(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma 
        Trentino-Alto Adige n. 51/I-II del 15 dicembre 2009) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
    Vista la deliberazione della Giunta provinciale  n.  2746  del  9
novembre 2009, 
 
                               emana; 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
    1. Il comma 4 dell'art.  44  del  decreto  del  Presidente  della
Giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5, e successive modifiche, e'
abrogato. 
    2. Il comma 5 dell'art.  44  del  decreto  del  Presidente  della
Giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5, e successive modifiche, e'
cosi' sostituito: 
      «5. La procedura di valutazione consiste in due prove,  di  cui
una scritta ed  una  orale.  Con  la  prova  scritta  viene  valutata
l'adeguata conoscenza della legislazione in materia, con  particolare
riferimento  ai  settori  urbanistica,   tutela   del   paesaggio   e
dell'ambiente   nonche'   la   competenza   specifica   nei   settori
dell'urbanistica,   dell'architettura    e    della    pianificazione
paesaggistica ed ambientale. Qualora il candidato venga ammesso  alla
prova orale, oltre alle  materie  citate,  viene  valutata  anche  la
qualificata  attivita'  professionale  di  pianificazione  nel  campo
urbanistico ed architettonico ovvero di pianificazione  paesaggistica
ed ambientale.». 
    3. Il comma 6 dell'art.  44  del  decreto  del  Presidente  della
Giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5, e successive modifiche, e'
cosi' sostituito: 
      «6. La Giunta provinciale nomina una  commissione  composta  da
cinque persone, che svolge le seguenti funzioni: 
        a) determina  i  criteri  di  valutazione  nell'ambito  della
procedura di valutazione per l'iscrizione all'albo degli  esperti  in
urbanistica e tutela del paesaggio; 
        b) fissa lo svolgimento cronologico  ed  organizzativo  della
procedura di valutazione, per quanto non gia'  stabilito  con  legge,
regolamento o bando; 
        c)  verifica  periodicamente  il  permanere   dei   requisiti
professionali e delle  conoscenze  tecniche  richieste  agli  esperti
iscritti all'albo. In caso di esito negativo, propone  al  Presidente
della Provincia i provvedimenti di  sospensione  e  di  cancellazione
dall'albo.». 
    4. Il comma 7 dell'art.  44  del  decreto  del  Presidente  della
Giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5, e successive modifiche, e'
abrogato. 
    5. Il comma 8 dell'art.  44  del  decreto  del  Presidente  della
Giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5, e successive modifiche, e'
cosi' sostituito: 
      «(8) Le persone iscritte all'albo degli esperti in  urbanistica
e tutela del paesaggio devono partecipare,  entro  il  periodo  della
legislatura del Consiglio comunale, ad  almeno  l'80  per  cento  dei
corsi di informazione e formazione previsti  obbligatoriamente  dalle
Ripartizioni  provinciali   Urbanistica   e   Natura   e   paesaggio.
L'inottemperanza   a   tale   obbligo   comporta   la   cancellazione
dall'albo.». 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale
della Regione ed entrera' in vigore il  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione. 
    E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare. 
 
      Bolzano, 17 novembre 2009 
 
                             DURNWALDER 
 

Registrato alla Corte dei Conti  il  9  dicembre  2009,  registro  1,
foglio 27.