(Pubblicata  nel  1°  S.O.  al  Bollettino  ufficiale  della  Regione
                 Lombardia n. 5 del 2 febbraio 2010) 
 
 
                      IL CONSIGLIO REGIONALE   
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
 
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 
«Testo  unico  delle  leggi  regionali  in  materia  di  agricoltura,
                  foreste, pesca e sviluppo rurale» 
 
    1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle
leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e  sviluppo
rurale) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: 
    a)  all'alinea  del  comma  1  dell'art.   5   dopo   le   parole
«organizzazioni professionali agricole» sono aggiunte le parole «e le
organizzazioni cooperative agricole:»; 
    b) al comma 3 dell'art. 19 le parole «produzioni assicurate» sono
sostituite   dalle   parole   «produzioni   assicurabili   in   forma
agevolata.»; 
    c) all'art. 24 sono apportate le seguenti modifiche: 
    1)  la  rubrica  dell'art.  24  e'  sostituita  dalla   seguente:
«Interventi  a  sostegno  dell'agricoltura  in  montagna  e  in  alta
pianura»; 
    2) dopo la lettera i) del comma 1 e' inserita la seguente: 
    «i-bis) promozione e sostegno del patrimonio zootecnico regionale
e relative azioni connesse.»; 
        3) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono  promossi  altresi'
in aree, definite  con  provvedimento  della  Giunta  regionale,  che
presentano particolari condizioni socio-economiche e che  necessitano
di   interventi   a   supporto   dell'attivita'    agricola.    Nella
determinazione di tali aree  la  Giunta  regionale  tiene  conto  dei
seguenti indici: 
    a) sensibile riduzione del numero di aziende agricole in rapporto
all'andamento medio regionale; 
    b) sensibile riduzione della superficie agricola utilizzata (SAU)
in rapporto all'andamento medio regionale.»; 
        4) dopo la lettera d) del comma 2 e' inserita la seguente: 
    «d-bis) le associazioni degli allevatori di livello provinciale e
regionale.»; 
        5) al comma 3, dopo la parola  «montagna»  sono  aggiunte  le
seguenti: «e delle aree di cui al comma 1-bis»; 
        6) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    «4. Le comunita' montane e i comuni classificati montani, nonche'
le province e i comuni il cui territorio comprende le aree di cui  al
comma 1-bis, possono stipulare con imprenditori  agricoli  singoli  o
associati contratti  di  protezione  territoriale  e  ambientale  per
l'esecuzione  di  piccole  opere  e  attivita'  di   sistemazione   e
manutenzione del territorio.»; 
        7) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
    «5. Nelle aree montane le funzioni amministrative riguardanti  il
presente articolo sono conferite alle comunita' montane.  Nelle  aree
di cui al comma  1-bis  le  funzioni  amministrative  riguardanti  il
presente articolo sono conferite alle province.»; 
      d) dopo l'art. 24 e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 24-bis 
          (Tutela del patrimonio equino in ambito montano) 
 
    1.  La  Regione  promuove   lo   sviluppo   e   la   salvaguardia
delpatrimonio  equino  nelle  zone  montane,  sviluppando  iniziative
finalizzate a: 
    a) individuare le razze, possibilmente autoctone, per  produzioni
di qualita' con caratteristiche di rusticita' e  maggiormente  adatte
al pascolo; 
    b) garantire il consumatore sull'origine della carne  acquistata,
promuovendo il riconoscimento di un marchio di qualita' lombarda; 
    c) tutelare la biodiversita',  con  particolare  attenzione  alle
razze equine a ridotta consistenza; 
    d) creare le condizioni per fornire supporto tecnico alle aziende
agricole singole ed associate; 
    e)  collaborare  con  le  autorita'  competenti   per   mantenere
costantemente aggiornata l'anagrafe equina.», 
    e) la lettera a) del comma 1 dell'art. 35 e' soppressa; 
      f) dopo la lettera e) del comma 4 dell'art. 43 e'  aggiunta  la
seguente: 
    «e-bis)  adeguamento  igienico  sanitario,  o  altri  adeguamenti
derivanti da obblighi  di  legge,  di  edifici  esistenti  e  censiti
dall'agenzia del territorio.»; 
      g) dopo il comma 6 dell'art. 50 e' aggiunto il seguente: 
    «6-bis. I piani di assestamento, i piani di indirizzo forestale e
i piani di gestione dei Siti  Natura  2000,  di  cui  alla  Direttiva
92/43/CEE  del  Consiglio,  del  21   maggio   1992   relativa   alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della  flora  e
della fauna selvatiche, sono sottoposti alla valutazione di incidenza
prevista dalle disposizioni riguardanti i siti con particolare regime
di tutela previsto dalla normativa comunitaria. In tali siti i  tagli
e le altre attivita' selvicolturali eseguiti in conformita' ai  piani
di assestamento  e  ai  piani  di  indirizzo  forestale  o,  in  loro
mancanza, ai piani di gestione,  non  richiedono  la  valutazione  di
incidenza, salvo diversa indicazione motivata dei piani stessi.»; 
      h) al comma 9 dell'art. 54 e'  aggiunto  in  fine  il  seguente
periodo: «Il regolamento individua, nell'ambito degli  interventi  da
realizzarsi  in  amministrazione  diretta,  quei   lavori   di   mera
manutenzione forestale che, non comportando una  modificazione  delle
situazioni naturali, non sono configurabili  come  impianti  o  opere
edilizie in senso  stretto  rientranti  nell'ambito  di  applicazione
della normativa sui lavori pubblici e possono essere eseguiti  con  i
limiti di importo fissati da apposito regolamento.»; 
      i) i commi 7, 8 e 9 dell'art. 59 sono cosi' sostituiti: 
    «7. L'installazione di gru a cavo e fili a sbalzo  per  l'esbosco
di tronchi ed altri assortimenti legnosi e' soggetta  alle  procedure
di assenso previste per le  attivita'  selvicolturali  dall'art.  50,
comma 7, da comunicare al Corpo forestale regionale e dello Stato. 
    I soggetti assentiti all'installazione di gru a cavo e di fili  a
sbalzo  sono  tenuti   a   stipulare   una   assicurazione   per   la
responsabilita'  civile  valida   per   il   periodo   di   esercizio
dell'impianto. 
    Le gru a cavo e i fili a  sbalzo  non  assentiti  o  abbandonati,
pericolosi per la navigazione dei mezzi aerei, devono essere messi in
sicurezza e rimossi. Se il proprietario non e'  rintracciabile  o  il
trasgressore non  ottempera,  le  comunita'  montane  competenti  per
territorio,  possono  provvedere  alla  messa  in  sicurezza  e  alla
rimozione.»; 
      j) i commi 5, 6, 7, 8 e 11 dell'art. 61 sono cosi' sostituiti: 
    «5. Chi realizza interventi  di  manutenzione  e  gestione  delle
superfici classificate a bosco ai  sensi  dell'art.  42,  in  assenza
della denuncia di inizio  attivita'  o  dell'autorizzazione,  di  cui
all'art. 50, comma  7,  e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 52,79 euro a 158,91 euro. Tale sanzione e'  elevata  da
527,85 euro a 1.583,55 euro se la  denuncia  di  inizio  attivita'  o
l'autorizzazione prevedono la presentazione in allegato di  elaborati
tecnici. 
    6. Chi realizza  interventi  di  manutenzione  e  gestione  delle
superfici classificate a bosco ai sensi dell'art. 42, o  sui  terreni
sottoposti a vincolo idrogeologico ai  sensi  del  regio  decreto  30
dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in
materia di boschi e di terreni montani), in difformita'  dalle  norme
forestali  regionali  oppure  dalle  deroghe  introdotte  alle  norme
forestali  regionali  dai  piani  di  assestamento  e  di   indirizzo
forestale ai sensi dell'art. 50, comma 6, e' punito con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 52,79 euro a 263,93 euro per ogni  1.000
metri quadrati o frazione di superficie. 
    7. Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma  4,  chi  viola  le
ulteriori norme forestali regionali di  cui  all'art.  50,  comma  4,
oppure le deroghe alle norme forestali regionali introdotte dai piani
di assestamento e di indirizzo forestale ai sensi dell'art. 50, comma
6, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 105,57 euro
a 1.055,70 euro. 
    8.  Chi  distrugge  o  danneggia  il  soprassuolo  arboreo  nelle
superfici classificate a bosco, anche nel  caso  di  sradicamento  di
singole piante, e' punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria,
per ogni pianta, da una a tre volte il valore riportato nella tabella
di cui all'allegato B. La medesima sanzione si  applica  in  caso  di
taglio o danneggiamento di matricine, riserve o alberi  da  destinare
all'invecchiamento  indefinito  ai  sensi  del  regolamento  di   cui
all'art. 50, comma 5, lettera d).»; 
    «11. Chi installa gru a cavo o fili a  sbalzo  in  assenza  delle
procedure di assenso di cui all'art. 59, comma 7, o non li rimuove al
termine  dell'utilizzo  concesso,  e'   punito   con   una   sanzione
amministrativa pecuniaria da 527,85 euro a 1.583,55 euro.», 
      k)  al  comma 1  dell'art.  98  sono  apportate   le   seguenti
modifiche: 
    1)  alla  lettera  a)  le  parole  «di  Armillaria  mellea»  sono
sostituite dalle parole «cespitosi quali le Armillaria spp»; 
    2) la lettera b) e'  cosi'  sostituita:  «il  limite  massimo  di
raccolta giornaliera per persona e' di  tre  chilogrammi,  salvo  che
tale limite sia superato per la raccolta di esemplari  di  Armillaria
spp, genere per il quale non sono fissati limiti quantitativi;»; 
    3) alla lettera e), dopo la parola «contenitori» e'  aggiunta  la
parola «rigidi,»; 
      1) il comma 1 dell'art. 101 e' sostituito dal seguente: 
    « 1 . La Regione  puo'  rilasciare  autorizzazioni  gratuite  per
motivi scientifici, di studio e di ricerca, in occasione  di  mostre,
di seminari,  per  i  corsi  propedeutici  e  per  le  necessita'  di
aggiornamento dei micologi. Le autorizzazioni hanno validita' per  un
periodo non superiore ad un anno  e  sono  rinnovabili;  ad  esse  si
applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della 1.r.  15/2002.  Con
provvedimento del dirigente regionale competente sono specificate  le
modalita' e i tempi per il rilascio delle autorizzazioni.»; 
      m) dopo il comma 1 dell'art. 102 e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. La Regione promuove, attraverso le  competenti  strutture
della  sanita'  e  dell'agricoltura,  corsi  di  formazione  per   il
conseguimento dell'attestato di  micologo,  di  cui  all'art.  3  del
decreto  ministeriale  29  novembre   1996,   n.   686   (Regolamento
concernente criteri e modalita' per  il  rilascio  dell'attestato  di
micologo). I corsi si svolgono con periodicita' almeno biennale. »; 
      n) il comma 1 dell'art. 105 e' sostituito dal seguente: 
    «1. 1 soggetti preposti alla vendita al  consumatore  finale  dei
funghi epigei freschi e secchi allo  stato  sfuso  devono  essere  in
possesso dell'attestato di idoneita' all'identificazione delle specie
fungine, rilasciato dalle aziende sanitarie locali (ASL).»; 
      o) all'art. 106 sono apportate le seguenti modifiche: 
    1) al comma 1 dell'art.  106  dopo  la  parola  «spontanei»  sono
aggiunte le parole «allo stato sfuso»; 
    2) la lettera d) e' cosi' sostituita: 
    «d)  i  funghi  devono  essere  corredati  dalla   certificazione
dell'avvenuto controllo da parte dell'ASL, con l'applicazione su ogni
contenitore di funghi visitati, contenente una sola  specie  fungina,
di un cartellino originale numerato riportante il genere e la  specie
di appartenenza dei funghi, la  data  e  l'ora  del  controllo  e  le
eventuali avvertenze per il consumo  qualora  si  rendano  necessarie
operazioni di cottura o operazioni preliminari alla stessa, il numero
di iscrizione all'albo regionale e nazionale dell'ispettore  micologo
e il timbro dell'ispettorato micologico dell'ASL.»; 
        3) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. Gli operatori del settore agroalimentare  che  dispongono
del micologo di cui all'art. 2 del d.m. 686/1996 in  osservanza  alle
procedure di autocontrollo aziendale, possono  commercializzare,  nel
solo ambito regionale, funghi spontanei freschi sfusi certificati dal
micologo   aziendale.   I   funghi   devono   essere   corredati   da
certificazione di  avvenuto  controllo  con  l'applicazione  su  ogni
contenitore di funghi visitati, contenente una sola  specie  fungina,
di un cartellino originale numerato riportante il genere e la  specie
di appartenenza dei funghi, la  data  e  l'ora  del  controllo  e  le
eventuali avvertenze per il consumo  qualora  si  rendano  necessarie
operazioni di cottura o operazioni preliminari alla stessa, il numero
di iscrizione all'albo regionale e nazionale del micologo e il timbro
dell'impresa alimentare.»; 
      p) all'art. 110 sono apportate le seguenti modifiche: 
    1) dopo la lettera h)  del  comma  1  e'  aggiunta  la  seguente:
«h-bis) distruzione dei carpofori.»; 
    2) alla lettera a) del comma  5,  dopo  la  parola  «freschi»  e'
aggiunta la parola «sfusi»; 
    3) dopo la lettera a) del comma 5 e' inserita la seguente: 
      «a-bis) vendita al dettaglio di funghi epigei freschi spontanei
sfusi e secchi sfusi senza il possesso dell'attestazione di idoneita'
da parte del soggetto preposto alla vendita;»; 
        4) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
    «5-bis. L'utilizzo di funghi, per motivi scientifici, di studio e
di ricerca,  in  occasione  di  mostre,  di  seminari,  per  i  corsi
propedeutici e per le necessita' di aggiornamento dei micologi, senza
l'autorizzazione di cui all'art. 101 e' punito con  il  pagamento  di
una sanzione pecuniaria da 200,00 euro a 1.200,00 euro.»; 
      q) all'art. 116 sono apportate le seguenti modifiche: 
        il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. La ricerca deve essere effettuata con l'ausilio di  non  piu'
di due cani appositamente addestrati; lo  scavo  con  attrezzi  quali
vanghetto o zappetta, di non oltre 4,5 centimetri di larghezza,  deve
avvenire solo dopo il rinvenimento del tartufo da parte  del  cane  e
deve essere limitato al punto ove lo stesso lo abbia iniziato.»; 
        2) alla lettera a) del comma 4,  dopo  la  parola  «immaturi»
sono aggiunte le seguenti: «e  di  quelli  non  compresi  nell'elenco
delle specie ammesse al commercio;»; 
      r) dopo l'art. 116 e' aggiunto il seguente: 
 
                            «Art. 116-bis 
           (Raccolta per scopi diversi dall'alimentazione) 
 
    1. La Regione puo' rilasciare autorizzazioni gratuite  in  deroga
alle disposizioni del presente capo per motivi scientifici, di studio
e di ricerca e  in  occasione  di  mostre.  Le  autorizzazioni  hanno
validita' per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili;
ad esse  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  all'art.  4  della
1.r.15/2002. 
    2. Con provvedimento  del  dirigente  regionale  competente  sono
specificate le modalita' e i tempi per il rilascio. 
    3. L'utilizzo dei tartufi per scopi diversi dall'alimentazione e'
soggetta al possesso dell'apposita autorizzazione gratuita rilasciata
in deroga alle disposizioni di legge vigenti.»; 
      s) all'art. 121 il comma 4 e' sostituito dal seguente:  «4.  Le
commissioni d'esame sono composte da: 
    a) il dirigente provinciale competente in materia o suo delegato,
con funzioni di presidente; 
    b) un esperto di micologia  designato  dalla  Direzione  generale
regionale competente in materia; 
    c) tre esperti, anche esterni alla pubblica  amministrazione,  in
possesso delle necessarie  conoscenze  e  capacita',  nominati  dalla
provincia.»; 
      
      
      t) al comma 6 dell'art. 124, e' aggiunto in  fine  il  seguente
periodo:  «Nel  caso  di  tartufaia  controllata,  la  superficie  da
destinarsi alle aree di  raccolta  riservata  non  puo'  superare  il
cinque per cento del territorio potenzialmente vocato di ogni comune.
Sono fatte salve le concessioni in atto.»; 
      u) dopo il titolo VIII e' introdotto il Titolo VIII-bis: 
 
                          «Titolo VIII BIS 
             DISPOSIZIONI SANZIONATORIE IN APPLICAZIONE 
                      DI REGOLAMENTI COMUNITARI 
               IN MATERIA DI MERCATO AGRICOLO COMUNE, 
                     IN PARTICOLARE VITIVINICOLO 
 
 
                               Capo I 
                     DISPOSIZIONI SANZIONATORIE 
 
 
                            Art. 130-bis 
                      (Ambito di applicazione) 
 
    1. Nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE)  n.
1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante  organizzazione
comune dei mercati agricoli  e  disposizioni  specifiche  per  taluni
prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e del Regolamento  (CE)  n.
555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008 recante  modalita'  di
applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio  relativo
all'organiizazione comune del  mercato  vitivinicolo,  in  ordine  ai
programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi,  al  potenziale
produttivo e ai  controlli  nel  settore  vitivinicolo,  il  presente
titolo disciplina gli obblighi e le sanzioni amministrative  relative
alle superfici vitate impiantate abusivamente. 
 
                            Art. 130-ter 
            (Impianti abusivi e obbligo di estirpazione) 
 
    1. Ai sensi dell'art. 85-bis del Regolamento (CE)  n.  1234/2007,
il produttore ha l'obbligo di estirpare  a  sue  spese  le  superfici
vitate abusivamente impiantate dopo il 31 agosto 1998.  restfrpazione
non fa sorgere i corrispondenti diritti di  impianto  e  le  relative
superfici non sono ammissibili a nessun tipo di aiuto previsto  dalla
normativa regionale, nazionale e comunitaria. 
    2. Ai sensi dell'art. 57 del Regolamento (CE) n. 555/2008,  nelle
more dell'adempimento dell'obbligo di estirpazione di cui al comma 1,
le uve e i prodotti  ottenuti  dalle  uve  raccolte  sulle  superfici
vitate abusivamente possono avere una delle destinazioni  di  seguito
tassativamente elencate: 
    a) messa in circolazione solo a fini di distillazione a spese del
produttore; 
    b) consumo  familiare,  se  il  vigneto  del  produttore  ha  una
superficie inferiore a 0,1 ettaro; 
    c) vendemmia verde di cui all'art. 103 novodecies,  paragrafo  1,
del Regolamento (CE) n. 1234/2007 a spese del produttore. 
    3. Il produttore, nelle more dell'adempimento dell'obbligo 
    di estirpazione di cui  al  comma  1,  comunica  ogni  anno  alla
provincia competente territorialmente l'intenzione di ricorrere  alla
distillazione o alla vendemmia verde, secondo le indicazioni definite
dalla struttura regionale competente in materia di agricoltura. 
 
                           Art. 130-quater 
                 (Sanzioni per gli impianti abusivi) 
 
    1. Ai sensi dell'art. 55 del Regolamento (CE) n. 555/2008, per le
superfici vitate impiantate  abusivamente,  si  applica  la  sanzione
amministrativa   pecuniaria   di   12.000,00    euro    ad    ettaro,
proporzionalmente alla superficie vitata abusiva. 
    2. Per gli impianti abusivi esistenti alla  data  del  1°  agosto
e-2008, la sanzione si applica per la prima volta a  partire  dal  1°
gennaio 2009. Per gli impianti abusivi realizzati  successi-e-vamente
al 1° agosto 2008, la sanzione si applica  per  la  prima  volta  con
decorrenza dalla data di tali impianti. 
    3. La sanzione amministrativa di-cui al  comma  1  e'  nuovamente
applicata ogni dodici mesi decorrenti dalle date di cui sopra, fino a
che il produttore non provveda all'obbligo di estirpazione. 
 
                         Art. 130-quinquies 
               (Sanzioni in caso di mancata osservanza 
               del divieto di circolazione delle uve) 
 
    1. Ai sensi dell'art. 56 del Regolamento  (CE)  n.  555/2008,  la
mancata osservanza del  divieto  di  circolazione  delle  uve  e  dei
prodotti ottenuti  dalle  uve  raccolte  sulle  superfici  impiantate
abusivamente e' sanzionato. 
    2. Le  sanzioni  sono  imposte  al  produttore  che  detiene  una
superficie vitata superiore a 0,1 ettaro, nei seguenti casi: 
    a) se non presenta il contratto di distillazione  alla  provincia
entro la fine della campagna viticola in cui i  prodotti  sono  stati
ottenuti o presenta un contratto che non  copra  l'intera  produzione
del vigneto abusivo; 
    b) se non informa la provincia dell'intenzione di procedere  alla
vendemmia verde, oppure non esegue  la  vendemmia  verde  in  maniera
completa, ovvero non riduce a zero la resa della relativa  superficie
entro la  data  stabilita  per  la  presentazione  delle  domande  di
vendemmia verde. 
    3. Le sanzioni di cui al comma 2, lettera  a),  pari  a  3.000,00
euro per ettaro proporzionale  alla  superficie  vitata  abusiva,  si
applicano trascorsi trenta giorni dalla fine della campagna  viticola
in cui i prodotti sono stati ottenuti. 
    4. Le sanzioni di cui al comma 2, lettera  b),  pari  a  3.000,00
euro per ettaro proporzionale  alla  superficie  vitata  abusiva,  si
applicano dal 1° settembre dell'anno civile considerato. 
    5. Le province competenti per territorio  svolgono  la  vigilanza
sull'osservanza  degli  obblighi  e  dei   divieti   previsti   dalle
disposizioni di cui  al  presente  titolo.  Alle  province  competono
l'accertamento  delle  violazioni,  l'irrogazione  delle  sanzioni  e
l'introito dei relativi proventi. 
 
                           Art. 130-sexies 
                    (Disposizioni di attuazione) 
 
    1. La Giunta regionale, entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in
vigore del presente titolo, con proprio provvedimento, determina: 
    a) le modalita' procedurali di attuazione dell'art. 130 ter; 
    b)  i  termini  e  le  modalita'  applicative  per  le  procedure
sanzionatorie di cui all'art. 130 quinquies.». 
    v) al comma 2 dell'art. 141  le  parole  «regolamento  regionale»
sono sostituite dalle parole «provvedimento della Giunta regionale»; 
    w)al comma 2 dell'art. 142 la parola «annualmente» e' soppressa; 
    x) all'art. 180, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
    «1-bis. Alle spese per gli interventi a sostegno  delle  aree  di
cui al comma 1-bis dell'art. 24 si provvede con le risorse  stanziate
all'UPB 3.7.3.3.39 "Sostenibilita' delle produzioni e contributo  dei
sistemi agricoli e forestali alle politiche territoriali,  ambientali
ed energetiche regionali" dello stato di previsione delle  spese  del
bilancio per l'esercizio finanziario 2010 e successivi. 
    1-ter. Alle spese per la tutela del patrimonio equino in  ambito.
montano di cui  all'art.  24-bis  si  fa  fronte  con  le  •  risorse
stanziate all'UPB 3.7.1.2.34 "Governance, sistemi agricoli e  rurali"
dello stato di previsione delle spese del  bilancio  per  l'esercizio
finanziario 2010 e successivi. 
    1-quater. Alle spese per i corsi di formazione previsti  all'art.
102, comma 1-bis,  si  provvede  con  le  risorse  stanziate  all'UPB
3.7.1.2.34 "Governance, sistemi agricoli e  rurali"  dello  stato  di
previsione delle spese del bilancio per. l'esercizio finanziario 2010
e successivi. 
    1-quinquies. Al fine di erogare agli agricoltori  della  Politica
agricola  comune  (PAC)  in  anticipo   rispetto   ai   trasferimenti
dell'Unione Europea e' autorizzata per l'anno  2010  l'incremento  di
entrata e di  spesa  di  250.000.000,00  euro  per  le  anticipazioni
finanziarie  all'Organismo  Pagatore  Regionale  di  cui  al  decreto
legislativo  27  maggio  1999,  n.  165  (Soppressione  dell'AIMA   e
istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in  agricoltura  (AGEA)  a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e alla presente
legge. 
    1-sexies. In relazione a quanto disposto  al  comma  1  quinquies
allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per
l'esercizio finanziario 2010 e  del  bilancio  pluriennale  2010-2012
sono apportate le seguenti variazioni: 
STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE: 
    al titolo 4 categoria  4.2  "Entrate  derivanti  da  rimborso  di
crediti" la dotazione finanziaria di competenza e di  cassa  dell'UPB
4.2.18 "Rimborso da Regione, Province  e  Comuni  per  interventi  in
capitale" e' incrementata  per  l'esercizio  2010  di  250.000.000,00
euro; 
STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE: 
    alla funzione obiettivo 3.7  "Sistema  agroalimentare  e  sistema
forestale" la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB
3.7.1.3.35   "Sistemi   agricoli   e   filiere   agroalimentare"   e'
incrementata per l'esercizio 2010 di 250.000.000,00 euro.».