(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 9 giugno 2010) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010)»; Visto in particolare l'art. 9, comma 48, il quale prevede il sostegno della Regione per l'inserimento lavorativo, anche a tempo determinato, di persone disoccupate prive di ammortizzatori sociali tramite iniziative di lavoro di pubblica utilita' prestato a favore di amministrazioni pubbliche; Visto il comma 49 del medesimo art. 9, secondo cui con regolamento regionale sono determinati i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilita' nonche' i criteri e le modalita' di sostengo delle medesime; Considerato che il regolamento regionale di cui al sopra citato art. 9, comma 49, della legge regionale n. 24/2009 non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3, commi 5 e 6, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante «Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro», in quanto gli interventi previsti dal regolamento medesimo costituiscono attuazione diretta della citata disposizione della legge regionale n. 24/2009 e non del Programma triennale regionale di politica del lavoro 2010-2012, annualita' 2010, approvato in via preliminare con propria deliberazione 6 maggio 2010, n. 864, nel quale sono menzionati al solo fine di compendiare l'attivita' dell'amministrazione regionale a favore dei soggetti svantaggiati; Sentita la commissione regionale per il lavoro, di cui all'art. 5 della legge regionale n. 18/2005, che nella seduta del 16 aprile 2010 ha esaminato lo schema di regolamento all'uopo predisposto esprimendo sul medesimo parere favorevole; Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r); Vista la deliberazione della giunta regionale 19 maggio 2010, n. 945, con la quale e' stato approvato il «Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilita' prestate a favore di amministrazioni pubbliche nonche' i criteri e le modalita' di sostegno delle medesime ai sensi dell'art. 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 - Legge finanziaria 2010»; Visto il decreto del direttore centrale lavoro, universita' e ricerca 24 maggio 2010, n. 1100, con il quale sono state apportate le seguenti correzioni di errori materiali ed inesattezze al testo del predetto regolamento, approvato con la sopra citata deliberazione della giunta regionale n. 945/2010: al comma 3 dell'art. 1, le parole «di cui ai comma 2» sono sostituite dalle parole «di cui al comma 2»; al comma 1 dell'art. 16, la parola «art.» e' sostituita con la parola «articolo»; Decreta: 1. E' emanato, per le motivazioni esposte in premessa, il «Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilita' prestate a favore di amministrazioni pubbliche nonche' i criteri e le modalita' di sostegno delle medesime ai sensi dell'art. 9, commi 48, 49 e so della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010)» nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. TONDO