delle particolari situazioni di
difficolta'  occupazionale  individuate  con  regolamento  regionale,
ovvero a collaboratori coordinati e continuativi  a  progetto  o  con
altre forme di lavoro  parasubordinato  individuate  con  regolamento
regionale, residenti nel territorio regionale; 
    Visto l'art. 8, comma 7, della legge regionale 2/2006, in base al
quale con regolamento regionale  sono  individuati  i  criteri  e  le
modalita' per la concessione delle garanzie di cui sopra, nonche'  le
tipologie di spese, sostenute o da sostenere, da parte  dei  soggetti
di cui all'art. 8, comma 6, della legge regionale 2/2006 per le quali
viene richiesto il finanziamento bancario  e  relativamente  al  solo
debito in linea capitale; 
    Visto il "Regolamento, di cui all'art. 8 della legge regionale 18
gennaio 2006 n. 2 (Legge finanziaria 2006), concernente i  criteri  e
le modalita' per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di
garanzia per l'accesso al credito da parte dei  lavoratori  precari",
di seguito denominato Regolamento, emanato  con  proprio  decreto  10
novembre 2006, n. 0348/Pres.; 
    Considerato che,  ai  sensi  dell'art.  4  del  Regolamento,  gli
interventi  peri  quali  possono  essere  concessi,  da  parte  degli
Istituti di credito convenzionati  con  il  Mediocredito  del  Friuli
Venezia Giulia, i finanziamenti assistiti dalla  garanzia  del  Fondo
sono i seguenti: 
    a) acquisto di' beni di consumo durevoli; 
    b) credito  al  consumo  non  avente  ad  oggetto  l'acquisto  di
determinati beni; 
    c) anticipazione del trattamento di cassa  integrazione  guadagni
straordinaria. 
    Considerato che l'Accordo per la realizzazione  e  diffusione  di
interventi rivolti al sostegno dei lavoratori e delle  loro  famiglie
coinvolte nella grave crisi occupazionale che investe l'economia e la
produzione   regionale,   sottoscritto   in   data   i   marzo   2010
dall'Amministrazione  regionale,  dalle   banche   regionali,   dalle
rappresentanze sindacali dei lavoratori, dall'Associazione  nazionale
Comuni italiani (ANCI) e  dall'Associazione  Province  italiane  (UN,
prevede l'inserimento dei lavoratori che siano stati sospesi o  posti
in riduzione di orario con ricorso alla cassa  integrazione  guadagni
straordinaria o alla cassa integrazione  guadagni  in  deroga  e  dei
lavoratori  disoccupati  fra  i  soggetti  che  possono   richiederei
finanziamenti, assistiti  dalla  garanzia  del  Fondo,  di  cui  alle
lettere a) e b) del precedente paragrafo; 
    Ritenuto,   nell'ottica   del   perseguimento    della    massima
attenuazione possibile  del  danno  sociale  derivante  dall'attuale,
complessa, congiuntura economica, di' modificare ii  Regolamento  nel
senso previsto dal sopra citato Accordo; 
    Visto l'art. 8, comma 13, della legge regionale 2/2006,  in  base
al quale il Comitato di gestione del Fondo regionale di garanzia  per
l'accesso al credito da  parte  dei  lavoratori  precari  esprime  il
parere sul regolamento di modifica in oggetto; 
    Sentita la Commissione regionale per il lavoro, che nella  seduta
del 18 marzo 2010 ha esaminato  il  testo  del  regolamento  all'uopo
predisposto esprimendo sul medesimo parere favorevole; 
    Sentito il Comitato di gestione del Fondo regionale  di  garanzia
per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari,  che  nella
seduta del 26 marzo  2010  ha  esaminato  il  testo  del  regolamento
all'uopo predisposto esprimendo sul medesimo parere favorevole; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo  2010,  n.
609,  con  la  quale  e'  stato  approvato  il  regolamento   recante
"Modifiche al Regolamento, di cui all'art. 8 della legge regionale 18
gennaio 2006 n. 2 (Legge finanziaria 2006), concernente i  criteri  e
le modalita' per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di
garanzia per l'accesso al credito da parte  dei  lavoratori  precari,
emanato con decreto del Presidente della Regione n. 10 novembre 2006,
n. 348", nel testo allegato al presente provvedimento cui costituisce
parte integrante e sostanziale; 
    Visto l'art. 42  dello  Statuto  della  Regione  Autonoma  Friuli
Venezia Giulia; 
    Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato il Regolamento recante "Modifiche  al  Regolamento,
di cui all'art. 8 della legge regionale 18 gennaio 2006 n.  2  (Legge
finanziaria 2006), concernente  i  criteri  e  le  modalita'  per  la
concessione delle  garanzie  del  Fondo  regionale  di  garanzia  per
l'accesso al credito da parte dei  lavoratori  precari,  emanato  con
emanato con decreto del Presidente della Regione io novembre 2006, n.
348", nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce
parte integrante e sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO