(Pubblicato    nel     Bollettino     ufficiale     della     Regione
     Autonoma Trentino-Alto Adige n. 14/I-II del 6 aprile 2010) 
 
                               Art. 1 
 
Modificazioni dell'articolo 14 della legge provinciale sulle  foreste
                   e sulla protezione della natura 
 
    1. All'articolo 14 della legge provinciale sulle foreste e  sulla
protezione della natura sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:  «Approvazione  degli
strumenti urbanistici del  comune  e  della  comunita'  ai  fini  del
rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione  di  coltura  e  ai
movimenti di terra»; 
    b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
        «5. Il comune e la  comunita'  possono  sottoporre  a  parere
della struttura provinciale competente in materia di  foreste  o  del
comitato tecnico forestale le previsioni degli strumenti  urbanistici
relative  alle  opere  previste  dal  comma  4,  lettere  a)  e   c),
nell'ambito della procedura  prevista  dal  comma  2,  e  secondo  la
procedura prevista dal regolamento. In  tal  caso  le  autorizzazioni
previste dal comma 4  sono  rilasciate  verificata  la  coerenza  del
progetto presentato con quanto contenuto nel suddetto  parere  e  nel
provvedimento di definitiva approvazione dello strumento  urbanistico
da parte della Giunta provinciale. I soggetti competenti al  rilascio
dell'autorizzazione possono dettare prescrizioni sulla piu'  corretta
collocazione delle opere e  le  migliori  modalita'  realizzative,  e
possono imporre la realizzazione degli interventi compensativi  o  il
versamento  di  un  deposito  cauzionale,  secondo  quanto   previsto
dall'articolo 17.»; 
      c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
        «5 bis. Nell'ambito della procedura stabilita dalla normativa
urbanistica per l'approvazione del piano territoriale della comunita'
la  struttura  provinciale  competente  in  materia  di   urbanistica
acquisisce  il  parere  della  struttura  provinciale  competente  in
materia di foreste riguardo alla coerenza con il  piano  forestale  e
montano  delle  previsioni  del  piano  che   non   hanno   efficacia
conformativa. 
        5 ter. Se la commissione per la pianificazione territoriale e
il paesaggio  evidenzia  elementi  di  incoerenza  tra  lo  strumento
urbanistico del  comune  e  il  piano  territoriale  della  comunita'
attinenti il vincolo idrogeologico e relativi a previsioni del  piano
che non hanno efficacia conformativa, il comune acquisisce il  parere
della struttura provinciale competente in materia di foreste ai  fini
dell'adozione definitiva del piano regolatore  comunale,  nell'ambito
della procedura stabilita dalla  normativa  urbanistica  per  la  sua
approvazione.»