IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Sostituzione dell'art. 1 1. L'art. 1 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta), e' sostituito dal seguente: «Art. 1 (Definizione). - 1. I segretari degli enti locali sono dirigenti appartenenti alla qualifica unica dirigenziale, iscritti all'Albo regionale dei segretari, istituito e gestito dall'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta, di seguito denominata Agenzia. L'Agenzia, da cui dipendono i segretari che accedono al predetto Albo con le modalita' di cui al comma 5, e' ente dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza della Presidenza della Regione. 2. La qualifica unica dirigenziale di cui al comma 1 e' articolata in due livelli sulla base della classificazione degli enti locali effettuata con il regolamento regionale di cui all'art. 5. 3. Ai fini della vigilanza di cui al comma 1, il presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia trasmette alla Presidenza della Regione una relazione annuale sull'attivita' dell'Agenzia, nonche' copia degli atti fondamentali adottati. In caso di mancata approvazione del bilancio e del rendiconto, di impossibilita' di funzionamento degli organi dell'Agenzia e di gravi e persistenti violazioni di legge nell'esercizio dell'attivita' obbligatoria dell'Agenzia, il Presidente della Regione interviene, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, con poteri sostitutivi, sciogliendo all'occorrenza il consiglio di amministrazione e nominando un commissario per la reggenza temporanea dell'Agenzia. 4. Sono organi dell'Agenzia: a) il consiglio di amministrazione, composto da un esperto in materia di enti locali, designato dalla Giunta regionale d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, e da rappresentanze paritetiche dei segretari e degli amministratori degli enti locali; b) il presidente ed il vicepresidente, eletti dal consiglio nel proprio seno. 5. All'Albo regionale dei segretari si accede mediante concorso per esami cui possono partecipare i soggetti, in possesso di laurea magistrale, che abbiano i requisiti previsti dalla normativa regionale vigente per l'accesso alla qualifica unica dirigenziale e che abbiano frequentato, con il superamento del relativo esame finale, i corsi di formazione previsti dai commi 7 e 8. 6. All'Albo regionale dei segretari sono iscritti, inoltre, con le modalita' previste dal regolamento regionale di cui all'art. 5, previo accertamento della conoscenza della lingua francese, scritta e orale, ai sensi dell'art. 39, comma 6, del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta), per i soggetti che non abbiano gia' superato tale prova, i seguenti soggetti che non abbiano superato il sessantacinquesimo anno di eta' o che non siano in quiescenza: a) dirigenti degli enti del comparto unico regionale assunti a tempo indeterminato; b) soggetti in possesso di laurea magistrale e dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente per l'accesso alla qualifica unica dirigenziale; c) soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127); d) segretari degli enti locali in servizio presso le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano; e) segretari iscritti all'Albo regionale dei segretari ai sensi del comma 5 per almeno un triennio, cessati dal servizio per cause diverse dal licenziamento per giusta causa e che abbiano esercitato le funzioni nel triennio precedente la richiesta di nuova iscrizione. 7. Limitatamente ai soggetti di cui al comma 6, lettere a) e b), l'iscrizione all'Albo regionale dei segretari e' subordinata alla frequenza di un corso di formazione professionalizzante e al superamento del relativo esame finale. 8. Limitatamente ai soggetti di cui al comma 6, lettere c) e d), l'iscrizione all'Albo regionale dei segretari e' subordinata alla frequenza di un corso di formazione sulle peculiarita' dell'ordinamento regionale e al superamento del relativo esame finale. 9. Nel rispetto delle relazioni sindacali, le materie di insegnamento, le modalita' di svolgimento e i criteri di valutazione dei corsi di formazione di cui ai commi 7 e 8 sono individuati dall'Agenzia che provvede, almeno ogni due anni, ad organizzare i predetti corsi. Gli eventuali crediti formativi utili al fine del parziale esonero dalla frequenza dei corsi sono determinati, nel rispetto delle relazioni sindacali, con deliberazione della Giunta regionale adottata d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, su proposta dell'Agenzia, tenuto conto della posizione di coloro che gia' appartengono alla qualifica unica dirigenziale del comparto. 10. Gli incarichi ai soggetti iscritti all'Albo regionale dei segretari ai sensi del comma 6 non possono superare il limite massimo del 15 per cento del numero degli enti locali calcolati al 31 dicembre dell'anno precedente la data delle elezioni generali comunali. Tali incarichi possono essere incrementati di un numero pari a quello dei segretari iscritti all'Albo ai sensi del comma 5 temporaneamente incaricati presso gli altri enti del comparto unico regionale alla data delle elezioni generali comunali. L'incremento degli incarichi ai soggetti iscritti all'Albo regionale dei segretari ai sensi del comma 6 e' inoltre consentito al fine della copertura dei posti resisi vacanti per effetto di cessazione dal servizio dei segretari titolari, nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale di cui al comma 5 e a condizione che non vi siano segretari collocati in disponibilita', non utilizzati per altri incarichi. 11. I soggetti iscritti all'Albo regionale dei segretari ai sensi del comma 6, non incaricati nei dieci anni successivi alla cessazione dell'ultimo incarico o dalla data di iscrizione conseguente al superamento dell'esame di cui ai commi 7 e 8, sono cancellati d'ufficio dall'Albo. Tali soggetti possono richiedere una nuova iscrizione all'Albo nel rispetto dei requisiti previsti al comma 6. 12. Gli incarichi ai soggetti iscritti all'Albo regionale dei segretari ai sensi del comma 6 sono conferiti con contratto a termine di diritto privato. I relativi compensi al lordo delle ritenute fiscali devono corrispondere al trattamento economico previsto per la sede di segreteria presso cui e' svolto l'incarico. Il conferimento dell'incarico al personale dipendente dall'ente locale interessato o da altre pubbliche amministrazioni e' subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni, secondo le modalita' previste dalle amministrazioni di appartenenza. In ogni altro caso, il conferimento dell'incarico e' subordinato alla sospensione, per la durata dell'incarico, dello svolgimento di prestazioni lavorative derivanti da rapporti di impiego precedentemente assunti o dello svolgimento di prestazioni professionali.».