(Pubblicata nel 2° S.O. al Bollettino ufficiale della 
            Regione Lombardia n. 8 del 26 febbraio 2010) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
 
  Modifiche alla rubrica del titolo II della parte II, all'art. 55 
         e inserimento dell'art. 55-bis alla legge regionale 
     11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio» 
 
    1. Al titolo II della parte II della  legge  regionale  11  marzo
2005, n. 12 (Legge per il  governo  del  territorio)  sono  apportate
seguenti modifiche: 
    a) la rubrica del titolo e' sostituita dalla seguente: 
      «Titolo II  Norme per il governo delle acque e  per  la  difesa
del  suolo  nei  sottobacini  idrografici  della  Regione   Lombardia
-Prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici»; 
    b) l'art. 55 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 55 (Attivita' regionali per il governo  delle  acque,  la
difesa del suolo e la prevenzione dei rischi  geologici,idrogeologici
e sismici) 
    1.  La  Regione  riconosce  la  tutela,  la  salvaguardia  e   la
valorizzazione delle risorse naturali e  il  riassetto  idraulico  ed
idrogeologico  quali  attivita'  strategiche  per  il   governo   del
territorio, al fine di garantire la sostenibilita' dello  sviluppo  e
l'attrattivita'  del  territorio  regionale.  Tali   attivita'   sono
eserci¬tate per le finalita' e nel rispetto delle competenze  di  cui
all'art. 53 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  (Norme  in
materia ambientale). 
    2. L'azione regionale in materia di tutela ed uso delle  acque  e
di difesa del suolo, di gestione del demanio idrico  e  di  riassetto
idraulico  ed  idrogeologico  del  territorio  persegue  i   seguenti
obiettivi, in conformita' con le politiche europee e statali: 
      a)  promuovere   un'efficace   attivita'   di   regolazione   e
orientamento  degli  usi  e  della  gestione   del   territorio   per
l'equilibrata  composizione  della  molteplicita'   degli   interessi
presenti; 
      b) prevenire i fenomeni di degrado delle acque  e  di  dissesto
idraulico  e  idrogeologico  perseguendo   un   modello   insediativo
sostenibile,  come  definito  dagli   strumenti   di   pianificazione
territoriale  di  cui  alla  presente  legge  e  dagli  strumenti  di
pianificazione di bacino vigenti; 
      c) promuovere le misure specifiche e gli  interventi  necessari
al  riequilibrio  idraulico  ed  idrogeologico  del  territorio,   in
conformita' con i contenuti del piano di bacino  distrettuale  e  dei
piani di assetto  idrogeologico,  di  cui  al  d.lgs.  152/2006,  per
garantire  la  sicurezza  delle  popolazioni  e  degli   insediamenti
rispetto ai fenomeni di degrado delle acque e di  dissesto  idraulico
ed idrogeologico che  interessano  i  centri  e  nuclei  abitati,  le
attivita' produttive, le infrastrutture al servizio del territorio  e
per contribuire alla tutela e  salvaguardia  dei  paesaggi  fluviali,
anche attraverso eventuali misure di compensazione  territoriale  per
le opere di rilevanza regionale che comportano  impatti  territoriali
significativi; 
      d) promuovere la manutenzione degli alvei fluviali,  delleopere
necessarie  a  garantire  la  mitigazione  dei  rischi  idraulico  ed
idrogeologico, anche al fine di migliorare la qualita' delle acque  e
garantire la sicurezza dei cittadini e del territorio; per assicurare
efficienza ed efficacia  a  tale  azione  la  Giunta  regionale  puo'
individuare  le  opere  strategiche  e  le  aree   nelle   quali   la
manutenzione del territorio  assume  una  valenza  significativa  per
l'equilibrio del suolo, favorendo la partecipazione attiva degli enti
locali, degli operatori del settore agricolo e delle associazioni  di
volontariato; 
      e) riqualificare i corsi d'acqua del reticolo principale e  del
reticolo idrico minore. 
    3. Sulla base degli  indirizzi  della  pianificazione  di  bacino
distrettuale del fiume Po, la Regione, nell'ambito  delle  competenze
attribuite  dall'art.  61  del   d.lgs.   152/2006,   svolge   azioni
conoscitive, di pianificazione e programmazione per il raggiungimento
degli obiettivi di cui al comma 2. 
    4. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al  comma  2,  la
Giunta regionale, nell'ambito delle azioni di governo integrato delle
acque, definisce: 
      a) il quadro delle conoscenze delle caratteristiche fisiche del
territorio,  con  particolare  riferimento   ai   rischi   geologici,
idrogeologici  e  sismici,  individuando  le  esigenze  di  ulteriore
approfondimento delle conoscenze; 
      b) gli indirizzi per il riassetto del  territorio,  sulla  base
dei piani di  bacino  e  degli  indirizzi  emanati  dalle  competenti
amministrazioni  statali,  ai  fini  della  prevenzione  dei   rischi
geologici ed idrogeologici  e  della  loro  mitigazione,  nonche'  le
direttive per la prevenzione del rischio sismico  e  l'individuazione
delle zone sismiche, compresi la formazione e  l'aggiornamento  degli
elenchi delle zone medesime; 
      c) le linee guida per la valorizzazione dei corsi d'acqua; 
      d) le linee guida e standard  metodologici  e  procedurali  per
l'aggiornamento e lo sviluppo delle conoscenze da  parte  degli  enti
locali, anche in coerenza con il SIT di cui all'art. 3; 
      e) le misure di indirizzo  e  coordinamento  dell'azione  degli
enti del  sistema  regionale,  di  cui  all'allegato  A  della  legge
regionale 27 dicembre  2006,  n.  30  (Disposizioni  legislative  per
l'attuazione del documento  di  programmazione  economico-finanziaria
regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della legge  regionale  31  marzo
1978,  n.  34  «Norme  sulle  procedure  della  programmazione,   sul
bi¬lancio e sulla contabilita'  della  Regione»  -  Collegato  2007),
controllandone i risultati. 
    5. Quanto definito al comma 4, lettere a), b)  e  c),  integra  i
contenuti del piano territoriale regionale di cui all'art. 19. 
    6. Nell'ambito delle attivita' di pianificazione  del  territorio
di cui alla prima parte della presente  legge  e  in  conformita'  ai
criteri di cui all'art. 57, e' assicurato il  coordinamento  con  gli
strumenti di protezione civile previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della
legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 (Testo unico delle disposizioni
regionali in materia di protezione civile).»; 
    c) dopo l'art. 55 e' aggiunto il seguente: 
      «Art. 55-bis  (Progetti strategici di sottobacino idrografico) 
    1. La Regione riconosce nei sottobacini idrografici lombardi  del
distretto del fiume  Po  gli  ambiti  territoriali  adeguati  per  il
governo delle acque e dei suoli. 
    2. In applicazione dell'art. 61, comma 1,  lettere  b)  e  h),  e
dell'art. 62, comma 1,  del  d.lgs.  152/2006,  la  Giunta  regionale
predispone progetti strategici di  sottobacino  idro¬grafico  per  il
raggiungimento degli obiettivi  definiti  all'art.  55,  comma  2.  I
progetti strategici di sottobacino  idrogra¬fico  sono  elaborati  in
accordo  con  i  soggetti  istituzionali   e   sociali   interessati,
attraverso processi partecipativi. 
    3. I progetti strategici di cui al comma 2 sono predisposti 
    nel rispetto  del  piano  di  bacino  distrettuale  di  cui  agli
articoli 
    65 e 67 del d.lgs. 152/2006 e del piano territoriale regionale  e
perseguono in particolare i seguenti obiettivi e contenuti: 
      a)  governo  dei  processi   di   trasformazione   territoriale
finalizzati alla riqualificazione dei  sottobacini  idrografici,  con
riferimento ai corsi d'acqua di competenza della Regione; 
      b) integrazione delle politiche  regionali  e  locali,  nonche'
raccordo e coordinamento con le azioni di  interesse  interregionale,
per il contenimento  e  la  riduzione  del  degrado  paesaggistico  -
ambientale e per la valorizzazione delle acque e dei suoli; 
      c) integrazione in un contesto di sottobacino idrografico della
pianificazione territoriale di coordinamento provinciale e dei  piani
di governo del territorio, con particolare riferimento agli indirizzi
ed ai contenuti di cui agli articoli 56 e 57; 
      d) individuazione delle priorita' di intervento  per  l'assetto
idraulico ed idrogeologico e promozione di un sistema  permanente  di
manutenzione  territoriale  diffusa  integrato   con   le   politiche
regionali di sviluppo rurale e di forestazione.  
    4. Per la elaborazione dei progetti di cui al comma 2, la  Giunta
regionale adotta linee guida che comprendono, tra l'altro: 
      a) criteri e metodi  per  la  individuazione,  delimitazione  e
caratterizzazione dei sottobacini idrografici naturali; 
      b) misure ed indirizzi per  il  contenimento  dei  fenomeni  di
degrado, per la valorizzazione  e  riqualificazione  paesaggistico  -
ambientale dei sottobacini di cui alla lettera a); 
      c)  tempi  e  modalita'  di   regolazione   dei   processi   di
condivisione  da  parte  dei   soggetti   istituzionali   e   sociali
interessati secondo quanto  disposto  dall'art.  14  della  direttiva
2000/60/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  23  ottobre
2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di
acque, e dall'art.  10  della  direttiva  2007/60/CE  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  23  ottobre  2007,  relativa   alla
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. 
      5. I progetti strategici di sottobacino  sono  approvati  dalla
Giunta regionale, sentiti i  soggetti  istituzionali  e  sociali  che
hanno partecipato all'elaborazione del progetto, nei  tempi  previsti
per il raggiungimento degli  obiettivi  delle  direttive  comunitarie
2000/60/CE e 2007/60/CE in materia di acque ed alluvioni. I  progetti
approvati costituiscono  riferimento  unitario  della  programmazione
regionale, in particolare per la redazione dei contratti di fiume  di
cui all'art. 45, comma 9, della 1.r. 26/2003, e per la pianificazione
comunale e provinciale. 
      6. I progetti strategici di sottobacino, approvati ai sensi del
comma 5, si configurano come proposte per la formazione di  programmi
e progetti di cui all'art.  61,  comma  1,  lettera  b),  del  d.lgs.
152/2006 per i sottobacini del  distretto  ricadenti  nel  territorio
regionale. I progetti  strategici  di  sotto-bacino  possono  inoltre
configurarsi come strumenti di  attuazione  della  pianificazione  di
bacino distrettuale,  di  cui  agli  articoli  65  e  67  del  d.lgs.
152/2006, a seguito dell'espletamento delle procedure di  adozione  e
approvazione dei piani di bacino e dei relativi  piani  stralcio,  di
cui agli articoli 66 e 68 del d.lgs. 152/2006, e previa intesa con le
amministrazioni statali competenti.».