(Pubblicato nel 1° S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 4 del 29 gennaio 2010) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Emana il seguente regolamento regionale: Art. 1 Modifiche al regolamento regionale n. 2/2009 1. Al regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2 «Contributi alle unioni di comuni lombarde e alle comunita' montane e incentivazione alla fusione dei piccoli comuni, in attuazione dell'art. 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunita' montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)» sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 dell'art. 3 e' sostituito dal seguente: «1. Le unioni accedono ai contributi regionali di cui all'art. 1, comma 1, se in possesso del requisito di cui all'art. 18, comma 2, della legge regionale n. 19/2008, unitamente all'esercizio, da parte di tutti i comuni aderenti, di un altro servizio scelto tra quelli elencati nella tabella 1 dell'Allegato A del presente regolamento. Per ogni servizio, ulteriore rispetto a quelli di cui al precedente periodo, e' parimenti richiesta l'adesione da parte di tutti i comuni ai fini dell'accesso ai relativi contributi regionali. »; b) dopo il comma 2 dell'art. 3 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Ai fini dell'accesso ai contributi regionali da parte delle comunita' montane, i comuni extra doganali sono esclusi dal computo dei comuni che devono aderire alla gestione unitaria dei servizi.»; c) al comma 1 dell'art. 10 sono aggiunte, in fine, le parole: «quando non diversamente stabilito con deliberazione della Giunta regionale.» e, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Per la provincia di Milano, la struttura regionale alla quale presentare la domanda e' quella competente per i rapporti con gli enti locali.»; d) il comma 2 dell'art. 10 e' sostituito dal seguente: «2. La scheda di cui all'art. 8 e la domanda per la concessione del contributo straordinario di cui all'art. 7 sono presentate alle STER competenti per provincia entro e non oltre il 15 settembre di ogni anno, quando non diversamente stabilito con deliberazione della Giunta regionale. Per la provincia di Milano, la struttura regionale alla quale presentare la scheda di cui al presente comma e la domanda di contributo e' quella competente per i rapporti con gli enti locali.»; e) il comma 1 dell'art. 11 e' sostituito dal seguente: «1. L'unione puo' presentare domanda di contributo annuale ordinario se la scheda di cui all'art. 8 e' stata ammessa dalla struttura competente per l'istruttoria e dopo l'avvio in forma associata dei servizi per i quali e' richiesto il contributo ordinario. »; f) dopo la lettera c) del comma 2 dell'art. 11 e' aggiunta la seguente: «c)-bis. La documentazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 12, quando l'unione ha avviato la gestione associata senza richiedere il contributo straordinario. »; g) il comma i dell'art. 13 e' sostituito dal seguente: «1. Se nel corso dell'attivita' istruttoria a cura delle strutture di cui all'art. 10, commi 1 e 2, la domanda, la scheda di cui all'art. 8 o anche la documentazione allegata risultano incomplete o insufficienti a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 19/2008 e dal presente regolamento, la struttura regionale competente comunica agli enti richiedenti i motivi che ostano all'ammissione, parziale o totale, al contributo.»; h) al comma 4 dell'art. 13 le parole «struttura competente presso le STER» sono sostituite dalle parole «struttura di cui al comma 1 »; i) al comma 1 dell'art. 14 le parole «Le strutture presso le STER» sono sostituite dalle parole «Le strutture di cui all'art. 13, comma 1 »; j) dopo il primo periodo del comma 1 dell'art. 18 e' aggiunto il seguente: «Per la provincia di Milano, l'istruttoria e l'adozione del provvedimento di revoca del contributo spettano alla struttura regionale competente per i rapporti con gli enti locali.»; k) al comma 2 dell'art. 22 sono soppresse le parole «entro il 15 ottobre 2009»; l) dopo il comma 4 dell'art. 22 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Le modifiche agli allegati, successive alla data di entrata in vigore del regolamento recante modifiche al regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2 (Contributi alle unioni di comuni lombarde e alle comunita' montane e incentivazione alla fusione dei piccoli comuni, in attuazione dell'art. 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 «Riordino delle comunita' montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali»), sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.»; m) dopo il comma 2 dell'art. 23 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Possono presentare domanda di contributo straordinario di avvio e di contributo ordinario 2010 entro il termine di cui al comma 2: a) le comunita' montane; b) le associazioni di comuni destinatarie di contributi ai sensi dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni abrogate o prive di efficacia per effetto della legge regionale n. 19/2008 che, entro il 30 giugno 2010, costituiscono unioni di comuni lombarde con almeno un terzo dei comuni aderenti all'associazione; l'unione di comuni lombarda beneficia della possibilita' di adeguamento del contributo, di cui all'art. 24, comma 7 della legge regionale n. 19/2008, se il numero dei comuni aderenti e' almeno pari a quello dell'associazione originaria. 2-ter. Ai fini del saldo del contributo straordinario ammesso a seguito della presentazione della domanda di cui al comma 1, l'unione si adegua a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, come sostituito dal regolamento di cui all'art. 22, comma 4-bis, entro il 15 settembre 2011.»; n) alla tabella 1 dell'allegato A sono apportate le seguenti modifiche: 1) nella colonna attivita' obbligatorie, riga 8, le parole «trasporto anziani e servizi infermieristici» sono sostituite dalle seguenti: «trasporto anziani»; 2) nella colonna Servizi, riga 9, la parola «OBBLIGATORIO» e' sostituita dalle seguenti «Compatibilmente con quanto previsto dalla normativa vigente»; 3) nella colonna «PESO», riga 9, il valore «4» e' sostituito dal seguente: «10»; 4) nella colonna attivita' obbligatorie, riga 24, le parole «rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie» sono sostituite dalle seguenti: «rilascio delle concessioni o autorizzazioni»; o) la prima tabella della scheda riepilogativa di cui all'allewgato B e' sostituita dalla seguente: Parte di provvedimento in formato grafico Il presente regolamento regionale e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda. Milano, 25 gennaio 2010 FORMIGONI (Acquisito il parere della competente Commissione consiliare nella seduta dell'11 gennaio 2010 e approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 8/11019 del 20 gennaio 2010).