(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 28 aprile 2010) IL PRESIDENTE Visto l'articolo 5, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere alle associazioni del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura operanti in regione e aventi rilevanza nazionale contributi nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile affinche' prowedano all'attuazione di interventi, per le finalita' dell'art. 16, comma 1, lettere b) e c), e dell'art. 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e successive modifiche, concordati con la medesima, e in particolare, rivolti all'incremento della produzione, alla valorizzazione dei prodotti ittici, alla difesa e allo sviluppo dell'occupazione, alla gestione della fascia costiera da realizzare in ambiti territoriali omogenei, comprendente anche l'autoregolamentazione delle attivita' e una positiva ricaduta economica e ambientale; Considerato che la disciplina normativa di cui al predetto art. 5, comma i della legge regionale 30/2007, intende garantire continuita' agli interventi previsti dall'art. 6, comma 23, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 e dalla legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, art. 6, comma 20, laddove il successivo comma 21 espressamente disponeva che i criteri e le modalita' di erogazione dei contributi venissero determinati mediante apposito regolamento di esecuzione; Visto che il sopraccitato art. 5, comma 1, della legge regionale 30/2007 fa espresso riferimento alle iniziative previste dall'art. 16, comma 1, lettere b) e c), nonche' dall'art. 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 effettuate sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle associazioni del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura operanti in regione e aventi rilevanza nazionale nell'ambito della programmazione di settore, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo medesimo; Visto il decreto del Direttore generale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali -Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura dei 23 aprile 2008, concernente la disciplina, i criteri e le modalita' di finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo n. 154/2004; Visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca, nonche' visti gli "Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura" della Commissione europea, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C, n. 84, del 3 aprile 2008; Visto il regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca; Visti i documenti di gestione per l'attuazione del Programma Operativo FEP 2007 - 2013, adottati con decreto del Direttore generale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, in accordo con il Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura, costituito con atto della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni e, in particolare, il decreto n. 50 del 9 settembre 2009 concernente "Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEP 2007 - 2013"; Visto il regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca; Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 3 del predetto regolamento (CE) n.736/2008, i regimi di aiuto sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'art. 88, paragrafo 3, del Trattato, purche' sia inviata la sintesi delle informazioni alla Commissione europea ai sensi dell'art. 25, paragrafo 1, del medesimo regolamento (CE) n. 736/2008, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e sul sito Internet della Commissione; Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 25, paragrafo 2, del ripetuto regolamento (CE) n. 736/2008, al momento dell'entrata in vigore di un regime di aiuti esentato, lo Stato membro garantisce che il testo integrale per la concessione della misura di aiuti sia accessibile su Internet per tutta la durata di applicazione della misura in questione; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2390 del 13 novembre 2008 di approvazione del "Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di contributi alle associazioni del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura operanti in regione, in attuazione dell'art. 5, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale alla manovra di bilancio 2008)"; Visto il proprio decreto 4 dicembre 2008, n. 0323/Pres. concernente "Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di contributi alle associazioni del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura operanti in regione, in attuazione dell'art. 5, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale alla manovra di bilancio 2008)"; Ritenuto che, ai fini di garantire una corretta e completa comunicazione del summenzionato regime di aiuti in esenzione, sia necessario abrogare il summenzionato regolamento approvando il nuovo testo tecnicamente piu' funzionale sia per una previsione annuale di proposte progettuali nell'ambito del periodo di vigenza sia per l'adeguamento alle modalita' operative adottate per l'attuazione del Programma operativo del Fondo europeo per la pesca; Atteso che con comunicazione del 10 marzo 2010 si e' provveduto ai sensi della circolare del Segretariato generale n. 4/2001 alla diramazione del presente regolamento e sono state recepite le modifiche formali a seguito delle osservazioni pervenute; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento aroministrativo e di diritto di accesso"; Visto il proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., concernente il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, e successive modifiche e integrazioni; Visto lo Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 621 del 31 marzo 2010; Decreta: 1. E' emanato il "Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di contributi alle associazioni del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura operanti in regione, in attuazione dell'art. 5, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale alla manovra di bilancio 2008)", nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. Ai sensi dell'art. 3 paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione, del 22 luglio 2008, al momento dell'entrata in vigore del regime di aiuti esentato, viene trasmessa alla Commissione Europea una sintesi delle informazioni relative alla misura di aiuto in questione, predisposta secondo il modello di cui all'allegato I del medesimo regolamento (CE) n. 736/2008, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e garantita la pubblicita' del testo integrale per la concessione della misura di aiuti. 3. Il presente decreto verra' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. TONDO