(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 16 del 19 febbraio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguenta legge: Art. 1 Principi generali e finalita' 1. La regione Campania nell'ambito delle proprie competenze e in conformita' con le disposizioni legislative nazionali ed europee: a) collabora con le competenti autorita' centrali e periferiche dello Stato al fine di assicurare un efficace coordinamento degli interventi in materia di immigrazione; b) concorre ad assicurare ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, che dimorano nel territorio della regione, l'effettivo godimento dei diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme statali, comunitarie e internazionali; c) promuove iniziative rivolte a garantire alle persone straniere regolarmente soggiornanti in Campania condizioni di uguaglianza nel godimento dei diritti civili e sociali con i cittadini italiani ed a rimuovere le cause che ne ostacolano l'inserimento nel tessuto sociale, culturale ed economico; d) concorre a prevenire e a rimuovere ogni forma di razzismo e di xenofobia. 2. La Regione, le province e i comuni garantiscono alle persone straniere presenti sul territorio campano la pari opportunita' di accesso ai servizi, il riconoscimento e la valorizzazione della parita' di genere ed il principio di indirizzare l'azione amministrativa all'effettivo esercizio dei diritti. A tal fine, le politiche della Regione e degli enti locali sono finalizzate: a) alla rimozione degli ostacoli per l'effettivo inserimento sociale, culturale e politico; b) al riconoscimento delle identita' culturali, religiose e linguistiche, ispirandosi ai principi di uguaglianza e liberta' religiosa secondo gli articoli 8, 19 e 20 della Costituzione; c) alla valorizzazione della consapevolezza dei diritti e dei doveri, come disciplinata dalle convenzioni internazionali in materia dei diritti dell'uomo, dall'ordinamento europeo ed italiano. 3. La Regione organizza un sistema di tutela e promozione sociale delle persone straniere attraverso iniziative volte a: a) accrescere l'informazione e la sensibilizzazione sul fenomeno migratorio promuovendo, altresi', la conoscenza delle culture di provenienza e la loro valorizzazione; b) assicurare pari opportunita' di accesso all'abitazione, al lavoro, all'istruzione ed alla formazione professionale, alla conoscenza delle opportunita' connesse all'avvio di attivita' autonome e imprenditoriali, alle prestazioni sanitarie ed assistenziali nonche' alle attivita' di mediazione interculturale; c) agevolare progetti di rientro volontario nei paesi d'origine, nel rispetto delle competenze della regione in materia; d) rimuovere le situazioni di violenza o di sfruttamento lavorativo illegale e promuovere, nel contempo, interventi di protezione sociale ed economica, anche per le persone straniere presenti negli istituti carcerari regionali; e) promuovere misure di tutela e di integrazione sociale degli stranieri vittime della tratta, di violenza, di sfruttamento e di discriminazione; f) promuovere la partecipazione delle persone straniere regolarmente soggiornanti alla vita pubblica degli enti locali nel cui territorio risiedono; g) garantire percorsi di assistenza e di tutela nei confronti dei minori stranieri non accompagnati nonche' di reinserimento di minori dimessi da istituti penali minorili.