(Pubblicato nel 1ยบ S.O. al Bollettino ufficiale 
         della Regione Lombardia n. 8 del 23 febbraio 2010) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              E m a n a 
 
il seguente regolamento regionale: 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
    1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art.  40-quinquies
della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle  leggi
regionali in  materia  di  turismo),  definisce  i  requisiti  minimi
strutturali e igienico-sanitari, nonche' il periodo di  apertura  dei
rifugi alpinistici ed escursionistici.