(Pubblicata nel Numero Straordinario al B.U. n. 9/I-II del 4 marzo 2010 / Sodernummer zum Amtsblatt vom 4 marzo 2010 Nr. 9/I-II Bollettino ufficiale della Regione Autonoma del Trentino-Alto Adige) IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA promulga la seguente legge: Art. 1 Modificazione all'art. 37 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia) 1. Il comma 7 dell'art. 37 della legge sul personale della Provincia e' sostituito dal seguente: «7. La Provincia e gli enti strumentali garantiscono l'integrale copertura della quota d'obbligo di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), secondo le prescrizioni derivanti dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 11 della medesima legge, regolanti il programma d'assunzione per l'inserimento lavorativo delle persone disabili. La Provincia e gli enti strumentali, anche oltre la quota d'obbligo ed al fine di effettuare celermente la sostituzione di personale disabile cessato dal servizio, promuovono, d'intesa con l'Agenzia del lavoro, l'effettuazione di stage formativi e di progetti di inserimento lavorativo per le persone disabili. Per il personale insegnante di ogni ordine e grado si provvede secondo le medesime modalita' di copertura della quota d'obbligo adottate dallo Stato.».