(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma 
        del Trentino Alto-Adige n. 18/I-II del 4 maggio 2010) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Collocamento   in   disponibilita'   dei   segretari   comunali   per
        sopraggiunta oggettivita' incompatibilita' ambientale 
 
    1. Dopo l'art. 59-bis della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4  e
successive modificazioni, e' aggiunto il seguente: 
 
                            «Art. 59-ter 
       (Collocamento in disponibilita' dei segretari comunali 
       per sopraggiunta oggettiva incompatibilita' ambientale) 
 
    1.   Qualora   sia   insorta   una   situazione   di    oggettiva
incompatibilita' ambientale tra il segretario comunale e  il  Sindaco
da cui  egli  dipende  funzionalmente,  il  Consiglio  comunale  puo'
deliberare il collocamento in disponibilita' del segretario stesso. A
tal fine, l'incompatibilita' ambientale deve essere comprovata  dalla
sussistenza  di  ripetute  disfunzioni   nell'azione   amministrativa
comunale o nell'organizzazione del lavoro che siano riconducibili  al
comportamento del segretario comunale. 
    2. L'adozione dell'atto di collocamento in disponibilita' di  cui
al comma 1,  deve  essere  preceduta  dalla  richiesta  motivata  del
Sindaco, rivolta alla commissione di cui al comma 3, di  accertamento
della  situazione  di  incompatibilita'  ambientale.  L'invio   della
richiesta deve essere comunicato al segretario comunale. 
    3. La Giunta provinciale istituisce una commissione di tre membri
incaricata di accertare le situazioni di  oggettiva  incompatibilita'
ambientale tra i segretari comunali e i Sindaci. Due componenti della
commissione, con esperienza di gestione del personale, sono  proposti
in modo vincolante, rispettivamente, dal Consiglio delle autonomie  o
dei Comuni istituito dalla Provincia autonoma e congiuntamente  dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative  dei  segretari
comunali su base provinciale. Qualora la proposta non venga formulata
entro trenta giorni dalla  richiesta  della  Giunta  provinciale,  la
Giunta stessa ha facolta' di procedere comunque alla nomina. Il terzo
componente,  che  presiede  la  commissione,  e'  proposto  in   modo
vincolante di comune accordo tra il Consiglio delle autonomie  o  dei
Comuni istituito dalla  Provincia  autonoma  e  congiuntamente  dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative  dei  segretari
comunali su base provinciale. Egli deve  necessariamente  appartenere
ad una delle seguenti categorie: difensore civico o chi ha svolto  in
precedenza tale funzione, magistrati, anche in quiescenza, professori
o  ricercatori  universitari  di  ruolo,   componente   fisso   della
commissione di conciliazione presso l'ufficio servizio  lavoro  della
Provincia autonoma. In caso  di  disaccordo,  la  Giunta  provinciale
formula al Presidente del Tribunale  ordinario,  rispettivamente,  di
Trento o di Bolzano, una domanda d'indicazione del  presidente  della
commissione. La Giunta provinciale disciplina  la  durata  in  carica
della  commissione,  le  indennita'  dei  suoi  componenti,   nonche'
l'organizzazione interna e le procedure da seguire nello  svolgimento
dei lavori. Alla copertura delle spese  per  il  funzionamento  della
commissione e per le  indennita'  dei  suoi  componenti  si  provvede
mediante il fondo per la gestione dei segretari in disponibilita'. 
      
      
    4. La commissione valuta la sussistenza dello stato di  oggettiva
incompatibilita' ambientale tra il segretario comunale e il  Sindaco,
senza entrare nel  merito  della  sussistenza  o  meno  di  eventuali
inadempimenti che possano dar luogo a  responsabilita'  disciplinare,
ai sensi e secondo le procedure previste  dalla  normativa  legale  e
contrattuale vigente, che non e' oggetto di disciplina da  parte  del
presente articolo. 
    5. Il Sindaco deve allegare alla richiesta di cui al comma 2  una
relazione relativa ai fatti e  ai  comportamenti  che  comprovano  la
sopraggiunta    oggettiva    incompatibilita'     ambientale.     Per
l'accertamento  delle  situazioni   di   oggettiva   incompatibilita'
ambientale la commissione sente  il  segretario  comunale  e,  se  lo
ritiene opportuno, il Sindaco o altri soggetti e puo' accedere  senza
formalita' e senza oneri agli atti del Comune.  La  commissione  puo'
disporre l'audizione di amministratori,  dipendenti  e  revisori  dei
conti e promuovere ispezioni e altre  indagini,  nel  rispetto  della
riservatezza dei cittadini coinvolti nei procedimenti  amministrativi
analizzati nel corso dell'istruttoria. In ogni  caso  la  commissione
conclude l'istruttoria  entro  quaranta  giorni  dalla  prima  seduta
convocata per l'apertura del procedimento e trasmette il suo giudizio
non oltre quindici giorni dalla conclusione  dell'istruttoria  stessa
ai sensi dei commi 6 e 7. 
    6.     Qualora     accerti     l'insussistenza     dell'oggettiva
incompatibilita', la commissione formula  un  giudizio  negativo  che
impedisce l'adozione dell'atto di collocamento in disponibilita'.  Il
giudizio motivato di  insussistenza  dell'oggettiva  incompatibilita'
viene trasmesso al segretario comunale e al Sindaco che  prende  atto
dell'impossibilita' di procedere al  collocamento  in  disponibilita'
del segretario comunale. 
    7.  Quando   risulti   accertata   l'oggettiva   incompatibilita'
ambientale,  la  commissione  trasmette  il  giudizio   motivato   di
sussistenza dell'incompatibilita' stessa al Presidente del  Consiglio
comunale e al segretario comunale. Il Presidente convoca  e  riunisce
il Consiglio per la valutazione del  collocamento  in  disponibilita'
del  segretario  entro  quarantacinque  giorni  dal  ricevimento  del
giudizio della commissione. In base a questo giudizio,  il  Consiglio
comunale  puo'  con  il  voto  favorevole   della   maggioranza   dei
consiglieri assegnati disporre il collocamento in disponibilita'  del
segretario  comunale,  informandolo  del  provvedimento.  L'atto  del
Consiglio   comunale   fissa   il   termine   di   decorrenza   della
disponibilita'  non  inferiore  a  trenta  giorni   dalla   data   di
ricevimento  da  parte  del   segretario   della   comunicazione   di
collocamento  in  disponibilita'.  Gli  atti  adottati   in   seguito
all'accertamento  della   sopraggiunta   oggettiva   incompatibilita'
ambientale non possono dar luogo a responsabilita' amministrativa. 
    8. Il collocamento in disponibilita' del segretario comunale deve
essere impugnato, a pena di decadenza, entro  sessanta  giorni  dalla
data di ricevimento della sua comunicazione. L'impugnazione ha  luogo
in via giudiziale o, in alternativa, con domanda di arbitrato rituale
qualora ai sensi dell'art. 806 del  Codice  di  procedura  civile  la
contrattazione collettiva abbia previsto che le controversie relative
al  collocamento  in  disponibilita'   per   sopraggiunta   oggettiva
incompatibilita' ambientale possano o debbano essere  devolute  a  un
collegio arbitrale. In tal caso il  contratto  collettivo  disciplina
l'introduzione e lo svolgimento del giudizio arbitrale. 
    9. Quando risulti accertato che non  ricorrono  gli  estremi  del
collocamento in disponibilita' per  incompatibilita'  ambientale,  il
Comune reintegra  il  segretario  comunale  nella  sede  segretarile,
invitandolo, entro quindici giorni dal deposito della decisione o del
lodo arbitrale, a riprendere servizio. Al segretario comunale e' data
la facolta' di chiedere al datore di lavoro,  entro  quindici  giorni
dall'invito   a   riprendere   servizio,   in   sostituzione    della
reintegrazione nella  sede  segretarile,  un'indennita'  risarcitoria
d'importo pari a dodici mensilita' dell'ultima  retribuzione  globale
di   fatto.   Con    l'adempimento    dell'obbligo    di    pagamento
dell'indennita', corrisposta su richiesta del segretario, si  produce
l'estinzione del rapporto di lavoro. Qualora il  segretario  comunale
entro quindici giorni dal  ricevimento  dell'invito  del  Comune  non
abbia  ripreso  servizio  oppure  non  abbia  richiesto  l'indennita'
alternativa alla reintegrazione, il rapporto di lavoro e' risolto  di
diritto. 
    10. Dalla data di collocamento in disponibilita',  il  segretario
viene inserito in un elenco speciale tenuto dalla Provincia autonoma.
A tale data la sede segretarile del  Comune  si  considera  priva  di
titolare a tutti  gli  effetti.  Durante  la  permanenza  nell'elenco
speciale il segretario comunale mantiene il rapporto di lavoro con il
Comune e l'intero  trattamento  economico  base  per  sei  mesi,  con
esclusione delle indennita' che presuppongono l'effettivo svolgimento
delle funzioni. Nei successivi sei mesi il trattamento  economico  e'
ridotto alla meta'. I contratti  collettivi  possono  individuare  le
voci  che  compongono  il  trattamento  retributivo  del   segretario
comunale  collocato  in  disponibilita'.  Da  tali  emolumenti   sono
detratti i compensi percepiti dal segretario comunale stesso per  gli
incarichi conferiti ai sensi del comma 12. Dalla data di collocamento
in disponibilita' restano sospese le restanti  obbligazioni  inerenti
al rapporto di lavoro con il Comune. 
    11. Il segretario comunale rimane inserito nell'elenco di cui  al
comma 10  per  un  periodo  massimo  di  un  anno.  Qualora  non  sia
intervenuta la revoca dell'atto di collocamento in disponibilita', il
rapporto di lavoro del segretario comunale si intende definitivamente
risolto alla data di scadenza del periodo massimo di un anno. 
    12.  Il Presidente della Provincia in cui si trova il Comune  dal
quale dipende il segretario  comunale  collocato  in  disponibilita',
puo' conferire al segretario stesso  incarichi  presso  la  Provincia
autonoma secondo le modalita' fissate  dalla  Giunta  provinciale.  I
compiti assegnati devono salvaguardare la professionalita'  acquisita
e svolgersi entro esigibili limiti territoriali di distanza dal luogo
di residenza del segretario  comunale.  Il  segretario  stesso  viene
cancellato d'ufficio dall'elenco  qualora  rifiuti,  senza  legittimo
motivo, di svolgere tali incarichi. 
    13. In provincia di Bolzano,  il  presente  articolo  si  applica
anche ai vicesegretari comunali, nonche' ai segretari delle Comunita'
comprensoriali dovendosi in tale ultimo caso considerare il Sindaco e
il  Consiglio  comunale   come   sostituiti,   rispettivamente,   dal
Presidente e dal Consiglio della Comunita' comprensoriale. 
    14. La procedura di cui al presente articolo e' preceduta  da  un
tentativo obbligatorio di conciliazione, da svolgersi secondo  quanto
previsto dai contratti collettivi provinciali di lavoro, che dovranno
prevedere una  durata  massima  di  trenta  giorni  dall'avvio  quale
termine per definire  un  accordo  fra  le  parti.  Il  tentativo  di
conciliazione e' finalizzato a ricomporre le  controversie  ovvero  a
concordare il trasferimento in mobilita' del segretario presso  altro
ente con la stessa qualifica professionale o con altra  qualifica  di
grado equivalente. A quest'ultimo fine il tentativo di  conciliazione
prevedera'  la  consultazione  della  Regione,  della   Provincia   e
dell'ente rappresentativo delle amministrazioni locali competenti per
territorio.».