(Pubblicata nel 2° S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 5 del 4 febbraio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Finalita' ed ambito di applicazione 1. La presente legge prevede disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA), quali la dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia, come identificati dalla letteratura scientifica ed ha lo scopo di: a) garantire le condizioni affinche' i soggetti con DSA si realizzino nella scuola, nel lavoro, nella formazione professionale e in ogni altro contesto nel quale si sviluppi e realizzi la persona; b) promuovere la diagnosi precoce dei DSA nell'ambito di una stretta collaborazione tra strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubbliche e private, sistema di istruzione e formazione professionale regionale, famiglie e associazionismo; c) promuovere specifiche iniziative volte a favorire la riabilitazione, facilitare l'apprendimento, agevolare l'integrazione e le pari opportunita' dei soggetti con DSA.