IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Vista la legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9, (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrita' dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura) ed in particolare l'art. 37 (Regolamento di esecuzione); Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1061 di data 7 maggio 2010 recante: «Riapprovazione con modifiche del "Regolamento concernente la formazione dell'elenco e l'individuazione delle fasce di rispetto delle opere pubbliche di bonifica, la disciplina dei rapporti tra il consorzio di bonifica e i propri consorziati, nonche' l'individuazione delle soglie di assoggettabilita' (articoli 8, 11, 12 e 23 della legge provinciale 3 aprile 2007 n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrita' dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura)", a seguito delle osservazioni mosse dalla Corte dei Conti - Sezione di controllo» E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto e definizioni 1. In attuazione degli articoli 8, 11, 12 e 23 della legge provinciale 3 aprile 2007 n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrita' dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura), di seguito denominata legge provinciale, questo regolamento definisce le procedure per la formazione dell'elenco e per l'individuazione delle fasce di rispetto delle opere pubbliche di bonifica, per la disciplina dei rapporti con i propri consorziati, nonche' per l'individuazione delle soglie di assoggettabilita'. 2. Nel prosieguo di questo regolamento: a) «demanio idrico provinciale» e' l'insieme dei beni elencati all'art. 4 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali); b) «alveo» delle fosse di bonifica e' l'estensione del terreno compresa fra i cigli delle sponde; in presenza di quote diverse si considera alveo quello riconducibile alla quota inferiore.