(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della 
       Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 28 aprile 2010) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Visto l'articolo 5, comma 1, della legge  regionale  28  dicembre
2007, n. 30, che autorizza l'Amministrazione  regionale  a  concedere
alle  associazioni  del   settore   della   pesca   professionale   e
dell'acquacoltura operanti in regione e  aventi  rilevanza  nazionale
contributi nella misura del 100 per  cento  della  spesa  ammissibile
affinche' prowedano all'attuazione di interventi,  per  le  finalita'
dell'art. 16, comma 1, lettere b) e c), e dell'art.  17  del  decreto
legislativo  26  maggio  2004,  n.  154,  e   successive   modifiche,
concordati con la medesima, e in particolare, rivolti  all'incremento
della produzione,  alla  valorizzazione  dei  prodotti  ittici,  alla
difesa e allo sviluppo dell'occupazione, alla gestione  della  fascia
costiera da realizzare in ambiti territoriali omogenei,  comprendente
anche l'autoregolamentazione delle attivita' e una positiva  ricaduta
economica e ambientale; 
    Considerato che la disciplina normativa di cui al  predetto  art.
5,  comma  i  della  legge  regionale  30/2007,   intende   garantire
continuita' agli interventi previsti dall'art.  6,  comma  23,  della
legge regionale 21 luglio 2006, n. 12  e  dalla  legge  regionale  20
agosto 2003, n. 14, art. 6, comma 20, laddove il successivo comma  21
espressamente disponeva che i criteri e le  modalita'  di  erogazione
dei contributi venissero determinati mediante apposito regolamento di
esecuzione; 
    Visto che il sopraccitato art. 5, comma 1, della legge  regionale
30/2007 fa espresso riferimento alle  iniziative  previste  dall'art.
16, comma 1, lettere b)  e  c),  nonche'  dall'art.  17  del  decreto
legislativo 26 maggio 2004, n. 154 effettuate sulla base di programmi
annuali o pluriennali  predisposti  dalle  associazioni  del  settore
della pesca professionale e dell'acquacoltura operanti in  regione  e
aventi  rilevanza  nazionale  nell'ambito  della  programmazione   di
settore, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del  decreto  legislativo
medesimo; 
    Visto il decreto  del  Direttore  generale  del  Ministero  delle
politiche  agricole,  alimentari  e  forestali  -Dipartimento   delle
politiche europee e internazionali - Direzione generale  della  pesca
marittima e dell'acquacoltura dei  23  aprile  2008,  concernente  la
disciplina,  i  criteri  e  le  modalita'  di   finanziamento   delle
iniziative di cui agli articoli 16, 17 e 18 del  decreto  legislativo
n. 154/2004; 
    Visto il regolamento (CE) n.  1198/2006  del  Consiglio,  del  27
luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca, nonche' visti gli
"Orientamenti per l'esame degli aiuti  di  Stato  nel  settore  della
pesca e  dell'acquacoltura"  della  Commissione  europea,  pubblicati
sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C, n.  84,  del  3
aprile 2008; 
    Visto il regolamento (CE) n. 498/2007 della  Commissione  del  26
marzo 2007 recante modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)
1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca; 
    Visti i documenti di  gestione  per  l'attuazione  del  Programma
Operativo FEP  2007  -  2013,  adottati  con  decreto  del  Direttore
generale  del  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari   e
forestali - Dipartimento delle politiche europee e  internazionali  -
Direzione generale della  pesca  marittima  e  dell'acquacoltura,  in
accordo con  il  Comitato  tecnico  permanente  di  coordinamento  in
materia  di  agricoltura,  costituito  con  atto   della   Conferenza
permanente per i rapporti tra Stato e Regioni e, in  particolare,  il
decreto n. 50 del 9 settembre 2009 concernente "Linee  guida  per  la
determinazione delle spese  ammissibili  del  Programma  FEP  2007  -
2013"; 
    Visto il regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione,  del  22
luglio 2008, relativo all'applicazione degli articoli  87  e  88  del
Trattato CE agli aiuti di  Stato  a  favore  delle  piccole  e  medie
imprese  attive  nel  settore  della  produzione,  trasformazione   e
commercializzazione  dei  prodotti  della  pesca;  Considerato   che,
secondo quanto previsto dall'art. 3  del  predetto  regolamento  (CE)
n.736/2008, i regimi di aiuto sono compatibili con il mercato  comune
ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del  trattato  e  non
sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'art.  88,  paragrafo
3, del Trattato, purche' sia inviata la  sintesi  delle  informazioni
alla Commissione europea ai sensi  dell'art.  25,  paragrafo  1,  del
medesimo regolamento (CE) n. 736/2008,  per  la  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea  e  sul  sito  Internet  della
Commissione; 
    Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 25,  paragrafo
2, del ripetuto regolamento (CE) n. 736/2008, al momento dell'entrata
in vigore di un regime di aiuti esentato, lo Stato membro  garantisce
che il testo integrale per la concessione della misura di  aiuti  sia
accessibile su Internet per tutta la  durata  di  applicazione  della
misura in questione; 
    Vista la deliberazione della Giunta  regionale  n.  2390  del  13
novembre 2008 di approvazione  del  "Regolamento  recante  criteri  e
modalita' per la concessione  di  contributi  alle  associazioni  del
settore della pesca professionale  e  dell'acquacoltura  operanti  in
regione, in attuazione dell'art. 5, comma 1, della legge regionale 28
dicembre 2007, n. 30 (Legge  strumentale  alla  manovra  di  bilancio
2008)"; 
    Visto  il  proprio  decreto  4  dicembre  2008,   n.   0323/Pres.
concernente  "Regolamento  recante  criteri  e   modalita'   per   la
concessione di contributi alle associazioni del settore  della  pesca
professionale e dell'acquacoltura operanti in regione, in  attuazione
dell'art. 5, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2007,  n.  30
(Legge strumentale alla manovra di bilancio 2008)"; 
    Ritenuto che, ai  fini  di  garantire  una  corretta  e  completa
comunicazione del summenzionato regime di  aiuti  in  esenzione,  sia
necessario abrogare il summenzionato regolamento approvando il  nuovo
testo tecnicamente piu' funzionale sia per una previsione annuale  di
proposte progettuali nell'ambito  del  periodo  di  vigenza  sia  per
l'adeguamento alle modalita' operative adottate per l'attuazione  del
Programma operativo del Fondo europeo per la pesca; 
    Atteso che con comunicazione del 10 marzo 2010 si  e'  provveduto
ai sensi della circolare del Segretariato  generale  n.  4/2001  alla
diramazione  del  presente  regolamento  e  sono  state  recepite  le
modifiche formali a seguito delle osservazioni pervenute; 
    Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo  unico  delle
norme in materia di procedimento  aroministrativo  e  di  diritto  di
accesso"; 
    Visto  il  proprio  decreto  27  agosto  2004,   n.   0277/Pres.,
concernente il  Regolamento  di  organizzazione  dell'amministrazione
regionale  e  degli  enti  regionali,  e   successive   modifiche   e
integrazioni; Visto lo Statuto della Regione Autonoma Friuli  Venezia
Giulia; 
    Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
    Su conforme deliberazione della Giunta regionale n.  621  del  31
marzo 2010; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato il "Regolamento recante criteri e modalita' per  la
concessione di contributi alle associazioni del settore  della  pesca
professionale e dell'acquacoltura operanti in regione, in  attuazione
dell'art. 5, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2007,  n.  30
(Legge  strumentale  alla  manovra  di  bilancio  2008)",  nel  testo
allegato  al  presente  provvedimento  di   cui   costituisce   parte
integrante e sostanziale. 
    2. Ai sensi dell'art. 3 paragrafi 1 e 2 del regolamento  (CE)  n.
736/2008  della  Commissione,  del  22  luglio   2008,   al   momento
dell'entrata in vigore del regime di aiuti esentato, viene  trasmessa
alla Commissione Europea una sintesi delle informazioni relative alla
misura di aiuto in questione, predisposta secondo il modello  di  cui
all'allegato I del medesimo regolamento (CE)  n.  736/2008,  ai  fini
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  dell'Unione  Europea  e
garantita la pubblicita' del testo integrale per la concessione della
misura di aiuti. 
    3. Il presente decreto verra' pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO