LA GIUNTA REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE emana il seguente regolamento regionale: Art. 1 Finalita' 1. Il presente regolamento e' finalizzato alla promozione e valorizzazione dell'utilizzo delle risorse geotermiche a bassa entalpia e all'adozione di procedure semplificate per la realizzazione e la gestione di sonde geotermiche e di sistemi di scambio energetico con il sottosuolo a circuito chiuso. 2. In attuazione dell'art. 10 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente», il presente regolamento disciplina: a) le modalita' tecnico-operative per l'installazione e la gestione degli impianti e le caratteristiche minime dei relativi progetti; b) i criteri tecnici, geologici e territoriali in base ai quali e' rilasciata l'autorizzazione per l'installazione di sonde geotermiche; c) le profondita' di perforazione e installazione delle sonde geotermiche, nonche' i limiti al di sotto dei quali e' richiesta l'autorizzazione provinciale; d) i criteri piu' restrittivi per assicurare il rispetto dell'ambiente; e) i requisiti e le modalita' per la certificazione di qualita' delle imprese operanti nel settore della perforazione e installazione delle sonde geotermiche, nonche' dei controlli a carico delle imprese installatrici per il mantenimento della certificazione di qualita'; f) le caratteristiche della banca dati degli impianti e le relative modalita' di gestione, nonche' l'attivita' di monitoraggio, a cura della Regione; g) le modalita' di vigilanza da parte delle province sulle installazioni; h) i criteri e le modalita' per l'adozione di procedure semplificate.