(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
         della Regione Campania n. 16 del 19 febbraio 2010) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
                              Promulga 
 
la seguenta legge: 
                               Art. 1 
 
                    Principi generali e finalita' 
 
    1. La regione Campania nell'ambito delle proprie competenze e  in
conformita' con le disposizioni legislative nazionali ed europee: 
      a) collabora con le competenti autorita' centrali e periferiche
dello Stato al fine di assicurare  un  efficace  coordinamento  degli
interventi in materia di immigrazione; 
      b)  concorre  ad  assicurare  ai   cittadini   di   Stati   non
appartenenti all'Unione europea e  agli  apolidi,  che  dimorano  nel
territorio  della  regione,   l'effettivo   godimento   dei   diritti
fondamentali  della  persona  umana  previsti  dalle  norme  statali,
comunitarie e internazionali; 
      c)  promuove  iniziative  rivolte  a  garantire  alle   persone
straniere  regolarmente  soggiornanti  in  Campania   condizioni   di
uguaglianza  nel  godimento  dei  diritti  civili  e  sociali  con  i
cittadini  italiani  ed  a  rimuovere  le  cause  che  ne  ostacolano
l'inserimento nel tessuto sociale, culturale ed economico; 
      d) concorre a prevenire e a rimuovere ogni forma di razzismo  e
di xenofobia. 
    2. La Regione, le province e i comuni garantiscono  alle  persone
straniere presenti sul territorio campano  la  pari  opportunita'  di
accesso ai servizi,  il  riconoscimento  e  la  valorizzazione  della
parita'  di  genere  ed  il   principio   di   indirizzare   l'azione
amministrativa all'effettivo esercizio dei diritti. A  tal  fine,  le
politiche della Regione e degli enti locali sono finalizzate: 
      a) alla rimozione degli ostacoli  per  l'effettivo  inserimento
sociale, culturale e politico; 
      b) al riconoscimento delle  identita'  culturali,  religiose  e
linguistiche, ispirandosi  ai  principi  di  uguaglianza  e  liberta'
religiosa secondo gli articoli 8, 19 e 20 della Costituzione; 
      c) alla valorizzazione della consapevolezza dei diritti  e  dei
doveri, come disciplinata dalle convenzioni internazionali in materia
dei diritti dell'uomo, dall'ordinamento europeo ed italiano. 
    3. La Regione organizza un sistema di tutela e promozione sociale
delle persone straniere attraverso iniziative volte a: 
      a)  accrescere  l'informazione  e  la   sensibilizzazione   sul
fenomeno  migratorio  promuovendo,  altresi',  la  conoscenza   delle
culture di provenienza e la loro valorizzazione; 
      b) assicurare pari opportunita' di accesso  all'abitazione,  al
lavoro,  all'istruzione  ed  alla  formazione   professionale,   alla
conoscenza  delle  opportunita'  connesse  all'avvio   di   attivita'
autonome   e   imprenditoriali,   alle   prestazioni   sanitarie   ed
assistenziali nonche' alle attivita' di mediazione interculturale; 
      c)  agevolare  progetti  di  rientro   volontario   nei   paesi
d'origine, nel rispetto delle competenze della regione in materia; 
      d) rimuovere  le  situazioni  di  violenza  o  di  sfruttamento
lavorativo  illegale  e  promuovere,  nel  contempo,  interventi   di
protezione sociale ed  economica,  anche  per  le  persone  straniere
presenti negli istituti carcerari regionali; 
      e) promuovere misure di tutela e di integrazione sociale  degli
stranieri vittime della tratta, di violenza,  di  sfruttamento  e  di
discriminazione; 
      f)  promuovere  la  partecipazione  delle   persone   straniere
regolarmente soggiornanti alla vita pubblica degli  enti  locali  nel
cui territorio risiedono; 
      g) garantire percorsi di assistenza e di tutela  nei  confronti
dei minori stranieri non accompagnati  nonche'  di  reinserimento  di
minori dimessi da istituti penali minorili.