(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 51/I-II del 15 dicembre 2009) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2746 del 9 novembre 2009, emana; il seguente regolamento: Art. 1 1. Il comma 4 dell'art. 44 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5, e successive modifiche, e' abrogato. 2. Il comma 5 dell'art. 44 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «5. La procedura di valutazione consiste in due prove, di cui una scritta ed una orale. Con la prova scritta viene valutata l'adeguata conoscenza della legislazione in materia, con particolare riferimento ai settori urbanistica, tutela del paesaggio e dell'ambiente nonche' la competenza specifica nei settori dell'urbanistica, dell'architettura e della pianificazione paesaggistica ed ambientale. Qualora il candidato venga ammesso alla prova orale, oltre alle materie citate, viene valutata anche la qualificata attivita' professionale di pianificazione nel campo urbanistico ed architettonico ovvero di pianificazione paesaggistica ed ambientale.». 3. Il comma 6 dell'art. 44 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «6. La Giunta provinciale nomina una commissione composta da cinque persone, che svolge le seguenti funzioni: a) determina i criteri di valutazione nell'ambito della procedura di valutazione per l'iscrizione all'albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio; b) fissa lo svolgimento cronologico ed organizzativo della procedura di valutazione, per quanto non gia' stabilito con legge, regolamento o bando; c) verifica periodicamente il permanere dei requisiti professionali e delle conoscenze tecniche richieste agli esperti iscritti all'albo. In caso di esito negativo, propone al Presidente della Provincia i provvedimenti di sospensione e di cancellazione dall'albo.». 4. Il comma 7 dell'art. 44 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5, e successive modifiche, e' abrogato. 5. Il comma 8 dell'art. 44 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «(8) Le persone iscritte all'albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio devono partecipare, entro il periodo della legislatura del Consiglio comunale, ad almeno l'80 per cento dei corsi di informazione e formazione previsti obbligatoriamente dalle Ripartizioni provinciali Urbanistica e Natura e paesaggio. L'inottemperanza a tale obbligo comporta la cancellazione dall'albo.». Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 17 novembre 2009 DURNWALDER Registrato alla Corte dei Conti il 9 dicembre 2009, registro 1, foglio 27.