IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            HA APPROVATO 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
    la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                      Sostituzione dell'art. 1 
 
    1. L'art. 1 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in
materia di segretari degli enti locali della Regione  autonoma  Valle
d'Aosta), e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 1 (Definizione). - 1. I segretari degli enti locali  sono
dirigenti appartenenti alla qualifica  unica  dirigenziale,  iscritti
all'Albo regionale dei segretari, istituito  e  gestito  dall'Agenzia
regionale dei segretari degli enti locali  della  Valle  d'Aosta,  di
seguito denominata Agenzia. L'Agenzia, da cui dipendono  i  segretari
che accedono al predetto Albo con le modalita' di cui al comma 5,  e'
ente dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico, sottoposto
alla vigilanza della Presidenza della Regione. 
    2.  La  qualifica  unica  dirigenziale  di  cui  al  comma  1  e'
articolata in due livelli sulla base della classificazione degli enti
locali effettuata con il regolamento regionale di cui all'art. 5. 
    3. Ai fini della vigilanza di cui al comma 1, il  presidente  del
consiglio di amministrazione dell'Agenzia trasmette  alla  Presidenza
della Regione  una  relazione  annuale  sull'attivita'  dell'Agenzia,
nonche' copia degli atti fondamentali adottati. In  caso  di  mancata
approvazione del bilancio e  del  rendiconto,  di  impossibilita'  di
funzionamento degli organi dell'Agenzia  e  di  gravi  e  persistenti
violazioni  di  legge  nell'esercizio   dell'attivita'   obbligatoria
dell'Agenzia, il Presidente  della  Regione  interviene,  sentito  il
Consiglio permanente  degli  enti  locali,  con  poteri  sostitutivi,
sciogliendo  all'occorrenza  il  consiglio   di   amministrazione   e
nominando un commissario per la reggenza temporanea dell'Agenzia. 
    4. Sono organi dell'Agenzia: 
      a) il consiglio di amministrazione, composto da un  esperto  in
materia di enti locali, designato dalla Giunta regionale d'intesa con
il Consiglio  permanente  degli  enti  locali,  e  da  rappresentanze
paritetiche dei segretari e degli amministratori degli enti locali; 
      b) il presidente ed il vicepresidente, eletti dal consiglio nel
proprio seno. 
    5. All'Albo regionale dei segretari si accede  mediante  concorso
per esami cui possono partecipare i soggetti, in possesso  di  laurea
magistrale,  che  abbiano  i  requisiti  previsti   dalla   normativa
regionale vigente per l'accesso alla qualifica unica  dirigenziale  e
che abbiano  frequentato,  con  il  superamento  del  relativo  esame
finale, i corsi di formazione previsti dai commi 7 e 8. 
    6. All'Albo regionale dei segretari sono iscritti,  inoltre,  con
le modalita' previste dal regolamento regionale di  cui  all'art.  5,
previo accertamento della conoscenza della lingua francese, scritta e
orale, ai sensi dell'art. 39, comma 6, del regolamento  regionale  11
dicembre   1996,   n.   6   (Norme   sull'accesso    agli    organici
dell'Amministrazione regionale, degli  enti  pubblici  non  economici
dipendenti dalla Regione e degli enti locali  della  Valle  d'Aosta),
per i soggetti che non abbiano gia' superato tale prova,  i  seguenti
soggetti che non abbiano superato il sessantacinquesimo anno di  eta'
o che non siano in quiescenza: 
      a) dirigenti degli enti del comparto unico regionale assunti  a
tempo indeterminato; 
      b) soggetti in possesso di laurea magistrale  e  dei  requisiti
previsti  dalla  normativa  regionale  vigente  per  l'accesso   alla
qualifica unica dirigenziale; 
      c) soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 4  dicembre  1997,  n.  465  (Regolamento
recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali
e provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della legge 15  maggio
1997, n. 127); 
      d) segretari degli enti locali in servizio presso le Regioni  a
Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano; 
      e) segretari iscritti all'Albo regionale dei segretari ai sensi
del comma 5 per almeno un triennio, cessati dal  servizio  per  cause
diverse dal licenziamento per giusta causa e che  abbiano  esercitato
le funzioni nel triennio precedente la richiesta di nuova iscrizione. 
    7. Limitatamente ai soggetti di cui al comma 6, lettere a) e  b),
l'iscrizione all'Albo regionale dei  segretari  e'  subordinata  alla
frequenza  di  un  corso  di  formazione  professionalizzante  e   al
superamento del relativo esame finale. 
    8. Limitatamente ai soggetti di cui al comma 6, lettere c) e  d),
l'iscrizione all'Albo regionale dei  segretari  e'  subordinata  alla
frequenza   di   un   corso   di   formazione   sulle    peculiarita'
dell'ordinamento  regionale  e  al  superamento  del  relativo  esame
finale. 
    9.  Nel  rispetto  delle  relazioni  sindacali,  le  materie   di
insegnamento, le modalita' di svolgimento e i criteri di  valutazione
dei corsi di formazione di cui  ai  commi  7  e  8  sono  individuati
dall'Agenzia che provvede, almeno ogni due  anni,  ad  organizzare  i
predetti corsi. Gli eventuali crediti formativi  utili  al  fine  del
parziale esonero dalla frequenza  dei  corsi  sono  determinati,  nel
rispetto delle relazioni sindacali, con  deliberazione  della  Giunta
regionale adottata d'intesa con il Consiglio  permanente  degli  enti
locali, su proposta dell'Agenzia, tenuto  conto  della  posizione  di
coloro che gia' appartengono alla qualifica  unica  dirigenziale  del
comparto. 
    10. Gli incarichi ai soggetti  iscritti  all'Albo  regionale  dei
segretari ai sensi del comma 6 non possono superare il limite massimo
del 15 per cento  del  numero  degli  enti  locali  calcolati  al  31
dicembre  dell'anno  precedente  la  data  delle  elezioni   generali
comunali. Tali incarichi possono essere  incrementati  di  un  numero
pari a quello dei segretari iscritti all'Albo ai sensi  del  comma  5
temporaneamente incaricati presso gli altri enti del  comparto  unico
regionale alla data delle elezioni  generali  comunali.  L'incremento
degli incarichi ai soggetti iscritti all'Albo regionale dei segretari
ai sensi del comma 6 e' inoltre consentito al  fine  della  copertura
dei posti resisi vacanti per effetto di cessazione dal  servizio  dei
segretari titolari,  nelle  more  dell'espletamento  della  procedura
concorsuale di cui al comma  5  e  a  condizione  che  non  vi  siano
segretari collocati  in  disponibilita',  non  utilizzati  per  altri
incarichi. 
    11. I soggetti iscritti all'Albo regionale dei segretari ai sensi
del comma 6, non incaricati nei dieci anni successivi alla cessazione
dell'ultimo incarico  o  dalla  data  di  iscrizione  conseguente  al
superamento dell'esame di  cui  ai  commi  7  e  8,  sono  cancellati
d'ufficio dall'Albo.  Tali  soggetti  possono  richiedere  una  nuova
iscrizione all'Albo nel rispetto dei requisiti previsti al comma 6. 
    12. Gli incarichi ai soggetti  iscritti  all'Albo  regionale  dei
segretari ai sensi del comma 6 sono conferiti con contratto a termine
di diritto privato. I  relativi  compensi  al  lordo  delle  ritenute
fiscali devono corrispondere al trattamento economico previsto per la
sede di segreteria presso cui e' svolto l'incarico.  Il  conferimento
dell'incarico al personale dipendente dall'ente locale interessato  o
da altre pubbliche amministrazioni e' subordinato al collocamento  in
aspettativa  senza  assegni,  secondo  le  modalita'  previste  dalle
amministrazioni di appartenenza. In ogni altro caso, il  conferimento
dell'incarico  e'  subordinato  alla  sospensione,  per   la   durata
dell'incarico, dello svolgimento di prestazioni lavorative  derivanti
da rapporti di impiego precedentemente assunti o dello svolgimento di
prestazioni professionali.».