(Pubblicato nel Supplemento n. 1 al B.U. n.  6/I-II  del  9  febbraio
                                2010 
             della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige) 
 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
                            ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
                             Istituzione 
 
    1. L'ufficio del Difensore civico/della  Difensora  civica  della
Provincia autonoma di Bolzano e' istituito presso il Consiglio  della
Provincia autonoma di Bolzano. 
    2. I servizi della Difesa civica sono gratuiti  e  chiunque  puo'
ricorrervi. 
    3. La  presente  legge  disciplina  i  compiti  e  le  competenze
dell'ufficio del Difensore civico/della Difensora civica  nonche'  la
procedura per la nomina del Difensore civico/della Difensora civica. 
 
                               Art. 2. 
                               Compiti 
 
    1.  Il  Difensore  civico/La  Difensora  civica   interviene   su
richiesta informale dei diretti interessati o  d'ufficio  riguardo  a
provvedimenti,  atti,  fatti,  ritardi,  omissioni  o   comportamenti
comunque irregolari da parte dei seguenti enti o persone giuridiche: 
    a) l'amministrazione provinciale; 
    b) enti dipendenti  dall'amministrazione  provinciale  o  il  cui
ordinamento rientri nelle sue competenze, anche delegate; 
    c) concessionari o gestori di servizi pubblici della Provincia. 
    2. Il  Difensore  civico/La  Difensora  civica  svolge  i  propri
compiti mediante attivita' di informazione, consulenza  e  mediazione
in caso di conflitti riuardanti questioni o procedimenti  presso  gli
enti persone giuridiche di cui al comma 1. 
    3. Il Difensore civico/La Difensora civica interviene inoltre per
garantire, ai sensi delle disposizioni in  materia,  l'esercizio  del
diritto di  accesso  gli  atti  e  documenti  degli  enti  e  persone
giuridiche di cui al comma 1. Questo compito e' svolto ai sensi delle
disposizioni dell'articolo 3, in quanto applicabili. 
    4. Il Difensore civico/La Difensora civica rihiama all'attenzione
del Presidente della Provincia e dei rappresentanti legali degli enti
che abbiano concluso una convenzione  ai  sensi  dell'  articolo  12,
eventuali ritardi, irregolarita' e carenze nonche' le loro  cause,  e
formula proposte per rimuoverli. 
 
                               Art. 3. 
                        Modalita' e procedure 
 
    1. I cittadini e le cittadine che abbiano in  corso  una  pratica
presso gli enti o le persone giuridiche di cui all'articolo  2  hanno
diritto di richiedere gli stessi,  sia  per  iscritto  sia  oralmente
notizie sullo stato della pratica. Decorsi 20 giorni dalla  richiesta
senza  che  abbiano  ottenuto  risposta  o  in   caso   di   risposta
insoddisfacente, essi/esse posono chiedere l'intervento del Difensore
civico/ della Difensora civica. 
    2. Il Difensore civico/La Difensora civica, previa  comunicazione
all'ufficio    competente,     chiede     all'impiegato/all'impiegata
responsabile del servizio il riesame della pratica e una  valutazione
della stessa, orale o  scritta,  entro  cinque  giorni.  Il  Diensore
civico/La Difensora  civica  e  l'impiegato/l'impiegata  responsabile
stabiliscono di comune accordo il termine entro il quale puo'  essere
risolta la questione che ha originato il reclamo, con eventuale esame
congiunto. Se detto termine  dovesse  essere  superiore  a  un  mese,
dev'esserne data espressa  motivazione  che  deve  essere  comunicata
all'interessato/all'interessata. 
    3. Nel  provvedimento  disposto  in  seguito  all'intervento  del
Difensore civico/della Difensora civica dev'essere comunque  indicata
la motivazione per cui non si condividono il punto di vista ovvero le
conclusioni  cui  e'  pervenuto/pervenuta  il   Difensore   civico/la
Difensora civica. 
    4. Il fatto che in merito a  un  caso  sia  stato  presentato  un
ricorso o un'opposizione in via giurisdizionale o amministrativa  non
esclude l'intervento del Difensore civico/della  Difensora  civica  e
non  autorizza  l'ufficio  competente   a   negare   informazioni   o
collaborazione. 
    5. Qualora il personale preposto ostacoli con atti  od  omissioni
l'attivita'   del   Difensore    civico/della    Difensora    civica,
quest'ultimo/quest'ultima  puo'  denunciare   il   fatto   all'organo
disciplinare competente, il quale e' tenuto a comunicare al Difensore
civico/alla Difensora civica i provvedimenti adottati. 
    6. Il Difensore civico/La Difensora  civica  e'  tenuto/tenuta  a
trasmettere ad istituzioni aventi analoghe funzioni i reclami che non
rientrano nelle sue competenze.  In  assenza  di  simili  istituzioni
egli/ella,  conformemente  alle  finalita'  dell'articolo  97   della
Costituzione,  comunica  le   eventuali   disfunzioni   agli   uffici
interessati  chiedendo  la   loro   collaborazione.   Per   questioni
concernenti gli uffici amministrativi con sede a  Roma  o  Bruxelles,
egli/ ella puo' avvalersi dei servizi degli uffici della Provincia  a
Roma e Bruxelles ovvero dei servizi pubblici dell'UE. 
    7. L'amministrazione provinciale e gli enti che abbiano  concluso
una convenzione ai sensi dell'articolo 12 mettono a disposizione  del
Difensore civico/della Difensora civica i locali  necessari  per  gli
incontri con il pubblico e per le iniziative  di  informazione  e  di
consulenza. 
 
                               Art. 4. 
                         Posizione giuridica 
 
    1. Il Difensore civico/La  Difensora  civica  svolge  la  propria
attivita' in assoluta liberta' e autonomia. 
    2.  Il  Difensore  civico/La  Difensora  civica  puo'  richiedere
verbalmente e  per  iscritto,  al  responsabile  del  servizio  della
Provincia o degli enti o persone giuridiche  di  cui  all'articolo  2
interessati dal reclamo, copia degli atti  o  dei  provvedimenti  che
ritenga utili per lo svolgimento dei  suoi  compiti  istituzionali  e
puo' consultare tutti gli atti attinenti la pratica, senza limiti  al
segreto d'ufficio. 
    3. Il Difensore civico/La Difensora civica  e'  tenuto/tenuta  al
segreto d'ufficio. 
    4. Il Difensore civico/la Difensora civica  puo'  incaricare  gli
uffici dell'amministrazione provinciale e del  Consiglio  provinciale
di elaborare pareri. In casi  particolari  egli/ella  puo'  conferire
tale incarico anche a esperti esterni/esperte esterne. 
 
                               Art. 5. 
                      Relazione sull'attivita' 
 
    1. Il Difensore civico/La Difensora civica  invia  ogni  anno  al
Consiglio provinciale una relazione  sull'attivita'  svolta,  da  cui
risultino i casi di mancata o insufficiente collaborazione  da  parte
degli enti e persone giuridiche di cui all'articolo 2, e corredata da
suggerimenti per un piu' efficace svolgimento della loro attivita'  e
per assicurare l'imparzialita' dell'amministrazione e  del  servizio.
Egli/Ella presenta detta relazione ai consiglieri/  alle  consigliere
provinciali alla data fissata dal/  dalla  Presidente  del  Consiglio
provinciale entro i primi cinque mesi di ogni anno. 
    2. Il Difensore civico/La  Difensora  civica  invia  copia  della
relazione di cui  al  comma  1  al  Presidente  della  Provincia,  ai
sindaci, ai presidenti delle comunita' comprensoriali,  agli  enti  o
persone giuridiche di cui all'articolo 2, se interessati  dall'azione
della Difesa civica nell'anno di riferimento, nonche' a tutti  coloro
che ne facciano richiesta. 
    3. Detta relazione e' pubblicata sul sito Internet  della  Difesa
civica. 
 
                               Art. 6. 
                         Requisiti e nomina 
 
    1.  I   candidati/Le   candidate   alla   carica   di   Difensore
civico/Difensora civica devono possedere i seguenti requisiti minimi: 
      a) diploma di laurea e 
    b) attestato  di  conoscenza  delle  lingue  italiana  e  tedesca
corrispondente al diploma di laurea  (attestato  di  bilinguismo  A),
nonche' 
    c) in relazione all'esercizio delle funzioni e degli obblighi  di
Difensore civico/Difensora civica, un'esperienza in campo giuridico o
amministrativo basata su un'attivita' almeno quinquennale  svolta  in
uno di questi due campi nei dieci anni precedenti. 
    2.  La  procedura  per  l'elezione  del  Difensore   civico/della
Difensora civica inizia con l'avviso sul Bollettino  Ufficiale  della
Regione, disposto dal/ dalla  Presidente  del  Consiglio  provinciale
entro 30 giorni dalla sua elezione, dal quale devono risultare: 
    a) l'intenzione del Consiglio provinciale di coprire il posto  di
Difensore civico/Difensora civica; 
    b) i requisiti per l'accesso a detto posto; 
    c) l'indennita'; 
    d) il termine,  di  30  giorni  dalla  pubblicazione  dell'avviso
ufficiale, per la presentazione delle candidature presso l'Ufficio di
presidenza del Consiglio provinciale. 
    3. Prima dell'elezione  del  Difensore  civico/  della  Difensora
civica i candidati/le candidate che soddisfano i requisiti di cui  al
comma 1, lettere a) e b), nonche' il requisito  della  durata  e  del
periodo dell'esperienza professionale di cui al comma 1, lettera  c),
e  che  lo  comprovano  con  attestati  o   autocertificazioni   sono
invitati/invitate a un'audizione  presso  il  Consiglio  provinciale.
Nell'ambito di quest'audizione, a cui  possono  partecipare  tutti  i
consiglieri e le consigliere provinciali,  i  candidati/le  candidate
illustrano la propria esperienza in campo giuridico o amministrativo,
dimostrando cosi' di soddisfare  i  requisiti  di  cui  al  comma  1,
lettera c). In tale occasione essi/esse possono anche  presentare  le
proprie idee sulle future priorita' e sulla conduzione  della  Difesa
civica. 
    4. Il Difensore civico/La Difensora civica e'  eletto/eletta  con
votazione a  scrutinio  segreto  dal  Consiglio  provinciale,  fra  i
candidati/le candidate che hanno partecipato all'audizione di cui  al
comma 3. La sua nomina avviene con decreto del/della  Presidente  del
Consiglio stesso, dopo la presentazione della  dichiarazione  di  cui
all'articolo 8. E' eletto il candidato/E'  eletta  la  candidata  che
ottiene il voto dei due terzi dei consiglieri. 
 
                               Art. 7. 
             Cause di incompatibilita' con la carica di 
                  Difensore civico/Difensora civica 
 
    1.  La   carica   di   Difensore   civico/Difensora   civica   e'
incompatibile con quella di componente del  Parlamento  europeo,  del
Parlamento  nazionale  o  del  Governo,  del  Consiglio  regionale  o
provinciale,   della   Giunta    regionale    o    provinciale,    di
sindaco/sindaca,     di      assessore/assessora      comunale      o
consigliere/consigliera comunale. 
    2.  La   carica   di   Difensore   civico/Difensora   civica   e'
incompatibile  con  l'esercizio  di  qualsiasi  attivita'  di  lavoro
autonomo o  dipendente  e  di  qualsiasi  attivita'  di  commercio  o
professione. Nel periodo in cui e' in carica, il Difensore  civico/la
Difensora civica non puo' ricoprire nessuna altra carica  o  funzione
all'interno di partiti, associazioni, enti o imprese. 
    3.   Qualora   intenda   candidarsi   alle   elezioni   comunali,
provinciali, nazionali o europee  il  Difensore  civico/la  Difensora
civica e' tenuto/tenuta a rassegnare le proprie dimissioni  almeno  6
mesi prima della scadenza elettorale. 
 
                               Art. 8. 
      Procedura per l'accertamento di cause di incompatibilita' 
 
    1. Prima della  sua  nomina,  il  Difensore  civico/la  Difensora
civica e' tenuto/tenuta a dichiarare al/alla Presidente del Consiglio
provinciale  quali  cariche,  funzioni  e   attivita'   professionali
egli/ella eserciti, e che non sussistono o sono cessate le  cause  di
incompatibilita' di cui all'articolo 7. 
    2. Se ciononostante il/la Presidente del Consiglio provinciale ha
ragione di supporre che sussista una causa d'incompatibilita', ne da'
comunicazione scritta  al  Difensore  civico/alla  Difensora  civica.
Quest'ultimo/Quest'ultima puo', entro 15 giorni dal ricevimento della
comunicazione,  presentare  le  proprie  obiezioni  per  iscritto   o
eliminare la  causa  di  incompatibilita'.  Nella  successiva  seduta
consiliare, il/la Presidente  del  Consiglio  comunica  al  Consiglio
stesso l'avvenuta eliminazione della causa  di  incompatibilita'.  Se
il/la Presidente del Consiglio, ricevute le obiezioni e in seguito  a
un esame congiunto della fattispecie, resta pero'  dell'opinione  che
sussista una causa di incompatibilita', il/la Presidente presenta  al
Consiglio una relazione motivata e propone la decadenza dalla  carica
del  Difensore  civico/della  Difensora  civica.  Alla  procedura  in
Consiglio si applicano le disposizioni del  regolamento  interno  del
Consiglio stesso riguardo alla  convalida  degli  eletti,  in  quanto
compatibili  con  la  presente  legge.  Se  il   Consiglio   constata
l'esistenza di una causa di incompatibilita',  il/la  Presidente  del
Consiglio stesso dichiara la decadenza dalla carica. 
    3. Se nel periodo di carica del Difensore civico/della  Difensora
civica si verificano modifiche riguardo alla  dichiarazione  resa  ai
sensi  del  comma  1,  egli/ella  deve  darne  comunicazione  al/alla
Presidente del Consiglio provinciale entro 15 giorni dal  verificarsi
di tali circostanze. Se il/la Presidente del Consiglio ha  motivo  di
supporre che sussista una causa di incompatibilita' sopravvenuta,  si
procede come previsto dal comma 2. 
 
                               Art. 9. 
                   Durata in carica, destituzione 
                e disposizioni per la nuova elezione 
 
    1. La durata in carica  del  Difensore  civico/  della  Difensora
civica e' di  sei  anni.  Il  Difensore  civico/la  Difensora  civica
continua ad esercitare provvisoriamente le  sue  funzioni  fino  alla
nomina del successore/della successora,  salvo  quanto  disposto  dal
comma 2 e dall'articolo 8. 
    2. Previa deliberazione  del  Consiglio  provinciale,  assunta  a
maggioranza dei due terzi dei suoi componenti ed a scrutinio segreto,
il/la Presidente del Consiglio stesso puo'  destituire  il  Difensore
civico/la Difensora civica per gravi  motivi  connessi  all'esercizio
delle funzioni dello stesso/della stessa. 
    3. Qualora il Difensore civico/la Difensora civica decada o cessi
dalla carica per  qualunque  motivo  diverso  dalla  scadenza,  il/la
Presidente  del  Consiglio  provinciale  avvia  entro  30  giorni  la
procedura ai sensi dell'articolo 6, comma 2. 
 
                              Art. 10. 
                     Indennita' e rimborso spese 
 
    1. Per la durata della carica, al Difensore civico/alla Difensora
civica spetta l'indennita' di carica prevista per  i  componenti  del
Consiglio  provinciale,  esclusa  la  diaria.  Per  l'indennita'   di
missione e il rimborso delle spese di viaggio valgono le disposizioni
vigenti per i dipendenti del Consiglio provinciale. Le relative spese
sono a carico del bilancio del Consiglio stesso. 
 
                              Art. 11. 
                              Personale 
 
    1. Per l'espletamento dei propri compiti il  Difensore  civico/la
Difensora civica si avvale del personale assegnatogli/assegnatole dal
Consiglio provinciale di  concerto  fra  il  Consiglio  stesso  e  il
Difensore civico/la Difensora  civica.  Detto  personale  opera  alle
dipendenze funzionali del Difensore  civico/della  Difensora  civica.
Deve essere garantito alle cittadine e ai cittadini di tutti e tre  i
gruppi linguistici il diritto all'uso della propria madrelingua. 
    2. Per un migliore svolgimento dei compiti spettanti alla  Difesa
civica in base alle convenzioni di cui all'articolo 12, gli  enti  di
cui all'articolo 12 e le loro organizzazioni rappresentative  possono
mettere proprio personale a disposizione della  Difesa  civica.  Tale
messa a disposizione e' regolamentata da un apposito  accordo,  e  di
essa  si  tiene  conto  anche  nello  stabilire  l'eventuale  importo
forfettario di cui all'articolo 12, comma 2.  Detto  personale  opera
alle  dipendenze  funzionali  del  Difensore  civico/della  Difensora
civica,  mantiene  la  propria  posizione  giuridica,  retributiva  e
previdenziale ed e' a carico degli enti di cui all'articolo 12. 
    3. Anche gli enti o le persone giuridiche di cui  all'articolo  2
possono mettere proprio personale a disposizione della Difesa civica.
In tal caso si applica quanto previsto al comma 2, ultimo periodo. 
    4.  Il  Difensore  civico/La  Difensora  civica  puo'  incaricare
singoli dipendenti ad esso/essa assegnati o messi a  disposizione  di
trattare  questioni  specifiche  concernenti  il  settore   sanitario
nonche' la tutela dell'ambiente e della natura. 
 
                              Art. 12. 
       Convenzioni con altri enti per l'esercizio della carica 
                di Difensore civico/Difensora civica 
 
    1. Come previsto dall'articolo 19, comma 3, della legge regionale
4 gennaio 1993, n. 1, il Difensore civico/la Difensora  civica  puo',
ai fini dell'esercizio delle proprie  funzioni  a  livello  comunale,
concludere convenzioni con comunita' comprensoriali,  comuni,  unioni
di comuni o consorzi di comuni. 
    2.  L'Ufficio  di  presidenza  del  Consiglio  provinciale   puo'
determinare, di concerto con gli enti interessati con cui  sia  stata
stipulata una convenzione ai sensi del presente articolo, un  importo
forfettario che gli enti stessi devono corrispondere al Consiglio per
le maggiori spese derivanti dall'espletamento, da parte della  Difesa
civica, del servizio a favore di detti enti. 
 
                              Art. 13. 
             Programmazione e svolgimento dell'attivita' 
 
    1. Il Difensore civico/La Difensora civica  presenta  all'Ufficio
di presidenza del Consiglio provinciale, entro  il  15  settembre  di
ogni anno, un progetto programmatico delle sue  attivita',  corredato
della relativa previsione di spesa per l'approvazione. 
    2. La gestione delle spese connesse con  il  funzionamento  della
Difesa  civica  avviene  a   norma   del   regolamento   interno   di
amministrazione e di contabilita' del Consiglio provinciale. 
    3. Per l'erogazione delle spese  relative  alle  attivita'  della
Difesa civica il/la Presidente del Consiglio provinciale autorizza, a
carico  degli  appositi  stanziamenti  del  bilancio  del   Consiglio
provinciale,  aperture  di  credito  a  favore  di   un   funzionario
delegato/una funzionaria delegata, scelto  tra  i/le  dipendenti  del
Consiglio provinciale. Detto funzionario/Detta  funzionaria  provvede
al pagamento delle spese secondo la vigente normativa provinciale  in
materia di funzionari delegati/ funzionarie  delegate  e  sulla  base
delle  istruzioni  del  Difensore  civico/della  Difensora  civica  e
trasmette i rendiconti periodici dei pagamenti  effettuati  a  carico
delle aperture  di  credito,  insieme  alla  relativa  documentazione
giustificativa, all'ufficio amministrazione del Consiglio provinciale
per il riscontro amministrativo-contabile. 
 
                              Art. 14. 
                          Norma finanziaria 
 
    1. Le spese per la Difesa civica sono a carico del  bilancio  del
Consiglio provinciale, e al loro finanziamento  si  provvede  con  le
modalita' stabilite  dall'articolo  34  della  legge  provinciale  29
gennaio 2002, n. 1. 
 
                              Art. 15. 
                             Abrogazione 
 
    1. E' abrogata la legge provinciale 10  luglio  1996,  n.  14,  e
successive modifiche. 
 
                              Art. 16. 
                          Entrata in vigore 
 
    1. La presente legge entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
    La presente legge sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Provincia. 
      Bolzano, 4 febbraio 2010 
 
                             DURNWALDER