(Pubblicato nel 1° S.O. al Bollettino ufficiale 
          della Regione Lombardia n. 4 del 29 gennaio 2010) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                                Emana 
 
il seguente regolamento regionale: 
                               Art. 1 
 
            Modifiche al regolamento regionale n. 2/2009 
 
    1. Al regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2 «Contributi alle
unioni di comuni lombarde e alle comunita' montane  e  incentivazione
alla fusione dei piccoli comuni, in  attuazione  dell'art.  20  della
legge regionale 27 giugno  2008,  n.  19  (Riordino  delle  comunita'
montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e
sostegno all'esercizio associato di  funzioni  e  servizi  comunali)»
sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) il comma 1 dell'art. 3 e' sostituito dal seguente: 
        «1.  Le  unioni  accedono  ai  contributi  regionali  di  cui
all'art. 1, comma 1, se in possesso del requisito di cui all'art. 18,
comma 2, della legge regionale n. 19/2008, unitamente  all'esercizio,
da parte di tutti i comuni aderenti, di un altro servizio scelto  tra
quelli  elencati  nella  tabella  1  dell'Allegato  A  del   presente
regolamento. Per ogni servizio, ulteriore rispetto a quelli di cui al
precedente periodo, e' parimenti richiesta  l'adesione  da  parte  di
tutti i comuni ai fini dell'accesso ai relativi contributi regionali.
»; 
      b) dopo il comma 2 dell'art. 3 e' aggiunto il seguente: 
        «2-bis. Ai fini dell'accesso ai contributi regionali da parte
delle comunita' montane, i comuni extra  doganali  sono  esclusi  dal
computo dei comuni che devono  aderire  alla  gestione  unitaria  dei
servizi.»; 
      c) al comma 1 dell'art. 10 sono aggiunte, in fine,  le  parole:
«quando non diversamente stabilito  con  deliberazione  della  Giunta
regionale.» e, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Per la
provincia di Milano, la struttura regionale alla quale presentare  la
domanda e' quella competente per i rapporti con gli enti locali.»; 
      d) il comma 2 dell'art. 10 e' sostituito dal seguente: 
        «2. La  scheda  di  cui  all'art.  8  e  la  domanda  per  la
concessione del contributo  straordinario  di  cui  all'art.  7  sono
presentate alle STER competenti per provincia entro e non oltre il 15
settembre  di  ogni  anno,  quando  non  diversamente  stabilito  con
deliberazione della Giunta regionale. Per la provincia di Milano,  la
struttura regionale  alla  quale  presentare  la  scheda  di  cui  al
presente comma e la domanda di contributo e' quella competente per  i
rapporti con gli enti locali.»; 
      e) il comma 1 dell'art. 11 e' sostituito dal seguente: 
        «1. L'unione puo' presentare domanda  di  contributo  annuale
ordinario se la scheda di cui  all'art.  8  e'  stata  ammessa  dalla
struttura competente  per  l'istruttoria  e  dopo  l'avvio  in  forma
associata  dei  servizi  per  i  quali  e'  richiesto  il  contributo
ordinario. »; 
      f) dopo la lettera c) del comma 2 dell'art. 11 e'  aggiunta  la
seguente: 
        «c)-bis. La documentazione di cui ai commi 1  e  2  dell'art.
12, quando l'unione ha avviato la gestione associata senza richiedere
il contributo straordinario. »; 
      g) il comma i dell'art. 13 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Se nel corso  dell'attivita'  istruttoria  a  cura  delle
strutture di cui all'art. 10, commi 1 e 2, la domanda, la  scheda  di
cui  all'art.  8  o  anche  la  documentazione   allegata   risultano
incomplete o insufficienti a dimostrare  il  possesso  dei  requisiti
previsti dalla legge regionale n. 19/2008 e dal presente regolamento,
la struttura regionale competente comunica agli  enti  richiedenti  i
motivi che ostano all'ammissione, parziale o totale, al contributo.»; 
      h) al comma 4 dell'art.  13  le  parole  «struttura  competente
presso le STER» sono sostituite dalle parole  «struttura  di  cui  al
comma 1 »; 
      i) al comma 1 dell'art. 14 le parole «Le  strutture  presso  le
STER» sono sostituite dalle parole «Le strutture di cui all'art.  13,
comma 1 »; 
      j) dopo il primo periodo del comma 1 dell'art. 18  e'  aggiunto
il seguente: «Per la provincia di Milano, l'istruttoria e  l'adozione
del provvedimento di revoca del contributo  spettano  alla  struttura
regionale competente per i rapporti con gli enti locali.»; 
      k) al comma 2 dell'art. 22 sono soppresse le parole  «entro  il
15 ottobre 2009»; 
      l) dopo il comma 4 dell'art. 22 e' aggiunto il seguente: 
        «4-bis. Le modifiche agli allegati, successive alla  data  di
entrata in vigore del regolamento recante  modifiche  al  regolamento
regionale 27 luglio 2009, n. 2  (Contributi  alle  unioni  di  comuni
lombarde e alle comunita' montane e incentivazione alla  fusione  dei
piccoli comuni, in attuazione dell'art. 20 della legge  regionale  27
giugno 2008, n. 19 «Riordino delle comunita' montane della Lombardia,
disciplina delle unioni di comuni lombarde e  sostegno  all'esercizio
associato di  funzioni  e  servizi  comunali»),  sono  approvate  con
deliberazione della Giunta regionale.»; 
      m) dopo il comma 2 dell'art. 23 sono aggiunti i seguenti: 
        «2-bis.   Possono   presentare    domanda    di    contributo
straordinario di avvio  e  di  contributo  ordinario  2010  entro  il
termine di cui al comma 2: 
          a) le comunita' montane; 
          b) le associazioni di comuni destinatarie di contributi  ai
sensi  dei  provvedimenti  adottati  sulla  base  delle  disposizioni
abrogate o prive di efficacia per effetto della  legge  regionale  n.
19/2008 che, entro il 30 giugno 2010, costituiscono unioni di  comuni
lombarde con almeno un terzo dei  comuni  aderenti  all'associazione;
l'unione  di  comuni  lombarda  beneficia   della   possibilita'   di
adeguamento del contributo, di cui all'art. 24, comma 7  della  legge
regionale n. 19/2008, se il numero dei comuni aderenti e' almeno pari
a quello dell'associazione originaria. 
        2-ter. Ai fini del saldo del contributo straordinario ammesso
a seguito della presentazione  della  domanda  di  cui  al  comma  1,
l'unione si adegua a quanto  previsto  dall'art.  3,  comma  1,  come
sostituito dal regolamento di cui all'art. 22, comma 4-bis, entro  il
15 settembre 2011.»; 
      n) alla tabella 1 dell'allegato A sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
        1) nella colonna attivita' obbligatorie, riga  8,  le  parole
«trasporto anziani e servizi infermieristici» sono  sostituite  dalle
seguenti: «trasporto anziani»; 
        2) nella colonna Servizi, riga 9, la parola «OBBLIGATORIO» e'
sostituita dalle seguenti «Compatibilmente con quanto previsto  dalla
normativa vigente»; 
        3) nella colonna «PESO», riga 9, il valore «4» e'  sostituito
dal seguente: «10»; 
        4) nella colonna attivita' obbligatorie, riga 24,  le  parole
«rilascio  delle  concessioni   o   autorizzazioni   edilizie»   sono
sostituite   dalle   seguenti:   «rilascio   delle   concessioni    o
autorizzazioni»; 
      o)  la  prima  tabella  della  scheda  riepilogativa   di   cui
all'allewgato B e' sostituita dalla seguente: 
      
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
    Il presente regolamento regionale e'  pubblicato  nel  Bollettino
ufficiale della Regione. 
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione lombarda. 
      Milano, 25 gennaio 2010 
 
                              FORMIGONI 
 
    (Acquisito il  parere  della  competente  Commissione  consiliare
nella seduta dell'11 gennaio 2010 e approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 8/11019 del 20 gennaio 2010).