(Pubblicato nel 1ยบ S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 8 del 23 febbraio 2010) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E m a n a il seguente regolamento regionale: Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 40-quinquies della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), definisce i requisiti minimi strutturali e igienico-sanitari, nonche' il periodo di apertura dei rifugi alpinistici ed escursionistici.