(Pubblicata nel 2° S.O. al Bollettino ufficiale 
          della Regione Lombardia n. 5 del 4 febbraio 2010) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' ed ambito di applicazione 
 
    1. La presente legge prevede disposizioni in favore dei  soggetti
con disturbi specifici di apprendimento (DSA),  quali  la  dislessia,
disortografia,  disgrafia  e  discalculia,  come  identificati  dalla
letteratura scientifica ed ha lo scopo di: 
      a) garantire le condizioni affinche'  i  soggetti  con  DSA  si
realizzino nella scuola, nel lavoro, nella formazione professionale e
in ogni altro contesto nel quale si sviluppi e realizzi la persona; 
      b) promuovere la diagnosi precoce dei DSA  nell'ambito  di  una
stretta collaborazione tra strutture sanitarie  pubbliche  e  private
accreditate,  istituzioni  scolastiche  di  ogni  ordine   e   grado,
pubbliche e private, sistema di istruzione e formazione professionale
regionale, famiglie e associazionismo; 
      c)  promuovere  specifiche  iniziative  volte  a  favorire   la
riabilitazione, facilitare l'apprendimento, agevolare  l'integrazione
e le pari opportunita' dei soggetti con DSA.