IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
    Visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto  1,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  31  agosto  1972,  n.   670,   recante
«Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; 
    Vista la legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9, (Disposizioni  in
materia di bonifica  e  miglioramento  fondiario,  di  ricomposizione
fondiaria e conservazione  dell'integrita'  dell'azienda  agricola  e
modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura)  ed  in
particolare l'art. 37 (Regolamento di esecuzione); 
    Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1061 di data 7
maggio 2010 recante: «Riapprovazione con modifiche  del  "Regolamento
concernente la formazione dell'elenco e l'individuazione delle  fasce
di rispetto delle opere pubbliche  di  bonifica,  la  disciplina  dei
rapporti tra il consorzio di bonifica e i propri consorziati, nonche'
l'individuazione delle soglie di assoggettabilita' (articoli  8,  11,
12 e 23 della legge provinciale 3 aprile 2007 n. 9  (Disposizioni  in
materia di bonifica  e  miglioramento  fondiario,  di  ricomposizione
fondiaria e conservazione  dell'integrita'  dell'azienda  agricola  e
modificazioni di leggi provinciali in  materia  di  agricoltura)",  a
seguito delle osservazioni mosse dalla Corte dei Conti -  Sezione  di
controllo» 
 
                              E m a n a 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
                        Oggetto e definizioni 
 
    1. In attuazione degli articoli  8,  11,  12  e  23  della  legge
provinciale 3 aprile 2007 n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e
miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e  conservazione
dell'integrita'  dell'azienda  agricola  e  modificazioni  di   leggi
provinciali in materia di agricoltura), di seguito  denominata  legge
provinciale,  questo  regolamento  definisce  le  procedure  per   la
formazione dell'elenco e per l'individuazione delle fasce di rispetto
delle opere pubbliche di bonifica, per la disciplina dei rapporti con
i propri consorziati, nonche' per l'individuazione  delle  soglie  di
assoggettabilita'. 
    2. Nel prosieguo di questo regolamento: 
      a) «demanio idrico provinciale» e' l'insieme dei beni  elencati
all'art. 4 della legge provinciale 8 luglio 1976,  n.  18  (Norme  in
materia di acque  pubbliche,  opere  idrauliche  e  relativi  servizi
provinciali); 
      b) «alveo» delle fosse di bonifica e' l'estensione del  terreno
compresa fra i cigli delle sponde; in presenza di  quote  diverse  si
considera alveo quello riconducibile alla quota inferiore.