LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
emana il seguente regolamento regionale: 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
    1. Il  presente  regolamento  e'  finalizzato  alla  promozione  e
valorizzazione  dell'utilizzo  delle  risorse  geotermiche  a   bassa
entalpia e all'adozione di procedure semplificate per la realizzazione
e la gestione di sonde geotermiche e di sistemi di scambio energetico
con il sottosuolo a circuito chiuso. 
    2. In attuazione dell'art. 10 della legge regionale  11  dicembre
2006, n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle  emissioni
in atmosfera a tutela della  salute  e  dell'ambiente»,  il  presente
regolamento disciplina: 
      a) le modalita'  tecnico-operative  per  l'installazione  e  la
gestione degli impianti e  le  caratteristiche  minime  dei  relativi
progetti; 
      b) i criteri tecnici, geologici e territoriali in base ai quali
e'  rilasciata  l'autorizzazione   per   l'installazione   di   sonde
geotermiche; 
      c) le profondita' di perforazione e installazione  delle  sonde
geotermiche, nonche' i limiti al di  sotto  dei  quali  e'  richiesta
l'autorizzazione provinciale; 
      d) i  criteri  piu'  restrittivi  per  assicurare  il  rispetto
dell'ambiente; 
      e) i requisiti e le modalita' per la certificazione di  qualita'
delle imprese operanti nel settore della perforazione e installazione
delle sonde geotermiche, nonche' dei controlli a carico delle imprese
installatrici per il mantenimento della certificazione di qualita'; 
      f) le caratteristiche della banca  dati  degli  impianti  e  le
relative modalita' di gestione, nonche' l'attivita' di  monitoraggio,
a cura della Regione; 
      g) le modalita' di vigilanza  da  parte  delle  province  sulle
installazioni; 
      h) i  criteri  e  le  modalita'  per  l'adozione  di  procedure
semplificate.