(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della 
       Regione Friuli-Venezia Giulia n. 114 del 9 giugno 2010) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Vista la Comunicazione della Commissione europea del 17  dicembre
2003 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le  misure  di
aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento  nell'attuale
situazione di crisi finanziaria ed economica) e successive modifiche,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea  serie  C  16
del 22 gennaio 2009; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del  3
giugno 2009 (Modalita'  di  applicazione  della  Comunicazione  della
Commissione europea - Quadro di  riferimento  temporaneo  comunitario
per  le  misure  di  aiuti  di  Stato  a  sostengo  dell'accesso   al
finanziamento  delle  imprese  nell'attuale   situazione   di   crisi
finanziaria ed economica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica Italiana - Serie generale - n. 131 del 9 giugno 2009; 
    Vista la decisione della Commissione europea C (2009) 4277 del 23
maggio  2009,  che  approva  il  regime  di  aiuto  N243/2009  «Aiuti
temporanei di importo limitato e compatibile»; 
    Visto il titolo III, capo I, della legge regionale 9 agosto 2005,
n. 13, recante «Norme regionali per l'occupazione,  la  tutela  e  la
qualita' del lavoro», relativo alla promozione dell'occupazione e  di
nuove attivita' imprenditoriali, ed in particolare  gli  articoli  29
(finalita'  e  destinatari),  30  (promozione  dell'occupazione),  31
(promozione  di  nuove  attivita'  imprenditoriali),  32  (lavoro  in
cooperativa) e 33, comma 1, lett. c) (concessione di incentivi per la
trasformazione  di  rapporti  di  lavoro  ad   elevato   rischio   di
precarizzazione  in  rapporti   di   lavoro   subordinato   a   tempo
indeterminato); 
    Visto il Regolamento per  la  concessione  e  l'erogazione  degli
incentivi previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32  e  33  della  legge
regionale 9 agosto 2005, n. 13 (Norme regionali per l'occupazione, la
tutela e la qualita' del lavoro),  emanato  con  proprio  decreto  17
dicembre 2003, n. 0342/Pres., con il quale e' stata  data  attuazione
ai sopra citato titolo III, capo I, della legge regionale 18/2005; 
    Visto l'articolo 48, comma 1, della legge regionale  n.  18/2005,
ai sensi del quale i Piani di  gestione  delle  situazioni  di  grave
difficolta' occupazionale possono prevedere i seguenti interventi: 
      a) concessione di  incentivi  per  favorire  l'assunzione,  con
contratti  a  tempo  indeterminato,  anche  parziale,  di  lavoratori
disoccupati o a rischio di disoccupazione; 
      b) concessione di incentivi per la creazione di nuove imprese; 
      c) contributi per la frequenza da parte dei lavoratori di corsi
di riqualificazione; 
      d) misure speciali,  in  via  sperimentale,  volte  a  favorire
l'inserimento  lavorativo  di  disoccupati  privi  di  ammortizzatori
sociali; 
    Visto l'articolo 48, comma 2, della legge regionale  18/2005,  in
base al quale  gli  interventi  sopra  indicati  sono  attuati  dalle
Province in conformita' al regolamento regionale; 
    Visto il Regolamento per l'attuazione  da  parte  delle  Province
degli interventi previsti dai Piani di gestione delle  situazioni  di
grave difficolta' occupazionale ai sensi dell'articolo 48 della legge
regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la
tutela e la qualita' del  lavoro),  emanato  con  proprio  decreto  7
agosto 2006, n. 0237/Pres., con il quale  e'  stata  data  attuazione
all'articolo 48 della legge regionale n. 18/2005; 
    Ritenuto,  al  fine  della   semplificazione   della   produzione
normativa regionale e del coordinamento degli interventi regionale di
politica attiva del lavoro, di adottare un testo unico  regolamentare
attuativo degli articoli da 30  a  33  e  43  della  legge  regionale
18/2005 procedendo alla contestuale abrogazione dei  due  Regolamenti
sopra citati; 
    Visto il Programma triennale regionale  di  politica  del  lavoro
2010 - 2012,  annualita'  2010,  approvato  con  deliberazione  della
Giunta regionale 19 maggio 2010, n. 943; 
    Sentiti il Comitato  di  coordinamento  interistituzionale  e  la
Commissione regionale per il lavoro, che nelle rispettive sedute  del
16 aprile 2010 hanno esaminato  lo  schema  di  regolamento  all'uopo
predisposto, esprimendo sul medesimo parere favorevole; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 maggio  2010,  n.
365,  con  la  quale  e'  stato  approvato  in  via  preliminare   il
«Regolamento per la concessione e l'erogazione  degli  incentivi  per
gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli  articoli
29, 30, 31, 32, 33 e 43 della legge regionale 9 agosto  2005,  n.  18
(Norme regionali per l'occupazione,  la  tutela  e  la  qualita'  del
lavoro)», di seguito Regolamento; 
    Sentito l'Ufficio di presidenza  del  Consiglio  delle  autonomie
locali, il quale nella seduta di data 12 maggio 2010 ha esaminato  il
testo del Regolamento ai sensi degli articoli 34,  comma  2,  lettera
b), e 36, comma 5,  della  legge  regionale  9  gennaio  2006,  n.  1
(Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali
nel Friuli-Venezia Giulia) esprimendo sul medesimo parere favorevole; 
    Sentita la competente  Commissione  del  Consiglio  regionale  la
quale nella seduta di data 13  maggio  2010  ha  esaminato  ai  sensi
dell'articolo 3, commi 6 e 7, della legge  regionale  n.  18/2005  il
Regolamento esprimendo sul medesimo parere favorevole; 
    Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
    Vista la legge regionale 18 giugno 2007,  n.  17  (Determinazione
della forma di governo della Regione autonoma Friuli- Venezia  Giulia
e del sistema elettorale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto  di
autonomia), con particolare riferimento  all'articolo  14,  comma  i,
lettera r); 
      
      
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 maggio 2010,  n.
963,  con  la  quale  e'  stato  approvato  il  «Regolamento  per  la
concessione e l'erogazione degli  incentivi  per  gli  interventi  di
politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33
e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali  per
l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro)»; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato il «Regolamento per la concessione  e  l'erogazione
degli incentivi per gli interventi  di  politica  attiva  del  lavoro
previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale
9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela  e
la  qualita'  del  lavoro)»,   nel   testo   allegato   al   presente
provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
    1.  Il  presente  regolamento  stabilisce,  in  attuazione  degli
articoli 29, 30, 31, 32, 33, 48 e 77 della legge regionale  9  agosto
2005, n. 18 (Norme  regionali  per  l'occupazione,  la  tutela  e  la
qualita' del lavoro), i criteri e le modalita' per la  concessione  e
l'erogazione di incentivi  per  interventi  di  politica  attiva  del
lavoro, anche al fine dell'attuazione da parte delle  Province  degli
interventi previsti dai Piani di gestione delle situazioni  di  grave
difficolta' occupazionale approvati dalla Giunta regionale. 
    2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi per  i  seguenti
interventi: 
      a) ai sensi degli articoli 30, 32 e 43, comma  1,  lettera  a),
della legge regionale n. 18/2005, per l'assunzione  con  contratti  a
tempo indeterminato e l'inserimento in qualita' di soci -  lavoratori
in cooperative; 
      b) in via eccezionale, ai  sensi  dell'articolo  30,  comma  2,
della legge regionale n. 18/2005, per l'assunzione  con  contratti  a
tempo determinato; 
      c) ai sensi degli articoli 31 e 48, comma 1, lettera b),  della
legge regionale n. 18/2005, per  la  creazione  di  nuove  imprese  e
l'acquisto di  partecipazioni  prevalenti  nel  capitale  sociale  di
imprese; 
      d) ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera c), della  legge
regionale n. 18/2005, per la trasformazione di rapporti di lavoro  ad
elevato rischio di precarizzazione in rapporti a tempo indeterminato; 
      e) ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera c), della  legge
regionale n. 18/2005, per la frequenza di corsi di riqualificazione.