(Pubblicata nel Numero Straordinario al B.U. n. 9/I-II  del  4  marzo
2010 /  Sodernummer  zum  Amtsblatt  vom  4  marzo  2010  Nr.  9/I-II
Bollettino ufficiale della Regione Autonoma del Trentino-Alto Adige) 
 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
                            ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Modificazione all'art. 37 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7
                (legge sul personale della Provincia) 
 
    1. Il comma 7  dell'art.  37  della  legge  sul  personale  della
Provincia e' sostituito dal seguente: 
      «7.  La  Provincia  e   gli   enti   strumentali   garantiscono
l'integrale copertura della quota d'obbligo  di  cui  alla  legge  12
marzo 1999, n. 68 (Norme per il  diritto  al  lavoro  dei  disabili),
secondo le prescrizioni  derivanti  dalle  convenzioni  stipulate  ai
sensi dell'art. 11  della  medesima  legge,  regolanti  il  programma
d'assunzione per l'inserimento lavorativo delle persone disabili.  La
Provincia e gli enti strumentali, anche oltre la quota  d'obbligo  ed
al  fine  di  effettuare  celermente  la  sostituzione  di  personale
disabile cessato dal servizio, promuovono, d'intesa con l'Agenzia del
lavoro,  l'effettuazione  di  stage  formativi  e  di   progetti   di
inserimento lavorativo per le  persone  disabili.  Per  il  personale
insegnante di ogni ordine e grado si  provvede  secondo  le  medesime
modalita' di copertura della quota d'obbligo adottate dallo Stato.».